§ 1.4.e9a - Regolamento 20 dicembre 2006, n. 1913.
Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:20/12/2006
Numero:1913


Sommario
Art. 1.  Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi
Art. 2.  Restituzioni alla produzione e aiuti specifici
Art. 3.  Pagamenti diretti
Art. 4. 1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno
Art. 5.  Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario
Art. 5 bis.  Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole"
Art. 6.  Prezzo minimo della barbabietola, importo unico, prelievo e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero
Art. 7.  Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi
Art. 8.  Altri importi e prezzi
Art. 9.  Pagamento degli anticipi
Art. 10.  Cauzioni
Art. 11.  Determinazione del tasso di cambio
Art. 12.  Modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85
Art. 13.  Modifica del regolamento (CEE) n. 3164/89
Art. 14.  Modifica del regolamento (CEE) n. 3444/90
Art. 15.  Modifica del regolamento (CEE) n. 3446/90
Art. 16.  Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93
Art. 17.  Modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93
Art. 18.  Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006
Art. 19.  Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94
Art. 20.  Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999
Art. 21.  Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006
Art. 22.  Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000
Art. 23.  Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000
Art. 25.  Modifica del regolamento (CE) n. 2236/2003
Art. 26.  Modifica del regolamento (CE) n. 595/2004
Art. 27.  Modifica del regolamento (CE) n. 917/2004
Art. 28.  Modifica del regolamento (CE) n. 382/2005
Art. 29.  Modifica del regolamento (CE) n. 967/2006
Art. 30.  Abrogazione
Art. 31.  Regola transitoria nel settore dello zucchero
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 1.4.e9a - Regolamento 20 dicembre 2006, n. 1913. [1]

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti

(G.U.U.E. 21 dicembre 2006, n. L 365)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), ha subito sostanziali modifiche da quando è entrato in vigore. Inoltre, le disposizioni in materia di compensazioni relative a rivalutazioni sensibili o a riduzioni dei tassi di cambio applicati agli aiuti diretti sono diventate obsolete per effetto dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2799/98. A fini di chiarezza e semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2808/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) I fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della legislazione agricola devono essere stabiliti, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(3) Per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più adatto per raggiungere il fine economico perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno mantenere questo fatto generatore.

(4) Il prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità è determinato in base al valore forfettario all’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione degli ortofrutticoli (3). Per il calcolo di detto valore forfettario vengono presi in considerazione i prezzi rappresentativi sui mercati d’importazione. Il fatto generatore del tasso di cambio di tali prezzi deve essere determinato alla data della loro applicazione.

(5) Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini di un’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui si dichiara che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

(6) Per gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), nonché per il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e per l’aiuto ai foraggi essiccati di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), il fine economico si considera raggiunto al momento della presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore. Occorre quindi determinare il fatto generatore del tasso di cambio su questa base.

(7) Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisca l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna della merce da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare perché le autorità competenti possano effettuare le verifiche necessarie nella contabilità dell’operatore stesso e perché venga garantito un trattamento uniforme delle pratiche. Il fatto generatore del tasso di cambio deve essere quindi messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.

(8) Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Questi aiuti sono comunque concessi sempre previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio con il termine ultimo per la presentazione delle domande.

(9) Per i regimi di sostegno di cui all’allegato I e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori , il fatto generatore del tasso di cambio è definito dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune . Si deve dunque fare riferimento a questa disposizione.

(10) Per i prezzi, i premi e gli aiuti nel settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo , il fatto generatore del tasso di cambio deve essere legato, secondo i casi, alla data di inizio della campagna viticola, all’applicazione di specifici contratti o all’adempimento di talune operazioni come l’arricchimento o la trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Per ogni situazione occorre quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione.

