Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 12/11/2011 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata |
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative |
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 5. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative |
Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative |
Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative |
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative |
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Art. 10. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative |
Art. 11. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative |
Art. 12. Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative |
Art. 13. Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative |
Art. 14. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative |
Art. 15. Totale generale della spesa |
Art. 16. Quadro generale riassuntivo |
Art. 17. Disposizioni diverse |
§ 27.1.208 - L. 12 novembre 2011, n. 184.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.
(G.U. 14 novembre 2011, n. 265 - S.O. n. 234)
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2012, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonchè nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 50.000 milioni di euro [1].
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
27. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale" [3].
28. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» - programma - «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2012, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonchè quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2012, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n.1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonchè l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012.
Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2012, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2012.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della
Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2012, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2012, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012, è fissato in 156 unità.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 11. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 45;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 103;
3) Aeronautica n. 57;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nonchè per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 584 del codice di cui al
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.
Art. 12. Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della
3. Per l'attuazione del
4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della
5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonchè dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidate al Corpo medesimo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti, individuate d'intesa con il Ministero medesimo e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13. Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
Art. 14. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del
Art. 15. Totale generale della spesa
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 779.043.263.273, in euro 734.358.982.843 e in euro 733.681.873.078 in termini di competenza, nonchè in euro 796.611.200.825, in euro 747.278.635.808, in euro 746.524.380.281 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2012-2014.
Art. 16. Quadro generale riassuntivo
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2012-2014, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 17. Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonchè da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
16. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del
17. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del
19. In attuazione dell'articolo 12, commi da 2 a 7, del
20. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della
20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della