§ 8.3.145 - Regolamento 26 marzo 1992, n. 881.
Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:26/03/1992
Numero:881


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento è applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per
Art. 3.      1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo
Art. 4. 
Art. 5.      1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controll
Art. 11 bis. 
Art. 12.      Sono abrogati
Art. 13.      La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, è modificata come segue
Art. 14.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presente [...]


§ 8.3.145 - Regolamento 26 marzo 1992, n. 881.

Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

(G.U.C.E. 9 aprile 1992, n. L 95).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento è applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.

     2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento è applicabile, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, non appena viene concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.

     3. In attesa che vengano conclusi accordi tra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate:

     - le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi da Stati membri con i paesi terzi in questione. Tuttavia, gli Stati membri si impegnano ad adeguare detti accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra i trasportatori comunitari;

     - le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali, o in regime di libertà, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per:

     - veicolo, un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro,

     - trasporti internazionali:

     - gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

     - gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro e verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

     - gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

     - gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti,

     - "conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per poter prendere la guida secondo necessità [1].

 

     Art. 3.

     1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo [2].

     2. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità degli articoli 5 e 7, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

     - sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», in conformità della legislazione del medesimo;

     - sia abilitato in detto Stato membro, in conformità della normativa comunitaria e della legislazione di tale Stato in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

     3. L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:

     - sono titolari di una licenza comunitaria,

     - assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

     - da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso,

     - da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro. [3]

 

     Art. 4. [4]

     1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

     2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada.

 

     Art. 5.

     1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

     2. Gli Stati membri rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

     3. La licenza comunitaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato I. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego.

     4. La licenza comunitaria è intestata al trasportatore, che non può cederla a terzi. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

     5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile [5].

 

     Art. 6. [6]

     1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

     2. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui all'articolo 4.

     3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Tale allegato ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente. Essi ne informano la Commissione.

     4. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al controllo.

     5. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

 

     Art. 7. [7]

     1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati validi rilasciati in detto Stato membro, che sussistano le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato.

 

     Art. 8. [8]

     1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

     2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

     - non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 o3,

     - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

     3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

     4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

     - la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,

     - il ritiro degli attestati di conducente,

     - la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,

     - il ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria.

     Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

 

     Art. 9. [9]

     1. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

     2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.

 

     Art. 10.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi, corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo

sull'applicazione stessa.

     2. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione del presente regolamento imputabile ad un trasportatore di un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione informa le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore è stabilito e può chiedere loro di adottare sanzioni, in conformità del presente regolamento.

     3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore esaminano le modalità d'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni [10].

 

     Art. 11 bis. [11]

     La Commissione esamina le conseguenze della limitazione dell'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente ai soli conducenti cittadini di un paese terzo, e presenta, se vi sono sufficienti giustificazioni, una proposta di modifica del presente regolamento.

 

     Art. 12.

     Sono abrogati:

     - il regolamento (CEE) n. 3164/76,

     - l'articolo 4 della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri,

     - la direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

     - la decisione 80/48/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa all'adeguamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri.

 

     Art. 13.

     La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, è modificata come segue:

     1) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: (Omissis)

     2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) L'allegato II è soppresso e il testo dell'allegato I è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [12]

 

     (Omissis)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

     Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

     - il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

     - in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

     - tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione da un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, dal momento in cui la Comunità e il paese terzo in questione concludono l'accordo necessario ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

     Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il trasportatore:

     - abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;

     - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

     L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo [4]. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

     Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III [13]

 

     (Omissis)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, quale successivamente modificato, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

     Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e dl formazione professionale applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

     L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo [1] che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

     Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare. qualora il trasportatore:

     - abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'attestato stesso,

     - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato.

     Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

     L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta dagli agenti preposti al controllo

 

     (Omissis)

 


[1] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[12] Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca..

[13] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 484/2002 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca..