Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 13/03/1980 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. |
Art. 4. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti [...] |
Art. 5. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del [...] |
Art. 6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'art. 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 5 della legge 22 [...] |
Art. 7. Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono [...] |
Art. 8. I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 9. All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) è così sostituito |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 39.1.18 - L. 13 marzo 1980, n. 70.
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.
(G.U. 20 marzo 1980, n. 79).
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.
Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con
Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.
Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con
Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.
Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla
Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.
Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e 15 della
Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
Le tabelle B e C allegate alla
Gli allegati A e B alla
Gli allegati E ed F alla
Gli allegati A,B,C eD al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle A, D ed M allegate alla presente legge.
Gli allegati A e B alla
Le tabelle A, B, C, D ed F allegate alla
Le tabelle A e B allegate alla
I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) è così sostituito:
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabelle
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[4] Articolo inserito dall'art. 11 della