§ 1.1.439 – Regolamento 9 giugno 2000, n. 1291.
Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:09/06/2000
Numero:1291


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti:
Art. 3.      1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto [...]
Art. 4.      1. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 4 del
Art. 5.      1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:
Art. 6.      All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficiano delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2, del
Art. 7.      1. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato [...]
Art. 8.      1. Il titolo di importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
Art. 11.      I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei [...]
Art. 12.      1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo [...]
Art. 13.      1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell'articolo 18, pena l'irricevibilità.
Art. 14.      La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei [...]
Art. 15.      1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.
Art. 16. 
Art. 17.      1. Per giorno della presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto [...]
Art. 18.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 19, paragrafo 1, le domande di titoli, i titoli e gli estratti di titoli sono compilati su formulari [...]
Art. 19.      1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, i titoli possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. [...]
Art. 20.      1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in euro da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione [...]
Art. 21.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 19 sui titoli elettronici, i titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, è [...]
Art. 22.      1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organismo emittente o uno degli organismi designati dagli Stati membri può [...]
Art. 23.      1. Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. [...]
Art. 24.      1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:
Art. 25.      1. In deroga al disposto dell'articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo venga presentato all'organismo emittente o, se del caso, all'autorità cui compete il pagamento della [...]
Art. 26.      1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.
Art. 27.      1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente a richiesta di quest'ultimo.
Art. 28.      Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le [...]
Art. 29.      1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali restituiscono il documento [...]
Art. 30.      1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli [...]
Art. 31.      Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:
Art. 32.      1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:
Art. 33.      1. Le prove di cui all'articolo 32 dono fornite secondo le seguenti modalità:
Art. 34.      Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del
Art. 35.      1. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova [...]
Art. 36.      1. Il presente articolo si applica in caso di perdita di un titolo o di un estratto recante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a 0.
Art. 37.      1. La domanda di titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo per un prodotto è irricevibile se il rilascio del titolo è sospeso per il prodotto in questione o se il titolo viene rilasciato [...]
Art. 38.      Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
Art. 39.      1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare [...]
Art. 40.      1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito ad un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il [...]
Art. 41.      1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di importare o di esportare [...]
Art. 42.      1. Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione [...]
Art. 43.      1. I prodotti soggetti ad un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione [...]
Art. 44.      1. Qualora l'obbligo di esportare non sia stato rispettato, nei casi di cui all'articolo 43, gli Stati membri adottano le seguenti misure:
Art. 45.      1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura [...]
Art. 46.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del
Art. 47.      1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire [...]
Art. 48.      1. Se un quantitativo di prodotti di base è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 4 del
Art. 49.      1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzione all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.
Art. 50.      1. Qualora l'importazione di un prodotto sia soggetta alla presentazione di un titolo di importazione il quale è utilizzato anche per stabilire il dazio di cui l'importazione beneficia nel [...]
Art. 51.      1. Il
Art. 52.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.439 – Regolamento 9 giugno 2000, n. 1291.

Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 24 giugno 2000, n. L 152).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12 paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11, e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999, che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3183/80, il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75, il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune.

     (2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazione, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto.

     (3) Qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione. Per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

     (4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.

     (5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94.

     (6) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo.

     (7) Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti.

     (8) La regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità. Una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri.

     (9) L'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter utilizzare anche i procedimenti informatici ed elettronici in occasione del rilascio e dell'utilizzazione dei titoli.

     (10) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.

     (11) Il titolo da utilizzare recante fissazione anticipata della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto. Per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche previste. Pertanto, qualora il componente in base al quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo.

     (12) Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di questi regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi.

     (13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo. Per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione.

     (14) Tenuto conto che, in pratica, l'utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso, è opportuno, per motivi di certezza giuridica e di efficienza nella gestione, specificare che è autorizzato a impiegare il titolo. A tale scopo occorre stabilire un collegamento tra il titolare del titolo e la persona che effettua la dichiarazione doganale.

     (15) Il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.

     (16) Nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali qualora tale presentazione possa essere effettuata in un secondo tempo. Tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.

     (17) Per motivi di semplificazione, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo dei titoli, che preveda la conservazione del titolo da parte dell'organismo emittente, o eventualmente da parte dell'organismo pagatore se si tratta di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

     (18) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio. Nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli o degli estratti errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti.

