Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 03/04/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica). |
Art. 2. (Sospensione elezioni). |
Art. 3. (Proroga termini legge regionale 6 settembre 1999, n. 26). |
§ V.5.87 – L.R. 3 aprile 2006, n. 8.
Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.
(B.U. 6 aprile 2006, n. 44 – Suppl. Ord).
Art. 1. (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica).
1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell’articolo 2 della
a) alle spese di funzionamento;
b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) al pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese per la fornitura dell’acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l’alimentazione agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi [1];
d) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all’Unione regionale delle bonifiche;
e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente già in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 2005 o che andrà in quiescenza entro la fine del corrente anno limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell’esodo incentivante alla data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo [2].
2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta, con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto farà carico alla dotazione finanziaria del capitolo 112097 del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.
3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Alla spesa necessaria per far fronte alle erogazioni delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112094 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
5. Agli oneri necessari per far fronte alle somme da erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto si provvede mediante una variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, prelevando la somma di euro 20 mila dal capitolo 112093/06, in termini di competenza e di cassa e iscrivendola al capitolo 112097 del bilancio medesimo.
Art. 2. (Sospensione elezioni). [3]
1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 3. (Proroga termini
1. Il termine disposto dalla
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Lettera già sostituita dall'art. 3 della
[2] Lettera così modificata 17 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della