Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 917 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 1.1.615 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 917.
Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [1]
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 1 del
(3) È necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario.
(4) Gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento. Le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione.
(5) In sede di attuazione dei programmi apicoli, occorre garantire la coerenza tra le azioni previste dai programmi ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie. Occorre in particolare evitare sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni.
(6) Per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale, senza tuttavia superare il massimale delle previsioni di spesa. Qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato.
(7) Per permettere una maggiore flessibilità nell'esecuzione del programma, occorre prevedere la possibilità di adattarne le azioni nel corso del suo svolgimento, purché le azioni adattate corrispondano a quelle previste dal
(8) È opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi apicoli.
(9) Al fine di effettuare e aggiornare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/ 2004 sulla struttura del settore apicolo, occorre stabilire alcune regole riguardo al suo contenuto.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del
a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 3 del
b) le finalità del programma apicolo;
c) la descrizione precisa delle azioni, eventualmente con i costi unitari;
d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale, ripartito per esercizio annuale;
e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli;
g) le modalità di verifica e di valutazione del programma apicolo.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma.
Tuttavia, per il 2004, gli Stati membri comunicano il proprio programma entro il 15 maggio.
2. Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo.
3. Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo. I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.
La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I.
Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma del presente articolo, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.
Contestualmente ai programmi apicoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli.
I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi apicoli presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.
Gli organismi pagatori devono conservare prove sufficienti dei controlli eseguiti.
1. Anteriormente alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni nel settore dell'apicoltura iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1 e 2 di cui al
2. Una stessa azione non può formare contemporaneamente oggetto di pagamenti nel quadro del regolamento (CE) n. 797/ 2004 e nel quadro di altri regimi di aiuto comunitari, in particolare nell'ambito del
I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20 %, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.
Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate durante l'esercizio annuale, a condizione che rimangano conformi all'articolo 2 del
All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1o maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi apicoli.
Lo studio di cui all'articolo 3 del
Il regolamento (CE) n. 2300/97 è abrogato.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento, e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I [2]
Stato membro |
Patrimonio apicolo Numero di alveari |
BE |
110 750 |
CZ |
477 743 |
DK |
160 000 |
DE |
893 000 |
EE |
50 500 |
EL |
1 388 000 |
ES |
2 464 601 |
FR |
1 150 000 |
IE |
20 000 |
IT |
1 100 000 |
CY |
45 714 |
LV |
54 173 |
LT |
83 800 |
LU |
11 077 |
HU |
872 650 |
MT |
1 938 |
NL |
80 000 |
AT |
327 000 |
PL |
949 200 |
PT |
590 000 |
SI |
143 152 |
SK |
192 002 |
FI |
42 000 |
SE |
145 000 |
UK |
274 000 |
EUR 25 |
11 626 300 |
ALLEGATO II
Studio sulla struttura del settore apicolo di cui all'articolo 9
1. Censimento
Alveari professionali:
Totale alveari:
Apicoltori professionisti(a):
Totale apicoltori:
2. Struttura di commercializzazione
Produzione(b): Vendita diretta al consumatore
Vendita diretta al dettagliante
Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso
Vendite all'industria
Importazioni: Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria
Esportazioni:
3. Prezzi
4. Costi di produzione e confezionamento
Costi fissi:
Costi variabili:
— Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:
— spese per la lotta contro la varroasi
— alimentazione invernale
— imballaggi (recipienti)
— transumanza
5. Qualità del miele
Specificità: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio
Denominazione d'origine protetta (DOP): Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
Indicazione geografica protetta (IGP): Regolamento (CEE) n. 2081/92
Note:
(a) (a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.
(b) (b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.
ALLEGATO III
Tabella di corrispondenza
Regolamento (CE) n. 2300/97 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, commi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4 bis |
Articolo 6 |
|
Articolo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
– |
Allegato III |
[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 194.
[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 del