Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 06/09/1999 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 2. (Delimitazione degli ATO). |
Art. 3. (Modifica degli ATO). |
Art. 4. (Competenze regionali). |
Art. 5. (Modalità e forme di cooperazione). |
Art. 6. [8] |
Art. 7. (Rappresentatività dell'Autorità d'Ambito). |
Art. 8. (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori). |
Art. 9. (Acquedotti e opere di competenza regionale). |
Art. 10. (Accordi di programma). |
Art. 11. (Tariffa d'Ambito). |
Art. 12. (Organo di garanzia). |
Art. 13. (Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche). |
Art. 14. (Personale). |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 16. (Norma transitoria). |
§ V.5.43 - L.R. 6 settembre 1999, n. 28.
Delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
(B.U. 8 settembre 1999, n. 94).
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. In attuazione della
a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del
a bis) In attuazione dell’articolo 99, comma 2, del
b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
c) le modalità per l'organizzazione e la gestione del SII.
Art. 2. (Delimitazione degli ATO).
1. Tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, anche ai sensi del
Art. 3. (Modifica degli ATO). [4]
[1. La delimitazione di cui all'articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.]
Art. 4. (Competenze regionali).
1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del
Art. 5. (Modalità e forme di cooperazione).
1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;
b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del SII alla domanda dell'utenza;
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b);
d) scelta delle modalità di gestione del SII, nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della
e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'articolo 9, comma 4, della
f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'articolo 11 della
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.
3. [I comuni e le province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del
4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della
[1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'ATO istituiscono un organo comune per l'organizzazione del SII denominato 'Autorità d'ambito'.
2. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'Assemblea; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente.
3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'ambito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.]
Art. 7. (Rappresentatività dell'Autorità d'Ambito). [9]
[1. L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'ATO è composta:
a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto.]
Art. 8. (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori). [10]
[1. In attuazione dell'articolo 11 della
2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 e 3, della
4. Il gestore del SII è unico per l'intero ambito. L'Autorità d'Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'Autorità d'Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.
5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'articolo 17 della
Art. 9. (Acquedotti e opere di competenza regionale). [11]
[1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal
Art. 10. (Accordi di programma). [13]
[1. In applicazione dell'articolo 17 della
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 27 della
Art. 11. (Tariffa d'Ambito).
1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della
2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.
3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della
4. In attuazione dell'articolo 13 della
Art. 12. (Organo di garanzia).
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della
Art. 13. (Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche).
1. E' istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche.
2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.
3. Del Comitato fanno parte:
a) il Coordinatore dell'Area competente per materia;
b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;
c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
d) il dirigente del Settore tutela delle acque della Regione Puglia [14];
e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;
f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;
h) un esperto designato dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.
4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.
5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.
6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.
7. E' abrogato l'articolo 46 della
7 bis. Ai componenti esterni del Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale [15].
[1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della
Art. 15. (Disposizioni finanziarie). [17]
[1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 "Spese per la prima attuazione della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.]
Art. 16. (Norma transitoria).
1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del
1 bis [L’Autorità d’ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31 del
1 ter [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316 dell’8 ottobre 2002. Presa d’atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all’articolo 31, comma 3, del
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[2] Lettera inserita dall'art. 1 della
[3] Comma già modificato dall’art. 47 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Comma sostituito dall'art. 1 della
[7] Comma abrogato dall'art. 14 della
[8] Articolo sostituito dall’art. 47 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 47 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[14] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[18] Comma così modificato dall’art. 47 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della