§ 1.6.M31 – Regolamento 12 gennaio 2001, n. 214.
Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/01/2001
Numero:214


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 2.      1. Gli organismi di intervento acquistano esclusivamente latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. [...]
Art. 3.      1. L'impresa di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo in presenza delle seguenti condizioni:
Art. 4.      1. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di [...]
Art. 5.      1. L'offerta di vendita reca i seguenti dati:
Art. 6.      L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, costituiscono [...]
Art. 7.      1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Qualora dal controllo risulti che il latte scremato in polvere non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, con la sua offerta il venditore si impegna a quanto segue:
Art. 10.      1. I magazzini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 rispondono alle seguenti condizioni:
Art. 11.      1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo ove il latte scremato in polvere è immagazzinato.
Art. 12.      1. All'uscita dall'ammasso, l'organismo di intervento mette a disposizione il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su "pallet" e caricato sul mezzo di trasporto, [...]
Art. 13.      Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di [...]
Art. 14.      1. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 15.      1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con [...]
Art. 16.      L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il [...]
Art. 17.     
Art. 18.      1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.
Art. 19.      1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.
Art. 20.      1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l’organismo di intervento versa [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 24  bis.
Art. 24  ter.
Art. 24  quater.
Art. 24  quinquies.
Art. 24  sexies.
Art. 24  septies.
Art. 25.      Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:
Art. 26.      Qualora la Commissione decida di concedere un aiuto all'ammasso privato del latte scremato in polvere in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'organismo [...]
Art. 27.      I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente il latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 che soddisfi le [...]
Art. 28.      1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi:
Art. 29.      1. I periodi per le operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso sono fissati nell'ambito della decisione relativa alla concessione di aiuti per l'ammasso privato del latte scremato in polvere.
Art. 30.      1. La domanda di conclusione di un contratto con l'organismo di intervento può vertere soltanto su partite di latte scremato in polvere per le quali le operazioni di entrata all'ammasso sono [...]
Art. 31.      Qualora il latte scremato in polvere sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all'articolo 30 è subordinata alla [...]
Art. 32.      1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
Art. 33.      1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo [...]
Art. 34.      1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso unicamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno sessanta [...]
Art. 35.      Qualora lo esiga la situazione del mercato, per i contratti non ancora conclusi è possibile modificare nel corso dell'anno l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di [...]
Art. 36. 
Art. 37.      I regolamenti (CEE) n. 2213/76, (CEE) n. 1362/87, (CEE) n. 1158/91 e (CE) n. 322/96 sono abrogati.
Art. 38.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M31 – Regolamento 12 gennaio 2001, n. 214.

Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

(G.U.C.E. 7 febbraio 2001, n. L 37)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, sugli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tenuto conto del nuovo regime e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che in precedenza disciplinavano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2213/76, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96, (CEE) n. 1362/87, del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96, (CEE) n. 1158/91, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 e (CE) n. 322/96, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98, riunendo in un testo unico le relative disposizioni.

     (2) Gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del latte scremato in polvere, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria.

     (3) Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il latte scremato in polvere può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere le modalità secondo cui, in tali circostanze, l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative previste.

     (4) L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. È pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il latte scremato in polvere non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

     (5) Occorre definire il quantitativo minimo dell'offerta. L'offerta deve essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi.

     (6) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere avente un determinato tenore minimo di materia proteica. Inoltre il prezzo d'acquisto può variare in funzione del tenore di materia proteica. Occorre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto.

     (7) Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate. A questo scopo occorre determinare la distanza dal luogo del deposito e i costi da sostenere in caso di superamento di tale distanza. In particolare, è necessario stabilire le condizioni che i depositi devono rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso, l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del latte scremato in polvere in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori. Poiché gli organismi di intervento sono vincolati da contratti vigenti per il periodo di ammasso in corso, occorre prevedere che le nuove condizioni che i depositi sono tenuti a rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso si applichino solo ai quantitativi di latte scremato in polvere acquistati all'intervento a decorrere dal 1° settembre 2000.

     (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di latte scremato in polvere al prezzo di intervento possono essere sospesi non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno superano le 109000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, di cui è opportuno precisare le modalità. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto. Per garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del latte scremato in polvere, al momento dell'offerta e dopo l'entrata in magazzino, è opportuno esigere che l'offerta sia accompagnata da un impegno scritto dell'offerente. L'offerta deve essere altresì corredata di una cauzione di gara a garanzia della sua irrevocabilità dopo la chiusura del termine di presentazione delle offerte e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi. Occorre inoltre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto in funzione del tenore di materia proteica del latte scremato in polvere acquistato.

     (9) Per una corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento è necessario procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentano possibilità di smercio. Per garantire la parità di accesso al prodotto in vendita è opportuno dare la possibilità a tutti gli interessati di acquistare il latte scremato in polvere ad un prezzo di vendita fisso. Occorre quindi definire le condizioni della vendita, per la quale è necessaria la costituzione di una garanzia di esecuzione, nonché le condizioni di presa in consegna del latte scremato in polvere e i termini di pagamento. Per poter seguire regolarmente la situazione delle scorte, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi venduti.

     (10) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato del latte scremato in polvere. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'oneri, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti sotto contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che i prodotti siano svincolati dall'ammasso per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

     a) gli acquisti al prezzo di intervento;

     b) gli acquisti nell'ambito di una gara permanente;

     c) la vendita di latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico nel quadro di una gara permanente [1];

     d) la concessione di un aiuto all'ammasso privato.

 

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

 

Sezione 1

Condizioni di acquisto

 

          Art. 2.

     1. Gli organismi di intervento acquistano esclusivamente latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, offerto all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto.

     2. Le autorità competenti controllano la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato III. Tali controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, in particolare latticello e siero di latte ai sensi dell'allegato I.

     Tuttavia gli Stati membri possono, previo consenso della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti.

     3. I livelli di radioattività del latte scremato in polvere non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

     Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     4. Il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso di un periodo di trenta giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento. Se immagazzinato in sili, il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso delle quattro settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta.

     5. La quantità minima dell'offerta è di venti tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.

     6. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg conformi ai requisiti previsti nell'allegato II e recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

     a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di fabbricazione;

     b) la data o, ove del caso, la settimana di fabbricazione;

     c) il numero della partita di fabbricazione;

     d) la dicitura "latte scremato in polvere spray".

     7. Il latte scremato in polvere è consegnato su pallet adatti all'ammasso di lunga durata.

     In caso di consegna su "pallet" monouso, il prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere comprende l'acquisto del pallet.

     In caso di consegna su "pallet" EUR o di qualità paragonabile, i pallet vengono restituiti al venditore o scambiati con pallet equivalenti non oltre il momento del ritiro dall'ammasso.

 

          Art. 3.

     1. L'impresa di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo in presenza delle seguenti condizioni:

     a) se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici; [2]

     b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte;

     c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere di sua produzione che può essere offerto all'intervento;

     d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

     2. Per garantire il rispetto del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.

     Essi eseguono almeno i seguenti controlli:

     a) un controllo per ventotto giorni di fabbricazione di latte scremato in polvere destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

     b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

     3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo un periodo di almeno sei mesi in esito ad un controllo approfondito.

     Salvo forza maggiore, qualora si constati che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, in funzione della gravità dell'irregolarità.

     La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

     4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:

     a) la data del controllo;

     b) la sua durata;

     c) le operazioni effettuate.

     La relazione di controllo è firmata dall'agente responsabile e trasmessa all'impresa.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese dalla loro adozione.

 

          Art. 4.

     1. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

     Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, e ottenuto direttamente ed esclusivamente a partire da latte scremato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, vengono sigillati con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1.

 

Sezione 2

Procedura d'acquisto al prezzo di intervento

 

          Art. 5.

     1. L'offerta di vendita reca i seguenti dati:

     a) il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

     2. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le quantità e le date di produzione corrispondenti ed il luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato.

     In caso di sospensione degli acquisti al prezzo di intervento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, il ricevimento e la registrazione delle offerte vengono interrotti a decorrere dal giorno successivo a quello in cui acquista efficacia la decisione di sospensione.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;

     b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 9;

     c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 2 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta entro il giorno di ricevimento della medesima.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;

     b) che le offerte successive facciano riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione "articolo 5, paragrafo 4"), sia alla data dell'offerta iniziale.

 

          Art. 6.

     L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, costituiscono obbligazioni principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

          Art. 7.

     1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare;

     b) il termine di consegna;

     c) il magazzino designato per la consegna.

     2. Il latte scremato in polvere è consegnato entro i ventotto giorni successivi a quello del ricevimento dell'offerta di vendita. La consegna può essere frazionata.

     3. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena sia stata effettuata la consegna del quantitativo indicato nell'offerta.

     Tuttavia, qualora dal controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, risulti che il latte scremato in polvere non è conforme ai requisiti ivi previsti, la cauzione viene comunque svincolata per le quantità non ancora consegnate.

     4. La presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo di intervento ha luogo il giorno di entrata dell'ultima partita del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello dell'emissione del buono di consegna.

     5. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

 

          Art. 8. [3]

     1. L’organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 2.

 

          Art. 9.

     Qualora dal controllo risulti che il latte scremato in polvere non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, con la sua offerta il venditore si impegna a quanto segue:

     a) riprendere la merce in oggetto;

     b) pagare, prima di riprendere la merce, le spese di magazzinaggio dei quantitativi di cui trattasi, a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

     Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base ad importi forfettari relativi alle spese d'entrata, di uscita e di deposito, fissate in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio.

 

Sezione 3

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

 

          Art. 10.

     1. I magazzini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 rispondono alle seguenti condizioni:

     a) sono asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti;

     b) sono privi di odori estranei;

     c) sono ben aerati;

     d) hanno una capacità di almeno 1000 tonnellate e dispongono di attrezzature che consentano di svincolare giornalmente dall'ammasso almeno il 3% del quantitativo immagazzinato, con un minimo di 100 tonnellate/giorno; a questo scopo si tiene conto unicamente dei quantitativi di latte scremato in polvere acquistati a decorrere dal 1° settembre 2000.

     I rischi connessi con il magazzinaggio del latte scremato in polvere sono coperti mediante un'assicurazione che può assumere la forma di un'obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

     2. Gli organismi di intervento accertano che l'immagazzinamento e la conservazione del latte scremato in polvere siano eseguiti su "pallet" in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

     3. L'organismo competente incaricato del controllo procede al controllo della presenza dei prodotti in magazzino come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione.

 

          Art. 11.

     1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo ove il latte scremato in polvere è immagazzinato.

     Tuttavia esso può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza inferiore a quella di cui al paragrafo 2. Oltre tale distanza, esso può scegliere un altro magazzino tenendo conto delle conseguenti spese di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

     2. La distanza massima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri. Oltre tale distanza, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,05 EUR per tonnellata al chilometro.

     Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al primo comma, non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente.

 

          Art. 12.

     1. All'uscita dall'ammasso, l'organismo di intervento mette a disposizione il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su "pallet" e caricato sul mezzo di trasporto, fissaggio escluso.

     Se il latte è messo a disposizione su pallet EUR o di qualità paragonabile, al momento dell'uscita dall'ammasso il venditore restituisce all'organismo di intervento "pallet" equivalenti.

     2. Le spese di fissaggio e, ove del caso, di scaricamento dai pallet sono a carico dell'acquirente del latte scremato in polvere. Tali spese sono fissate forfettariamente dallo Stato membro, il quale ne informa gli interessati, su richiesta. Esse vengono comunicate alla Commissione entro un mese dall'adozione del presente regolamento e prima di ogni modifica.

 

Sezione 4

Condizioni particolare in caso di acquisto mediante gara

 

          Art. 13.

     Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42 del medesimo, si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 10, 11 e 12, del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

 

          Art. 14.

     1. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [4]

 

          Art. 15.

     1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     2. L'offerta reca i seguenti dati:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, su pallet franco banchina del deposito, espresso in euro con un massimo di due decimali;

     d) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda latte scremato in polvere fabbricato nel corso dei 21 giorni o, ove del caso, delle tre settimane che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Qualora il periodo intercorrente tra due gare consecutive sia superiore a 21 giorni, il latte scremato in polvere può essere stato fabbricato nel corso di tale periodo;

     b) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;

     c) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto della lettera a) del presente paragrafo e dell'articolo 9;

     d) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 2 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) l'offerente deve precisare nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;

     b) le offerte successive devono far riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione "articolo 15, paragrafo 4"), sia alla data dell'offerta iniziale.

     5. L'offerta non può essere modificata o ritirata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

          Art. 16.

     L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 3, costituiscono obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

          Art. 17.

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti. Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. [5]

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     3. La Commissione può decidere di non dare seguito alla gara.

 

          Art. 18.

     1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

     2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

          Art. 19.

     1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare;

     b) il termine di consegna;

     c) il magazzino designato per la consegna.

     3. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro ventotto giorni dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.

     4. La cauzione di gara è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna, entro il termine stabilito, il quantitativo indicato sul buono di consegna.

     5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

 

          Art. 20.

     1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l’organismo di intervento versa all’aggiudicatario il prezzo indicato all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell’osservanza dell’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a) [6].

     2. Se il tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso, constatato con il metodo indicato nell'allegato I, è uguale o superiore al 35,6%, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta.

     Se il suddetto tenore è almeno uguale al 31,4% ma inferiore al 35,6%, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta diminuito di un importo così calcolato:

     prezzo offerto x [(0,356 - tenore di materia proteica) x 1,75].

     3. La presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo di intervento ha luogo il giorno di entrata dell'ultima partita del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello dell'emissione del buono di consegna.

