§ 57.1.155 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:13/04/2017
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Prestazioni e competenze
Art. 4.  Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
Art. 5.  Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 6.  Progetto individuale
Art. 7.  Piano educativo individualizzato
Art. 8.  Piano per l'inclusione
Art. 9.  Gruppi per l'inclusione scolastica
Art. 10.  (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
Art. 11.  Sezioni per il sostegno didattico
Art. 12.  Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Art. 13.  Formazione in servizio del personale della scuola
Art. 14.  Continuità del progetto educativo e didattico
Art. 15.  Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
Art. 15 bis.  (Misure di accompagnamento).
Art. 16.  Istruzione domiciliare
Art. 17.  Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Art. 18.  Abrogazioni e coordinamenti
Art. 19.  Decorrenze e norme transitorie
Art. 20.  Copertura finanziaria


§ 57.1.155 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

     Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c);

     Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

     Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

     Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;

     Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;

     Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'articolo 19;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

     Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

     Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;

     Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

     Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

     Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l, comma 181, lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente decreto;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. L'inclusione scolastica:

     a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

     b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonchè attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

     c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti [1].

     2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonchè delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione [2].

     2. [L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto] [3].

 

Capo II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

 

     Art. 3. Prestazioni e competenze

     1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 [4].

     2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

     a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

     b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

     c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

     d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti [5].

     3. [Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA] [6].

     4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente [7].

     5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

     a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;

     b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonchè dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 [8].

     5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonchè gli standard qualitativi relativi alle predette lettere [9].

     6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

 

     Art. 4. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

     1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

     2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

     a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

     b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

     c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

     d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

     e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

     f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

 

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

 

     Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

     1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione [10].

     2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.".»;

     b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";

     c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi [11].

     3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

     a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

     b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza [12].

     4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

     a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;

     b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

     c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonchè, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

     d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [13].

     5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4 all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto [14].

     6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti [15]:

     a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;

     b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS [16].

     6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale [17].

     6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [18].

 

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

 

     Art. 6. Progetto individuale

     1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità [19].

     2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata [20].

     2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [21].

 

     Art. 7. Piano educativo individualizzato

     1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

     2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

     a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 [22];

     b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS [23];

     c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati [24];

     d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonchè gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 [25];

     e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione [26];

     f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

     g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione [27];

     h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

     2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto [28].

     2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche [29].

 

     Art. 8. Piano per l'inclusione

     1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonchè per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica [30].

     2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 

     Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica

     1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

     a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

     b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

     c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

     2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

     3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonchè l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

     5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

     6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

     a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

     b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

     7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonchè l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

     8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonchè da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonchè i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

     9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

     10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonchè con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

     11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.» [31].

     2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

     2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione [32].

     2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica [33].

 

     Art. 10. (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno). [34]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonchè della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

     2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

     3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.

 

     Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico

     1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

 

Capo V

Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella

scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

 

     Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

     1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2 [35].

     2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

     a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

     b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

     c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

     d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

     3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonchè a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

     4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

     5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonchè i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione [36].

 

Capo VI

Ulteriori disposizioni

 

     Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola

     1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

     2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati [37].

     3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

     4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

 

     Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico

     1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI [38].

     2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purchè in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

     3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia [39].

     3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

     a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

     b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 [40].

     4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

     Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

     1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

     2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

     a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale [41];

     b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;

     c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;

     d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;

     e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

     3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonchè, dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonchè da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [42].

     4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonchè la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 15 bis. (Misure di accompagnamento). [43]

     1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

     a) iniziative formative per il personale scolastico;

     b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

 

     Art. 16. Istruzione domiciliare

     1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

     2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare [44].

     2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [45].

 

     Art. 17. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

     1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti

     1. A decorrere dal 1° settembre 2019 sono abrogati [46]:

     a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

     2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.

     3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».

     4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.

 

     Art. 19. Decorrenze e norme transitorie [47]

     1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto [48].

     3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:

     a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

     b) il GIT dal 1° settembre 2019.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. [Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020] [49].

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

     7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione [50].

     7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT [51].

 

     Art. 20. Copertura finanziaria

     1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

     3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonchè ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.

     4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 [52].

     4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui [53].

     5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[9] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[15] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[17] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[19] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[20] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[21] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[22] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[24] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[26] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[28] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[29] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[32] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[33] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[34] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[36] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[37] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[38] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[39] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

[40] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

[41] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[42] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[43] Articolo inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[44] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[45] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[46] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1138, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[47] Articolo modificato dall'art. 1, comma 1138, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[48] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[49] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[50] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[51] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[52] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.

[53] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.