§ V.5.179 - L.R. 12 dicembre 2019, n. 53.
Sistema regionale di protezione civile


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:12/12/2019
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Principi, oggetto e finalità
Art. 2.  Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale
Art. 3.  Attività del Sistema regionale di protezione civile
Art. 4.  Componenti del Sistema regionale di protezione civile
Art. 5.  Funzioni e compiti della Regione
Art. 6.  Funzioni e compiti dei comuni
Art. 7.  Comitato regionale permanente di protezione civile
Art. 8.  Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)
Art. 9.  Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
Art. 10.  Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
Art. 11.  Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze
Art. 12.  Piano regionale in materia di incendi boschivi
Art. 13.  Strutture operative regionali
Art. 14.  Intese, accordi e convenzioni
Art. 15.  Formazione e informazione in materia di protezione civile
Art. 16.  Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
Art. 17.  Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
Art. 18.  Norme transitorie
Art. 19.  Abrogazioni


§ V.5.179 - L.R. 12 dicembre 2019, n. 53.

Sistema regionale di protezione civile

(B.U. 13 dicembre 2019, n. 145)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Principi, oggetto e finalità

1. Nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) la Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile e concorre al perseguimento delle finalità di pubblica utilità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia.

2. La Regione Puglia provvede, nell’esercizio delle attribuzioni a essa spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

3. All’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, i comuni, anche in forma aggregata, la Città metropolitana di Bari e le province in qualità di enti di area vasta, i consorzi di bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e vi concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera g), il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalle presenti disposizioni avvengono previa intesa e fatte salve le competenze per territorio riservate ai prefetti dall’articolo 9 del d.lgs. 1/2018.

4. I soggetti di cui al comma 3 compongono il Sistema regionale di protezione civile che persegue l’obiettivo di garantire l’incolumità delle persone e degli animali, la tutela dell’ambiente e del territorio, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

5. La Regione nell’ambito delle presenti disposizioni pone quale linea prioritaria delle azioni di pianificazione e sviluppo del Sistema di protezione civile, il principio della resilienza definita quale capacità della comunità e dei cittadini di conoscere i rischi e le minacce presenti nel territorio di appartenenza e di affrontare in modo consapevole gli eventi calamitosi di superarli e ripristinare nel minore tempo possibile le condizioni ordinarie di vita e lavoro, garantendo adeguate misure di supporto nel processo emergenziale ai disabili, ai minori ed agli anziani.

6. La Regione pone a fondamento delle presenti disposizioni l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali. La Regione Puglia promuove la prossimità, intesa come cultura diffusa al reciproco sostegno da parte dei cittadini, nel più ampio quadro delle modalità che attengono la resilienza e demanda alla Giunta regionale, in linea con le norme in materia di partecipazione dei cittadini di cui all’articolo 31 del d.lgs. 1/2018, l’adozione di apposito regolamento.

7. Le presenti disposizioni dettano altresì norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.

8. La Regione, a seguito dell’emanazione della specifica normativa europea e nazionale in materia, promuove l’istituzione del “Numero unico europeo di emergenza” (112 NUE), quale strumento avanzato ed efficace di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza, nonché di un’unica infrastruttura radio, completamente dedicata alle emergenze e urgenze e indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l’efficienza della comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione civile.

 

     Art. 2. Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate e giusto articolo 7 del d.lgs. 1/2018, gli eventi si distinguono in:

a) eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 1/2018.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

 

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

Attività del Sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali.