 

SEZIONE 5 [7]

VENDITA MEDIANTE GARA

DI LATTE SCREMATO IN POLVERE GIACENTE ALL'INTERVENTO

 

          Art. 21. [8]

     1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all’ammasso anteriormente al 1° luglio 2005 si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento [9].

     2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

     a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.

     Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     3. L’organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, procede regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

     4. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

     a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni del latte scremato in polvere posto in vendita;

     b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

 

          Art. 22. [10]

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [11]

 

          Art. 23. [12]

     1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta di ritorno, oppure con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con ricevuta di ritorno.

     L'offerta è presentata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto di tasse ed imposte interne, franco deposito, espresso in euro;

     d) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate, tranne nel caso in cui la quantità disponibile in un deposito sia inferiore a dieci tonnellate;

     b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento;

     c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una cauzione di gara di 50 EUR per tonnellata per la gara particolare di cui trattasi.

     4. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

          Art. 24. [13]

     Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

SEZIONE 6 [14]

ESECUZIONE DELLA GARA

 

          Art. 24 bis. [15]

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

     Gli Stati membri trasmettono queste indicazioni con l'identificazione dell'operatore con un numero di codice non noto ai servizi della Commissione e segnalano se uno stesso operatore ha presentato più offerte.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita. [16]

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda della data di entrata all'ammasso e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

     Si può decidere di non dare seguito alla gara.

     La decisione relativa alla gara particolare è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 24 ter. [17]

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

 

          Art. 24 quater. [18]

     1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

     2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

     3. L'aggiudicatario è il concorrente che offre il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il quantitativo rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

     4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

     Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

     5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

     Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

     6. Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana che segue quella della pubblicazione della decisione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni concorrente corrispondente al numero di codice di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

 

          Art. 24 quinquies. [19]

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

          Art. 24 sexies. [20]

     1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

     La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

 

          Art. 24 septies. [21]

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexies, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo per il quale è stato pagato l'importo corrispondente;

     b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

     c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'aggiudicatario ritira il latte scremato in polvere aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 5 tonnellate ciascuna. Tuttavia è possibile ritirare il quantitativo residuo disponibile in un deposito anche se di peso inferiore a 5 tonnellate.

     Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

     3. La cauzione costituita a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per i quantitativi ritirati nel termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo.

     Nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte.

 

CAPO III

AMMASSO PRIVATO

 

Sezione 1

Contratto e condizioni di ammasso

 

          Art. 25.

     Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

     a) "partita all'ammasso", un quantitativo del peso minimo di dieci tonnellate, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

     b) "giorno di inizio dell'ammasso contrattuale", il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

     c) "ultimo giorno dell'ammasso contrattuale", il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

 

          Art. 26.

     Qualora la Commissione decida di concedere un aiuto all'ammasso privato del latte scremato in polvere in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere conclude contratti di ammasso privato con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate "contraenti".

 

          Art. 27.

     I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente il latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 che soddisfi le condizioni di seguito indicate:

     a) avere un contenuto massimo dell'11% di materie grasse e del 5% di acqua, con un tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 31,4%;

     b) essere stato fabbricato durante il periodo di ventotto giorni o di quattro settimane precedenti il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale in un'impresa riconosciuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, che accetti di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di latte scremato in polvere destinata a formare oggetto di un contratto di ammasso;

     c) avere un livello di radioattività inferiore ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

     d) essere confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in "big bags" del peso massimo di 1500 kg, recanti almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

     i) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

     ii) la data o la settimana di fabbricazione;

     iii) il numero della partita di fabbricazione;

     iv) il peso netto;

     e) non essere sottoposto al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio. Il vincolo successivo dei prodotti al regime suddetto pone fine all'ammasso contrattuale.

 

          Art. 28.

     1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi:

     a) il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto del contratto;

     b) l'importo dell'aiuto;

     c) i termini per l'esecuzione del contratto, fatta salva l'adozione di una decisione della Commissione in conformità al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42 del medesimo;

     d) l'identificazione dei magazzini.

     2. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 33, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

 

          Art. 29.

     1. I periodi per le operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso sono fissati nell'ambito della decisione relativa alla concessione di aiuti per l'ammasso privato del latte scremato in polvere.

     2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

 

          Art. 30.

     1. La domanda di conclusione di un contratto con l'organismo di intervento può vertere soltanto su partite di latte scremato in polvere per le quali le operazioni di entrata all'ammasso sono terminate.

     La domanda deve pervenire all'organismo di intervento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

     Se la domanda perviene all'organismo di intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi al suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l'importo dell'aiuto è ridotto del 30%.

     2. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda.

 

          Art. 31.

