Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 23/06/2021 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. Assunzione personale Ministero della transizione ecologica |
Art. 2. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico |
Art. 3. Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma [...] |
Art. 4. Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale |
Art. 5. Inviato speciale per il cambiamento climatico |
Art. 6. Consiglio di amministrazione ENEA |
Art. 7. Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione |
Art. 8. Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 |
Art. 9. Personale CONI |
Art. 10. Disposizioni finanziarie |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 80.9.1170 - D.L. 23 giugno 2021, n. 92. [1]
Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
(G.U. 23 giugno 2021, n. 148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;
Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;
Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonchè per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Assunzione personale Ministero della transizione ecologica
1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.
4. Al comma 317 dell'articolo 1 della
a) al quarto periodo le parole «nell'anno 2022» sono sostituite seguenti: «nell'anno 2026», le parole «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»; le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028»; le parole «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;
b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del
Art. 3. Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al
a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» è sostituito dal seguente: «4.204»;
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero «1.131» è sostituito dal seguente: «1.128»;
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero «1.108» è sostituito dal seguente: «1.105»;
d) all'articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;
2) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
Art. 4. Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
6. All'articolo 4-ter, del
a) al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del
b) al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del
7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5. Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 6. Consiglio di amministrazione ENEA
1. All'articolo 37, comma 6, della
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 7. Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione
1. L'articolo 8, comma 2-bis, del
2. All'articolo 8 del
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma»;
b) al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
3. All'articolo 5, comma 2, del
Art. 8. Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
1. All'articolo 3, del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «Lo scopo statutario è» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonchè» e dopo le parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite le seguenti: «nonchè delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del
b) al comma 2-bis, le parole «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del
c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 9. Personale CONI
1. All'articolo 1 del
a) al comma 3, dopo le parole «ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 4»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonchè dalla
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(Articolo 4, comma 3)
Allegato II
(Articolo 4, comma 4)
[1] Abrogato dall'art. 1 della