Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 20/12/2006 |
Numero: | 1913 |
Sommario |
Art. 1. Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi |
Art. 2. Restituzioni alla produzione e aiuti specifici |
Art. 3. Pagamenti diretti |
Art. 4. 1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno |
Art. 5. Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario |
Art. 5 bis. Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole" |
Art. 6. Prezzo minimo della barbabietola, importo unico, prelievo e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero |
Art. 7. Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi |
Art. 8. Altri importi e prezzi |
Art. 9. Pagamento degli anticipi |
Art. 10. Cauzioni |
Art. 11. Determinazione del tasso di cambio |
Art. 12. Modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85 |
Art. 13. Modifica del regolamento (CEE) n. 3164/89 |
Art. 14. Modifica del regolamento (CEE) n. 3444/90 |
Art. 15. Modifica del regolamento (CEE) n. 3446/90 |
Art. 16. Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93 |
Art. 17. Modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 |
Art. 18. Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006 |
Art. 19. Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94 |
Art. 20. Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999 |
Art. 21. Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006 |
Art. 22. Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000 |
Art. 23. Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 |
Art. 25. Modifica del regolamento (CE) n. 2236/2003 |
Art. 26. Modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 |
Art. 27. Modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 |
Art. 28. Modifica del regolamento (CE) n. 382/2005 |
Art. 29. Modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 |
Art. 30. Abrogazione |
Art. 31. Regola transitoria nel settore dello zucchero |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 1.4.e9a - Regolamento 20 dicembre 2006, n. 1913. [1]
Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti
(G.U.U.E. 21 dicembre 2006, n. L 365)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della legislazione agricola devono essere stabiliti, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
(3) Per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più adatto per raggiungere il fine economico perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno mantenere questo fatto generatore.
(4) Il prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità è determinato in base al valore forfettario all’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del
(5) Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini di un’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui si dichiara che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.
(6) Per gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del
(7) Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisca l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna della merce da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare perché le autorità competenti possano effettuare le verifiche necessarie nella contabilità dell’operatore stesso e perché venga garantito un trattamento uniforme delle pratiche. Il fatto generatore del tasso di cambio deve essere quindi messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.
(8) Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Questi aiuti sono comunque concessi sempre previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio con il termine ultimo per la presentazione delle domande.
(9) Per i regimi di sostegno di cui all’allegato I e all’articolo 12 del
(10) Per i prezzi, i premi e gli aiuti nel settore vitivinicolo, di cui al
(11) Le situazioni in base alle quali deve essere determinato il fatto generatore variano notevolmente per gli aiuti nel settore lattierocaseario di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del
(13) Il prezzo di riferimento dello zucchero e il prezzo minimo della barbabietola entro quota di cui all’articolo 5 del
(15) Gli importi forfettari di cui all’allegato I, punto 3, del
(16) Per gli altri prezzi e relativi importi, il fine economico è raggiunto con l’entrata in vigore dell’atto giuridico in base al quale sono determinati i prezzi e gli importi in questione. Tuttavia, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere anche correlato agli obblighi contabili o di dichiarazione degli operatori e degli Stati membri. A questo scopo, nonché a fini di semplificazione della gestione, è opportuno stabilire un fatto generatore unico per tutti i prezzi e importi relativi a un certo tipo di operazioni effettuate nel corso di un determinato periodo, sempreché queste non siano troppo avulse dal fine economico, e fissarlo il primo giorno del mese in cui entrano in vigore gli atti giuridici pertinenti.
(17) Per gli anticipi e le cauzioni, gli importi dovuti o garantiti sono fissati in euro secondo la legislazione agricola, più precisamente ai sensi dell’articolo 45 del
(18) L’articolo 4, paragrafo 2, del
(19) L’instaurazione, con il
(20) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005.
(21) Occorre inoltre modificare i seguenti regolamenti:
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(22) È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio nel settore dello zucchero, per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile al prezzo minimo della barbabietola, in considerazione dei contratti stipulati tra bieticoltori e fabbricanti di zucchero per la campagna di commercializzazione 2006/2007, attualmente in via di esecuzione.
(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
FATTI GENERATORI DEL TASSO DI CAMBIO
Art. 1. Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi
1. Per le restituzioni fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola comunitaria, da applicare nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.
2. Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.
Art. 2. Restituzioni alla produzione e aiuti specifici
1. Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa comunitaria, il fatto generatore del tasso di cambio è:
a) la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione;
b) se la destinazione non è richiesta, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.
2. Per gli aiuti alla trasformazione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore, in particolare per:
a) gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;
b) il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
c) il prezzo minimo e il premio di cui agli articoli 4 bis e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.
3. Per l’aiuto per i foraggi essiccati di cui all’articolo 4 del
4. Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.
5. Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.
6. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e agli articoli 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.
Art. 3. Pagamenti diretti
Per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del
1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno:
a) per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del
b) per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del
c) per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del
2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del
3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto:
a) per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del
b) per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del
4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del
5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del
Art. 5. Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario
1. Per l’aiuto all’utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), del
2. Per l’aiuto all’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii), del
3. Per l’aiuto a favore del latte scremato e del latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del
4. Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del
5. Per l’aiuto al latte scremato utilizzato per la produzione di caseina e di caseinati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui sono fabbricati la caseina e i caseinati.
