Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 23/04/2004 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato |
Art. 2. Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti |
Art. 3. Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti |
Art. 4. Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione |
Art. 5. Esercizio del diritto di opzione |
Art. 6. Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali |
§ 80.5.590 - D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
(G.U. 29 aprile 2004, n. 100)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Vista la
Visto il
Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del
7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2. Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonchè di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del
3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;
c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del
4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del
Art. 3. Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del
Art. 4. Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione
1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.
2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.
4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo provvedimento di mobilità.
7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al
Art. 5. Esercizio del diritto di opzione
1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.
3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.
4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.
Art. 6. Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.
2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del
Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attività produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ministero per i beni e le attività culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.