§ III.1.193 - L.R. 24 marzo 2022, n. 7.
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:24/03/2022
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Responsabile servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica.
Art. 2.  Attività.
Art. 3.  Inadempienze.


§ III.1.193 - L.R. 24 marzo 2022, n. 7.

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica.

(B.U. 25 marzo 2022, n. 35)

 

Art. 1. Responsabile servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica.

1. Al fine di contenere la spesa farmaceutica diretta e convenzionata, nonché quella per l'approvvigionamento di gas medicali, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Puglia istituiscono il servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica, affidando la responsabilità a dipendente idoneo sulla base della normativa vigente, finalizzato al controllo continuativo sull'andamento e all'adozione, di concerto con il Direttore generale, di provvedimenti idonei a contenere eventuali sforamenti dei tetti di spesa in arco temporale non superiore al bimestre.

2. Il Responsabile del monitoraggio di cui al comma 1 è nominato, salvo che la funzione non sia prevista in organico e già assegnata, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 

     Art. 2. Attività.

1. L'attività di cui all'articolo 1, comma 1, è espletata prendendo a riferimento i tetti di spesa previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale.

2. Il Responsabile del monitoraggio predispone ogni due mesi un rapporto sull'andamento della spesa farmaceutica, da inviare al Direttore generale e al dirigente del Servizio farmaci della Regione Puglia.

3. Qualora dal rapporto di cui al comma 2 dovessero risultare attività prescrittive non coerenti con le disposizioni di contenimento della spesa, il Responsabile adotta, di concerto con il Direttore sanitario, i provvedimenti di contenimento ritenuti necessari, compresa la segnalazione agli organismi disciplinari qualora i motivi delle prescrizioni in difformità siano riferiti alla mancata osservanza delle disposizioni legislative e amministrative.

 

     Art. 3. Inadempienze.

1. L'inadempienza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale dell'Azienda interessata.

2. L'inadempienza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, comporta l'avocazione alla competenza del Direttore amministrativo dell'azienda dell'attività omessa, il quale provvede entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. L'inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato di legge del Responsabile del monitoraggio.

3. L'inadempienza a quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, comporta l'avocazione alla competenza del Direttore sanitario, sentito il Direttore amministrativo, delle attività omesse. L'inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore sanitario.

4. L'inadempienza dell'Azienda sanitaria e ospedaliera al mantenimento dei tetti annuali della spesa farmaceutica e dei gas medicali, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.