(11) Le situazioni in base alle quali deve essere determinato il fatto generatore variano notevolmente per gli aiuti nel settore lattierocaseario di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato , all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere , all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole , all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati , e per il prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . Il fatto generatore deve essere quindi stabilito in funzione di ciascuna situazione specifica. Per le spese di trasporto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte , e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere , il fatto generatore del tasso di cambio deve essere collegato alla data di presentazione delle offerte nell’ambito delle gare. Occorre pertanto stabilire il fatto generatore alla data di ricevimento da parte dell’autorità competente di un’offerta ricevibile per il contratto di trasporto in oggetto.

(13) Il prezzo di riferimento dello zucchero e il prezzo minimo della barbabietola entro quota di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero , sono strettamente legati tra loro e devono essere noti agli operatori per l’intera campagna di commercializzazione. Lo stesso dicasi del prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, del prelievo sull’eccedenza e della tassa sulla produzione di cui rispettivamente all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 318/2006. Il fatto generatore del tasso di cambio per tali prezzi e importi deve essere quindi stabilito a una data immediatamente precedente il raccolto. Gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine economico è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l’anno considerato. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire il fatto generatore il 1 gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

(15) Gli importi forfettari di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario , destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli , sono fissati per un dato anno. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore del tasso di cambio al 1 gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.

(16) Per gli altri prezzi e relativi importi, il fine economico è raggiunto con l’entrata in vigore dell’atto giuridico in base al quale sono determinati i prezzi e gli importi in questione. Tuttavia, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere anche correlato agli obblighi contabili o di dichiarazione degli operatori e degli Stati membri. A questo scopo, nonché a fini di semplificazione della gestione, è opportuno stabilire un fatto generatore unico per tutti i prezzi e importi relativi a un certo tipo di operazioni effettuate nel corso di un determinato periodo, sempreché queste non siano troppo avulse dal fine economico, e fissarlo il primo giorno del mese in cui entrano in vigore gli atti giuridici pertinenti.

(17) Per gli anticipi e le cauzioni, gli importi dovuti o garantiti sono fissati in euro secondo la legislazione agricola, più precisamente ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi vicino alla data di pagamento dell’anticipo o di costituzione della cauzione. Se la cauzione è incamerata, il relativo importo deve permettere anche di coprire l’insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere definito in funzione della data di fissazione dell’anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data di pagamento dell’anticipo/liquidazione della cauzione.

(18) L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri , dispone che, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del medesimo regolamento o dalla normativa agricola, le spese calcolate in base ad importi fissati in euro e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù dello stesso regolamento sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore e che il medesimo tasso di cambio si applica anche alle contabilizzazioni relative ai vari casi specifici di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento. Si deve dunque fare riferimento a questa disposizione.

(19) L’instaurazione, con il regolamento (CE) n. 1290/2005, di un fatto generatore unico del tasso di cambio per tutti i pagamenti diretti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ha reso obsoleti o contraddittori alcuni fatti generatori stabiliti dalla normativa agricola settoriale, in particolare dal regolamento (CEE) n. 1003/81 della Commissione, del 10 aprile 1981, che definisce il fatto generatore applicabile all’atto della vendita delle scorte detenute dagli organismi d’intervento del settore dei cereali e del riso , dal regolamento (CEE) n. 3749/86 della Commissione, del 9 dicembre 1986, che stabilisce il fatto generatore per il calcolo degli importi dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso , dal regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero , dal regolamento (CEE) n. 1718/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi , dal regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , dal regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione, del 1 luglio 1993, recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all’istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune , dal regolamento (CEE) n. 1785/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo ai fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati nel settore dei tessili , dal regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo , dal regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell’olio d’oliva, dal regolamento (CE) n. 594/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli  e dal regolamento (CE) n. 383/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo .

(20) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005.

(21) Occorre inoltre modificare i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ,

regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del 23 ottobre 1989, recante modalità d’applicazione delle misure speciali per i semi di canapa ,

regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine ,

regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine ,

regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore rispettivamente dei cereali e del riso ,

regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane ,

regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ,

regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche,

regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli ,

regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine ,

regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto all’ammasso privato nel settore delle carni bovine ,

regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ,

regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ,

regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ,

regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell’apicoltura ,

regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ,

regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero .

(22) È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio nel settore dello zucchero, per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile al prezzo minimo della barbabietola, in considerazione dei contratti stipulati tra bieticoltori e fabbricanti di zucchero per la campagna di commercializzazione 2006/2007, attualmente in via di esecuzione.

(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

FATTI GENERATORI DEL TASSO DI CAMBIO

 

Art. 1. Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

1. Per le restituzioni fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola comunitaria, da applicare nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.

2. Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

 

     Art. 2. Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1. Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa comunitaria, il fatto generatore del tasso di cambio è:

a) la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione;

b) se la destinazione non è richiesta, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

2. Per gli aiuti alla trasformazione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore, in particolare per:

a) gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;

b) il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

c) il prezzo minimo e il premio di cui agli articoli 4 bis e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

3. Per l’aiuto per i foraggi essiccati di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 e gli importi ad esso correlati, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di uscita dei foraggi essiccati dall’impresa di trasformazione.

4. Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.

5. Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.

6. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e agli articoli 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

 

     Art. 3. Pagamenti diretti

Per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e per l’importo supplementare di cui all’articolo 12 del medesimo regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

     Art. 4.

1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno:

a) per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.

3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto:

a) per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale un dato produttore effettua la prima operazione di arricchimento.

5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 luglio che precede la campagna viticola nel corso della quale è accolta la domanda di pagamento.

 

     Art. 5. Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario

1. Per l’aiuto all’utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1898/2005 e per l’aiuto a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

2. Per l’aiuto all’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo di validità del buono di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3. Per l’aiuto a favore del latte scremato e del latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui il latte scremato o il latte scremato in polvere è trasformato in mangime composto oppure il latte scremato in polvere è denaturato.

4. Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Per l’aiuto al latte scremato utilizzato per la produzione di caseina e di caseinati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui sono fabbricati la caseina e i caseinati.

6. Per il pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 per un periodo di dodici mesi ai sensi del regolamento (CE) n. 1788/2003, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 aprile successivo al periodo considerato.

7. Per le spese di trasporto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.

 

     Art. 5 bis. Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole" [2]

Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

 

     Art. 6. Prezzo minimo della barbabietola, importo unico, prelievo e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

Per il prezzo minimo della barbabietola, il prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, il prelievo sull’eccedenza e la tassa sulla produzione di cui rispettivamente all’articolo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.

 

     Art. 7. Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi

1. Per gli importi di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto. Tuttavia, qualora ai sensi della normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1 gennaio dell’anno per il quale è corrisposta la rispettiva rata.

2. Per gli importi forfettari di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.

 

     Art. 8. Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa comunitaria o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

a) per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte del magazziniere;

b) per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato;

c) per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;

d) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

e) per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi od offerte, il giorno al quale si riferisce l’importo, il prezzo o l’offerta rilevati;

f) per le sanzioni in caso d’inadempienza alla normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’autorità competente;

g) per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l’inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.

 

     Art. 9. Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

 

     Art. 10. Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se l’evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione;

b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;

c) per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

 

CAPO II

TASSO DI CAMBIO

 

     Art. 11. Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente: a) nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;

b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dal disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006;

(c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI

 

     Art. 12. Modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85

L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

1. Le cauzioni di cui all’articolo 1 sono costituite in euro.

2. In deroga al paragrafo 1, se la cauzione è depositata in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, in moneta nazionale, l’importo della cauzione in euro è convertito in tale moneta conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*). L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 13. Modifica del regolamento (CEE) n. 3164/89

L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3164/89 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 14. Modifica del regolamento (CEE) n. 3444/90

L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3444/90 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 15. Modifica del regolamento (CEE) n. 3446/90

L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3446/90 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 16. Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93

All’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è

quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 17. Modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93

L’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto compensativo è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 18. Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 19. Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94

All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1905/94, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per gli importi fissati nel quadro delle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 20. Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999

Nel regolamento (CE) n. 800/1999, all’articolo 6, l'ultimo comma e all'articolo 37, paragrafo 2, il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 21. Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

Tasso di cambio

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 22. Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 907/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della

Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 23. Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000

All’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il secondo comma è soppresso.