 

     Art. 3. Attività del Sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del Sistema di protezione civile quelle espressamente riportate e specificate nell’articolo 2 del d.lgs. 1/2018 volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 1/2018, disciplina l’organizzazione dei servizi di protezione civile nell’ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle sotto specificate attività:

a) la predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ivi comprese le procedure finalizzate all’adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, comprensivo dei criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, in raccordo con i prefetti, e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) la formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) l’individuazione delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province ove delegate e i comuni;

e) l’ordinamento e l’organizzazione anche territoriale della propria struttura e dei propri uffici per l’esercizio delle attività di protezione civile e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/ CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1/2018 e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24 e 25, commi 9 e 11 del medesimo decreto legislativo;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 1/2018, dell’attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l’integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione e attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

j) il concorso agli interventi all’estero mediante l’attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall’articolo 29 del d.lgs. 1/2018;

k) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

l) le misure per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché’ delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

m) l’attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e previe specifiche intese, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio

provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi

regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;

n) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza e in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali e agli enti e istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

3. Nel sopra riportato quadro normativo, la Regione, assicurando l’aggiornamento e la coerenza generale con i provvedimenti in materia adottati di cui all’articolo 15 del d.lgs. 1/201, provvede:

a) all’allertamento del Sistema regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio

meteorologico, idrogeologico e idraulico;

b) al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica e alla climatologia operativa, di competenza del Centro funzionale decentrato regionale nell’ambito del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,

n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

c) all’elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

d) alla previsione e prevenzione dei rischi, come disciplinata dall’articolo 11 del d.lgs. 1/2018;

e) alla prevenzione e pianificazione dell’emergenza attraverso i piani di emergenza comunali e di protezione civile di cui all’articolo 6, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali

necessarie;

f) alla formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché all’acquisizione di ulteriori necessarie competenze professionali;

g) all’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

h) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

i) all’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

j) alla promozione e l’organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio regionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle competenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile, attingendo i dati presenti nei piani di emergenza e di protezione civile di cui all’articolo 6, individuando un corretto livello di diffusione delle informazioni che contemperi esigenze di safety con quelle di security evitando comunque la diffusione di informazioni sensibili;

k) alle attività di cui al presente comma svolte fuori regione, in via bilaterale o nel quadro della

partecipazione della Regione al sistema nazionale ed europeo di protezione civile ed alle organizzazioni

internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione

civile;

l) alla gestione delle emergenze e post emergenza, al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

m) a fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:

1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

2) iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;

n) all’organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite anche tramite la digitalizzazione dei piani di emergenza comunali;

o) all’integrazione delle conoscenze con l’attività di altre strutture regionali cui è demandata la difesa del suolo, la pianificazione dell’assetto del territorio, l’urbanistica, l’ambiente;

p) alle attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

 

     Art. 4. Componenti del Sistema regionale di protezione civile

1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle agenzie regionali e delle società a titolarità regionale, la Città metropolitana di Bari, i comuni, i coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il Sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese e accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture.

2. Concorrono e/o partecipano, altresì, all’attività di protezione civile il volontariato, come previsto dal capo V del d.lgs. 1/2018 e dall’articolo 16 delle presenti disposizioni, altri enti pubblici e i consorzi di bonifica, nonché le istituzioni universitarie, gli enti e istituti di ricerca impegnati nei settori scientifici di interesse per la protezione civile, gli ordini e collegi professionali, la Croce rossa italiana, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, l’Associazione radioamatori italiani, le associazioni specializzate di soccorso tecnico e sanitario, le strutture federative regionali e le delegazioni locali delle associazioni a carattere nazionale riconosciute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e altre forme di volontariato organizzato e di associazionismo appositamente costituite per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio delle funzioni di protezione civile. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. E’ istituito presso la presidenza della Giunta regionale il Nucleo di cittadinanza attiva per la promozione di attività di protezione civile. L’attivazione del predetto Nucleo e le linee guida per il relativo funzionamento saranno oggetto di specifici provvedimenti della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

2. All’Ente Regione, nello svolgimento delle funzioni di cui alle presenti disposizioni, fa capo l’indirizzo e il coordinamento dell’attività degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata che opera nelle attività di protezione civile sul territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l’espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo e l’interoperabilità delle strutture di protezione civile degli enti locali.