     Qualora il latte scremato in polvere sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all'articolo 30 è subordinata alla presentazione, entro cinquanta giorni dalla data di entrata all'ammasso, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

     Nel certificato sono indicati il numero di riconoscimento che identifica l'impresa e lo Stato membro di produzione, la data o la settimana di fabbricazione e il numero di partita di fabbricazione, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il contratto di ammasso è concluso entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda.

 

Sezione 2

Controlli

 

          Art. 32.

     1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

     2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

     a) il numero di riconoscimento che identifica l'impresa e lo Stato membro di produzione;

     b) la data di fabbricazione;

     c) la data di entrata all'ammasso;

     d) il numero della partita di ammasso;

     e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

     f) la data di uscita dall'ammasso.

     3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

     a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

     b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

     c) il quantitativo di latte scremato in polvere per partita di ammasso;

     d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

     4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili. Essi devono essere contraddistinti per singolo contratto.

 

          Art. 33.

     1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo alla data di registrazione della domanda di conclusione del contratto.

     Per verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti ammassati, i controlli sono organizzati in maniera sufficientemente rappresentativa sul 5% almeno dei quantitativi entrati all'ammasso, onde accertare la conformità dal punto di vista fisico di tutte le partite all'ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti.

     2. L'organismo competente procede come segue:

     a) sigilla, al momento del controllo di cui al paragrafo 1, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore;

     b) esegue un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti nel deposito. Il campione prescelto per il controllo senza preavviso deve essere rappresentativo e corrispondere al 10% almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all'ammasso privato.

     3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il latte scremato in polvere resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

     Ai fini del controllo, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima di uno dei seguenti eventi:

     a) prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale di centoottanta giorni;

     b) o prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso se queste hanno luogo durante o dopo il periodo di centoottanta giorni;

     Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

     4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisa quanto segue:

     a) la data del controllo;

     b) la sua durata;

     c) le operazioni effettuate.

     La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

     5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5% almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell'organismo competente.

     Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

 

Sezione 3

Aiuto all'ammasso

 

          Art. 34.

     1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso unicamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno sessanta giorni e al massimo centoottanta giorni.

     Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del presente regolamento, l'aiuto è ridotto del 15% ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che il latte scremato in polvere ha formato oggetto di ammasso contrattuale.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 35 del presente regolamento, la Commissione fissa l'ammontare dell'aiuto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     3. L'aiuto è versato su richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale entro centoventi giorni dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 33, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto. Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto detto diritto.

 

          Art. 35.

     Qualora lo esiga la situazione del mercato, per i contratti non ancora conclusi è possibile modificare nel corso dell'anno l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso, nonché la durata massima dell'ammasso.

 

CAPO IV

COMUNICAZIONE

 

          Art. 36. [22]

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente:

     a) di un'offerta di vendita in conformità dell'articolo 5;

     b) di un contratto di ammasso privato in conformità dell'articolo 28.

     2. Non appena si constati che le offerte di cui all'articolo 5 hanno raggiunto 80 000 tonnellate, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono comunicate ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di latte scremato in polvere offerti il giorno prima.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 37.

     I regolamenti (CEE) n. 2213/76, (CEE) n. 1362/87, (CEE) n. 1158/91 e (CE) n. 322/96 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 38.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [23]

REQUISITI DI COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE

DI QUALITÀ E METODI ANALITICI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

IMBALLAGGIO

 

     1. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg.

     2. I sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m2 TEA Average.

     Il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m2.

     All'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo.

     3. I sacchi sono conformi alla norma EN 770.

     4. All'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

 

 

ALLEGATO III

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

 

     1. Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.

     2. Numero di imballaggi da scegliere casualmente per il campionamento:

     a) per le offerte che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg: almeno 8 imballaggi;

     b) per le offerte con oltre 800 sacchi da 25 kg: almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.

     3. Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.

     4. Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo 9 campioni.

     5. Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato I.

     6. In caso di inidoneità del campione:

     a) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, la quantità rappresentata da quel campione è respinta;

     b) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta ed il resto delle quantità dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposte ad un secondo campionamento determinante per analisi. In tal caso:

     - il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,

     - se un campione composito risulta fuori norma rispetto a uno o più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 549/2009.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 549/2009.

[7] Sezione modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1931/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2239/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/2003 e ora così interamente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5 del Capo II.

[9] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1339/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1675/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1838/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1195/2005.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5 del Capo II.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5 del Capo II.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5 del Capo II.

[14] Sezione aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[16] Paragrafo così modificato dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004, che ha introdotto l’intera sezione 6 del Capo II.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1319/2004.

[23] Allegato modificato dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2107/2005.