 

     Art. 25. Modifica del regolamento (CE) n. 2236/2003

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236/2003 è soppresso.

 

     Art. 26. Modifica del regolamento (CE) n. 595/2004

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 595/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 è  quello previsto all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 27. Modifica del regolamento (CE) n. 917/2004

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Per gli importi di cui all’articolo 3, il fatto generatore del tasso di cambio dell’euro è quello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

 

     Art. 28. Modifica del regolamento (CE) n. 382/2005

L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 382/2005 è soppresso.

 

     Art. 29. Modifica del regolamento (CE) n. 967/2006

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 967/2006 è soppresso.

 

     Art. 30. Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 2808/98, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.

 

     Art. 31. Regola transitoria nel settore dello zucchero

Per la conversione in moneta nazionale del prezzo minimo della barbabietola vdi cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006, nei paesi non appartenenti alla zona euro, le modalità applicabili per la campagna 2006/2007 sono quelle previste all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 1003/81

Articolo 1 | Articolo 8 |

Regolamento (CEE) n. 3749/86

Articolo 1 | Articolo 8 |

Regolamento (CEE) n. 1713/93

Articolo 1 | Articolo 6 |

Allegato I.I | Articolo 8, lettera a) |

Allegato I.II | Articolo 8, lettera b) |

Allegato I.III | — |

Allegato I.IV | — |

Allegato I.V | — |

Allegato I.VI | — |

Allegato I.VII | — |

Allegato I.VIII | — |

Allegato I.IX | — |

Allegato I.X | — |

Allegato I.XII | — |

Allegato I.XIII | — |

Allegato I.XIV | Articolo 1 |

Allegato I.XV | Articolo 10 |

Allegato I.XVI | — |

Regolamento (CEE) n. 1718/93

Articolo 1 | Articolo 3 |

Regolamento (CEE) n. 1756/93

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 5 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 10 |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 5 |

Allegato, parte B III, 1. | Articolo 5, paragrafo 1 |

Allegato, parte B III, 5.A | Articolo 5, paragrafo 2 |

Allegato, parte C III, 3. | Articolo 5, paragrafo 3 |

Allegato, parte D 4. | Articolo 5, paragrafo 4 |

Allegato, parte D 6. | Articolo 5, paragrafo 5 |

Regolamento (CEE) n. 1759/93

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera a) |

Articolo 1, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7 | Articolo 10 |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 8, lettera b) |

Regolamento (CEE) n. 1785/93

Articolo 1 | Articolo 3 |

Regolamento (CEE) n. 1793/93

Articolo 1 | Articolo 3 |

Regolamento (CEE) n. 3498/93

Articolo 1 | Articolo 3 |

Articolo 2 | Articolo 3 |

Articolo 3 | Articolo 2 |

Regolamento (CE) n. 2808/98 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 11 |

Articolo 2 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 8, lettere a), b) e c) |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 5 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 7 |

Articolo 4, paragrafo 3 | — |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera d) |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 8, lettera e) |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 9 |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 10 |

Articoli da 6 a 15 | — |

Regolamento (CE) n. 594/2004

Articolo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 4 | Articolo 8, lettera c) |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 3 | |

Articolo 6 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 7 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera a) |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 5 |

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 8, lettera b) |

Articolo 8, paragrafo 4 | Articolo 10, lettera b) |

Articolo 9 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 10 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Regolamento (CE) n. 383/2005

Articolo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 7 | Articolo 4, paragrafo 3 |

 


[1] Versione consolidata con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 873/2007, dal Regolamento (CE) n. 507/2008 e dal Regolamento (CE) n. 807/2008.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 697/2009.