5. La Regione promuove:

a) la costituzione di sale operative regionali integrate di protezione civile a scala territoriale (SORT) per ottimizzare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile regionale, la Città metropolitana di Bari, il livello comunale e il volontariato, definendone standard minimi omogenei. Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle attività della SORT possono concorrere anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture operative di cui al d.lgs. 1/2018, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa. Tale struttura si raccorderà con il prefetto territorialmente competente, al quale spetta, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 1/2018, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale -in raccordo con il presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile - in sinergia con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

b) l’organizzazione e la gestione a livello sovra comunale, comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza, secondo le vigenti “Indicazioni operative” emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile;

c) la stipula di protocolli di intesa con le prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche;

d) l’interoperabilità fra il Sistema di protezione civile e il Sistema Sanitario regionale, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, anche mediante lo sviluppo di protocolli di supporto logistico per via aerea, terrestre e marittima per interventi in condizioni di allerta e di emergenza.

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l’emergenza, il necessario concorso all’opera di soccorso;

b) programma l’utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;

c) partecipa ai tavoli tecnici regionali, interregionali e nazionali;

d) rilascia allo Stato l’intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di cui all’articolo 25 del d.lgs. 1/2018;

e) decreta, al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs 1/2018 e all’articolo 2 delle presenti disposizioni, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l’estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura dell’evento. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;

f) coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;

g) definisce le linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;

h) coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;i) promuove l’organizzazione del volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente “Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”);

j) può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Carabinieri forestali e delle altre strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche e private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

k) predispone le linee guida per la pianificazione dell’emergenza degli enti locali;

l) dalla prefettura competente per territorio, nell’ambito della reciproca autonomia delle funzioni;

m) emana gli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile nonché per la relativa revisione e valutazione periodica, esamina le proposte di piano e il relativo modello di intervento esprimendo parere consultivo obbligatorio. L’aggiornamento del piano comunale e il recepimento delle osservazioni costituiscono requisito necessario per l’accesso ai fondi di emergenza per piccole calamità. L’aggiornamento del piano costituisce altresì presupposto e condizione per l’accesso a fondi regionali destinati a interventi e progetti in materia di protezione civile.

 

     Art. 6. Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a essi attribuiti dal d.lgs. 1/2018 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile,

raccordandosi con la Regione;

b) alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 267/2000. Le proposte di piano di protezione civile e di relativo modello di intervento, che devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, sono realizzate in totale autonomia dai comuni stessi tenendo conto delle specificità organizzative, territoriali operative e delle relative dotazioni e trasmesse alla Protezione civile regionale sia in formato cartaceo che magnetico per il relativo parere consultivo obbligatorio, rispetto alle linee guida regionali, corredato da eventuali osservazioni;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d) all’informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;

e) all’attivazione degli interventi a livello comunale di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Comitato regionale permanente di protezione civile

1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 (Organizzazione della funzione regionale di protezione civile).

2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il Comitato è così composto:

a) presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b) assessore regionale con delega alla protezione civile;

c) dirigente della Sezione regionale protezione civile

d) prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

e) rappresentanti delle Forze armate;

f) rappresentanti delle Forze di polizia;

g) presidente della Città metropolitana o suo delegato;

h) presidente regionale dell’ANCI o suo delegato;

i) direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

j) presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato;

k) presidente del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale o suo delegato;

l) il legale rappresentante di ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35 (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39) o suo delegato;

m) direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o suo delegato;

n) presidente dell’Unione regionale dei consorzi di bonifica o suo delegato;

o) direttore generale dell’ARIF Puglia o suo delegato;

p) segretario generale dell’Autorità di distretto idrografico dell’Appennino meridionale o suo delegato;

q) rappresentanti regionali di Misericordie d’Italia;

r) rappresentanti regionali dell’Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS).

4. In relazione a specifici argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

5. Il Comitato, in particolare:

a) formula proposte, per il tramite del presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all’attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;

c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d) formula pareri e proposte per quanto riguarda l’organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;

e) promuove l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

6. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del presidente del Comitato.

7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente, salvo che questioni o eventi particolari e urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione e, con riferimento ai rappresentanti del volontariato, il riconoscimento di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

10. All’Ufficio del presidente, ai sensi dell’articolo50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è assegnato personale regionale di categoria D), nella misura di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato.

