Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/05/2023 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con Budget di salute |
Art. 3. Dotazione finanziaria del Budget di salute |
Art. 4. Adozione linee guida regionali |
Art. 5. Clausola valutativa |
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 23 della l.r. 30/2022 |
Art. 7. Modifica all’articolo 29 bis della l.r. 9/2017 |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 32/2022 |
§ III.1.200 - L.R. 22 maggio 2023, n. 9.
Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia, modifiche alle leggi regionali 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)
(B.U. 23 maggio 2023, n. 47 suppl.)
CAPO 1
Budget di salute
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Le presenti disposizioni hanno la finalità di consentire alla Regione Puglia l’utilizzo del metodo di Budget di salute quale strumento di coprogrammazione e di cogestione idoneo a garantire, attraverso progetti terapeutici riabilitativi individualizzati l’integrazione delle prestazioni socio-sanitarie, di cui all’articolo 3 septies del
Art. 2. Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con Budget di salute
1. La Regione Puglia, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso Percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati.
2. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) e dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione italiana, i progetti personalizzati devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale della Azienda sanitaria locale e del Comune, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari.
3. I PTRI, sostenuti da Budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
Art. 3. Dotazione finanziaria del Budget di salute
1. Ogni Azienda sanitaria provinciale è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata del proprio bilancio annuale al finanziamento di Progetti terapeutici individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del Budget di salute.
Art. 4. Adozione linee guida regionali
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, emana specifiche linee guida per gli interventi socio-sanitari integrati finalizzati al welfare comunitario, attraverso la metodologia dei PTRI sostenuti dal Budget di salute.
Art. 5. Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme.
CAPO 2
Disposizioni varie in materia sanitaria
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti annulla gli atti che costituiscono applicazione della stessa norma abrogata.
Art. 7. Modifica all’articolo 29 bis della
1. Al comma 5 dell’articolo 29 bis della
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
Disposizioni finali
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della