6. Per il pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del
7. Per le spese di trasporto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del
Art. 5 bis. Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole" [2]
Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del
Art. 6. Prezzo minimo della barbabietola, importo unico, prelievo e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero
Per il prezzo minimo della barbabietola, il prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, il prelievo sull’eccedenza e la tassa sulla produzione di cui rispettivamente all’articolo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del
Art. 7. Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi
1. Per gli importi di cui all’allegato del
2. Per gli importi forfettari di cui all’allegato I, punto 3, del
Art. 8. Altri importi e prezzi
Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa comunitaria o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:
a) per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte del magazziniere;
b) per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato;
c) per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;
d) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
e) per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi od offerte, il giorno al quale si riferisce l’importo, il prezzo o l’offerta rilevati;
f) per le sanzioni in caso d’inadempienza alla normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’autorità competente;
g) per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l’inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.
Art. 9. Pagamento degli anticipi
Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.
Art. 10. Cauzioni
Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.
Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:
a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se l’evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione;
b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;
c) per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
CAPO II
TASSO DI CAMBIO
Art. 11. Determinazione del tasso di cambio
Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.
Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente: a) nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dal disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del
(c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).
CAPO III
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI
Art. 12. Modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85
L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dal seguente:
«Art. 12
1. Le cauzioni di cui all’articolo 1 sono costituite in euro.
2. In deroga al paragrafo 1, se la cauzione è depositata in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, in moneta nazionale, l’importo della cauzione in euro è convertito in tale moneta conformemente all’articolo 10 del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 13. Modifica del regolamento (CEE) n. 3164/89
L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3164/89 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 2, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 14. Modifica del regolamento (CEE) n. 3444/90
L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3444/90 è sostituito dal seguente:
«Art. 8
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 15. Modifica del regolamento (CEE) n. 3446/90
L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3446/90 è sostituito dal seguente:
«Art. 8
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 16. Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93
All’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è
quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1913/2006 della Commissione (*).
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 17. Modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93
L’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è sostituito dal seguente:
«Art. 11
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto compensativo è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 18. Modifica del
All'articolo 6 del
«2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 19. Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94
All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1905/94, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per gli importi fissati nel quadro delle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 20. Modifica del
Nel
«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 21. Modifica del
L'articolo 16 del
«Art. 16
Tasso di cambio
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 22. Modifica del
L’articolo 13 del
«Art. 13
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del
Commissione (*).
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 23. Modifica del
All’articolo 15, paragrafo 2, del
Art. 25. Modifica del
L’articolo 20 del
Art. 26. Modifica del
L’articolo 14 del
«Art. 14
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 27. Modifica del
L’articolo 8 del
«Art. 8
Per gli importi di cui all’articolo 3, il fatto generatore del tasso di cambio dell’euro è quello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del
(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
Art. 28. Modifica del
L’articolo 22 del
Art. 29. Modifica del
L’articolo 20 del
Art. 30. Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 2808/98, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.
Art. 31. Regola transitoria nel settore dello zucchero
Per la conversione in moneta nazionale del prezzo minimo della barbabietola vdi cui all’articolo 5 del
Art. 32. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 1003/81
Articolo 1 | Articolo 8 |
Regolamento (CEE) n. 3749/86
Articolo 1 | Articolo 8 |
Regolamento (CEE) n. 1713/93
Articolo 1 | Articolo 6 |
Allegato I.I | Articolo 8, lettera a) |
Allegato I.II | Articolo 8, lettera b) |
Allegato I.III | — |
Allegato I.IV | — |
Allegato I.V | — |
Allegato I.VI | — |
Allegato I.VII | — |
Allegato I.VIII | — |
Allegato I.IX | — |
Allegato I.X | — |
Allegato I.XII | — |
Allegato I.XIII | — |
Allegato I.XIV | Articolo 1 |
Allegato I.XV | Articolo 10 |
Allegato I.XVI | — |
Regolamento (CEE) n. 1718/93
Articolo 1 | Articolo 3 |
Regolamento (CEE) n. 1756/93
Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 10 |
Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 5 |
Allegato, parte B III, 1. | Articolo 5, paragrafo 1 |
Allegato, parte B III, 5.A | Articolo 5, paragrafo 2 |
Allegato, parte C III, 3. | Articolo 5, paragrafo 3 |
Allegato, parte D 4. | Articolo 5, paragrafo 4 |
Allegato, parte D 6. | Articolo 5, paragrafo 5 |
Regolamento (CEE) n. 1759/93
Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera a) |
Articolo 1, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7 | Articolo 10 |
Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 8, lettera b) |
Regolamento (CEE) n. 1785/93
Articolo 1 | Articolo 3 |
Regolamento (CEE) n. 1793/93
Articolo 1 | Articolo 3 |
Regolamento (CEE) n. 3498/93
Articolo 1 | Articolo 3 |
Articolo 2 | Articolo 3 |
Articolo 3 | Articolo 2 |
Regolamento (CE) n. 2808/98 | Presente regolamento |
Articolo 1 | Articolo 11 |
Articolo 2 | Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 8, lettere a), b) e c) |
Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 7 |
Articolo 4, paragrafo 3 | — |
Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera d) |
Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 8, lettera e) |
Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 10 |
Articoli da 6 a 15 | — |
Articolo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 4 | Articolo 8, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 | |
Articolo 6 | Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 7 | Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 8, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 4 | Articolo 10, lettera b) |
Articolo 9 | Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 10 | Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 7 | Articolo 4, paragrafo 3 |
[1] Versione consolidata con le modifiche apportate dal
[2] Articolo inserito dall'art. 1 del