11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate a un dipendente regionale in assegnazione al Comitato.

 

     Art. 8. Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente della Sezione protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettano a rischio l’incolumità della popolazione o determinino l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

2. Il COREM è così composto:

a) presidente del Comitato regionale di protezione civile;

b) dirigente della Sezione di protezione civile della Regione Puglia;

c) dirigente della Sezione pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia;

d) un rappresentante dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale - sede Puglia;

e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

f) un rappresentante dell’Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF);

g) un rappresentante della Direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco;

h) gestore dei servizi pubblici essenziali;

i) un rappresentante del Comando regione Carabinieri Puglia;

j) un rappresentante della Direzione marittima della Puglia;

k) un rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;

l) il referente sanitario regionale o suo vicario, individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale);

m) un rappresentante indicato dall’ANBI Puglia;

n) un rappresentante del Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali;

o) un rappresentante del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico;

p) presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato.

3. In caso di grande emergenza sanitaria il referente sanitario regionale o il suo vicario opera secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – CROS – e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale) integrandosi con la Struttura regionale di protezione civile.

4. La Giunta regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il raccordo con il centro coordinamento soccorsi attivato dalle prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo con le amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti alle organizzazioni di volontariato per i quali vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

 

     Art. 9. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1 Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

2 La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:

a) dell’effettiva eccezionalità dell’evento rispetto all’analisi storico statistica degli eventi similari sullo stesso territorio;

b) della presenza della pianificazione comunale di emergenza e di protezione civile aggiornata come prevista dall’articolo 6;

c) dell’avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di emergenza di cui all’articolo 6.

3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il presidente della Giunta regionale o suo delegato:

a) provvede, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;

b) assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie;

c) riconosce alle associazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 16, autorizzate dalla Regione, anche su richiesta dell’ente locale interessato, e ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici previsti dalle vigenti disposizioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Il presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell’evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l’intervento dello Stato, come previsto dal d.lgs. 1/2018, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

5. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 4, la Regione assicura l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l’emergenza. Il presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore competente provvede ai sensi del comma 3, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

6. Nei casi di allerta e per far fronte a situazioni di urgenza/emergenza, nonché per la gestione del post-emergenza, la Giunta regionale dispone l’impegno di risorse finalizzate a garantire la piena disponibilità di personale e mezzi.

 

     Art. 10. Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma è aggiornato annualmente in relazione alle necessità sopravvenute e ha validità triennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali all’attività istruttoria del programma. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;

b) all’individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

3. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di lavori e di programmi d’intervento ai fini di protezione civile;

b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d) l’accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e propagazione degli incendi boschivi;

e) l’utilizzo della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo economico;

f) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 11. Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

a) favorire le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

d) omogeneizzare le attività, coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

 

     Art. 12. Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della l. 353/2000 e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della l. 353/2000, contiene, tra l’altro:

a) l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere dei Carabinieri forestali e del comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 12 dicembre 2016 n., 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);

b) l’individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c) l’individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per l’accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della l. 353/2000, definite d’intesa con il servizio regionale competente in materia forestale;

e) un’apposita sezione per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Comando regionale dei Carabinieri forestali;

f) un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo10 della l. 353/2000;g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

 

Capo II

Rete operativa di protezione civile

 

Sezione I

Strumenti e strutture operative

 

     Art. 13. Strutture operative regionali

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalle presenti disposizioni provvede la competente Sezione protezione civile regionale, nell’ambito della quale operano:

a) il Centro funzionale decentrato regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico);

b) il Centro operativo regionale, cui fanno capo la Sala operativa integrata regionale (SOIR) e la Sala operativa unificata permanente (SOUP), quest’ultima attiva nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

c) strutture decentrate a scala di territorio provinciale, quali presidi regionali.

2. Ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e con particolare riferimento al comma 6 di detta norma, in casi di somma urgenza/emergenza che non consentano alcun indugio, la competente struttura di protezione civile regionale può disporre, con le modalità e nei limiti di cui alla richiamata disposizione, i lavori necessari per rimuovere situazioni che determinino lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. La Protezione civile regionale opera in coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, pianificazione territoriale, urbanistica, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e con la collaborazione delle strutture con competenze in materie comunque rilevanti per la protezione civile.

3. La Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al d.lgs. 1/2018, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, ove necessario, previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati e anche tramite le prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) Corpo delle capitanerie di porto;

c) Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);

d) Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;

e) organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale, di cui all’articolo 17 delle presenti

disposizioni;

f) Croce rossa italiana;

g) consorzi di bonifica;

h) Servizio sanitario regionale;

i) Forze armate;

j) Forze di polizia;

k) Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);

l) gestore della rete aeroportuale pugliese;

m) gestore dei servizi pubblici essenziali;

n) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti ai fini di protezione civile.

4. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all’articolo 16, comma 4, favorendone l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 3, sulla base di intese e mediante convenzioni.

 

     Art. 14. Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 13, comma 3, nonché con ordini e collegi professionali e aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di allerta, crisi e di emergenza.

2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile, agli enti locali e a ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile possono essere forniti a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

 

     Art. 15. Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini e collegi professionali, anche attraverso convenzioni, ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione civile.

2. La Regione:

a) favorisce, anche nel quadro delle azioni finalizzate allo sviluppo della cultura della resilienza e della prossimità, le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di auto-protezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;

b) promuove la creazione di una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvale di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale;

c) promuove programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione della formazione professionale regionale.

 

Sezione II

Volontariato di protezione civile

 

     Art. 16. Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e con le disposizioni della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), le funzioni ad essa conferite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con successive modifiche e integrazioni, e dal d.lgs. 1/2018, per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede al coordinamento e all’impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell’elenco di cui al comma 8, favorendone, anche in concorso con l’Amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione, previo censimento delle attrezzature e dei mezzi disponibili, promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, per interventi nell’ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. La Regione sostiene la funzionalità dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile, quali organismi di volontariato di secondo livello, così come istituiti con la l. r. 35/2011.

6. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

7. Ai fini di un ordinato e interoperabile svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile, la Regione favorisce l’adesione delle associazioni di volontariato ai coordinamenti provinciali territorialmente competenti.

8. L’elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito con legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), è articolato in sezioni territoriali/provinciali. Nel quadro della normativa di cui al comma 1, sono iscritte all’elenco le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, nonché altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile.

9. I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di cui al comma 5 e i gruppi comunali di protezione civile sono iscritti di diritto nell’elenco regionale del volontariato di cui al comma 8. La Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, può riconoscere, nel quadro delle vigenti disposizioni, contributi alle spese e/o forme di rimborso per le attività e il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale. La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni la Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni vigenti e sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

a) alle modalità, ai criteri e ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato, dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali dall’elenco regionale di cui al comma 8, nonché alla riorganizzazione dell’elenco preesistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;

b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e dei rimborsi delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all’articolo 17.

 

     Art. 17. Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, la concessione di contributi e rimborsi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.

2. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 10, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell’equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione della Regione e nei termini temporali di cui all’articolo 39 del d.lgs. 1/2018:

a) in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 39 del d.lgs. 1/2018.

4. Ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui all’ articolo 17 con oneri a carico della Regione, l’impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1, in caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa, ovvero su richiesta degli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L’autorizzazione regionale è condizione ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 16, comma 8, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. Nel quadro di quanto previsto nell’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali in materia di requisiti minimi psicofisici e attitudinali dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile, la Regione assicura, attraverso apposite convenzioni fra la struttura regionale di protezione civile e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, l’espletamento delle visite per i volontari da impegnare direttamente sul fronte delle attività antincendio. Le relative spese sono a carico del bilancio regionale nei limiti degli stanziamenti ordinariamente previsti per la competente struttura di protezione civile.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali in quanto compatibili con le presenti norme.

 

     Art. 19. Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 e tutte le altre disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le presenti disposizioni.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.