     (19) Se un prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999, o all'appendice I, titolo X, capitolo 1, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno della stessa. In caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione della procedura amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione.

     (20) Può verificarsi, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, che il documento comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Una tale situazione può creare intralci al commercio. In tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti.

     (21) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o lo è stato soltanto parzialmente. E opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti. In tali casi, l'obbligo di importare o esportare può essere considerato come annullato o la durata di validità del titolo può essere prorogata. Tuttavia, per evitare eventuali perturbazioni nella gestione di mercato, occorre limitare detta proroga a un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla scadenza della validità iniziale.

     (22) Per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l'importo totale incamerato è trascurabile.

     (23) Lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione agli organismi competenti della prova che le merci in oggetto hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

     (24) Può accadere che la cauzione venga svincolata, per vari motivi, senza che l'obbligo di importare o di esportare sia stato effettivamente rispettato. In tal caso, occorre ricostituire la cauzione indebitamente svincolata.

     (25) Al fine di sfruttare pienamente le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano delle restituzioni, risulta necessario creare un meccanismo che incentivi gli operatori a restituire rapidamente all'organismo emittente i titoli che non prevedono di utilizzare. Occorre inoltre creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo emittente dopo la data di scadenza, in modo che le quantità non utilizzate possano essere reimpiegate quanto prima possibile.

     (26) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo. In virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato. La misura in causa, intesa a facilitare gli scambi, non deve avere per effetto di modificare le condizioni economiche delle operazioni d'importazione o di esportazione.

     (27) In alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercato agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione. Tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere eventualmente, soprattutto in caso di difficoltà, le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse. Occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 49 del presente regolamento e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione.

     (28) A norma dell'articolo 844, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti agricoli esportati in base a un titolo di esportazione o di fissazione anticipata beneficiano delle disposizioni relative al regime delle merci in reintroduzione unicamente ove se ottemperi alle disposizioni comunitarie in materia di titoli. È necessario prevedere modalità particolari di applicazioni del regime dei titoli per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del suddetto regime.

     (29) A norma dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le merci immesse in libera pratica corredate di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata possono beneficiare del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo.

     (30) L'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 896 dello stesso regolamento, in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbano fornire un attestato.

     (31) È necessario stabilire nel presente regolamento l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 senza dover utilizzare l'attestato di cui all'articolo 880 dello stesso regolamento.

     (32) Se un titolo d'importazione valido per un prodotto agricolo viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime è attribuito agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere scortato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale dev'essere applicato fino a concorrenza della quantità per la quale è stato rilasciato il titolo. Tuttavia, per agevolare l'operazione d'importazione, occorre ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, ma precisando al tempo stesso che la parte delle quantità che, a causa di tale tolleranza, supera la quantità indicata sul titolo non beneficia del regime preferenziale e deve essere importata a dazio intero.

     (33) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Portata del regolamento

 

Art. 1. [1]

     Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati "titoli", istituito o previsto dagli articoli seguenti:

     - articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi),

     - articolo 8 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (piante vive e floricoltura),

     - articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi),

     - articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine),

     - articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova),

     - articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame),

     - articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (ovoalbumina e lattoalbumina),

     - articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),

     - articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (banane),

     - articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio (riso),

     - articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli),

     - articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

     - articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (carni bovine),

     - articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari),

     - articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (vini),

     - articolo 6 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato),

     - articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina),

     - articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (carni ovine e caprine),

     - articolo 4 del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio (alcole).

 

TITOLO II

Campo d'applicazione dei titoli

 

     Art. 2.

     Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti:

     a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità, o

     b) per i quali l'esportazione è effettuata

     - nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, ovvero

     - nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

     Art. 3.

     1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo [2].

     2. Qualora vengono immessi in libera pratica prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente:

     a) uno o più prodotti di base che si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che sono stati incorporati nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica, e

     b) uno o più prodotti di base che non si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei prodotti di base di cui alla lettera b), effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

     Tuttavia, il titolo d'importazione non deve essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo. [3]

     3. Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati ai paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata.

     4. All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

     Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione di cui al terzo comma.

     All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.

 

     Art. 4.

     1. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, il titolo di esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello applicabile al prodotto trasformato da esportare.

     2. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il titolo d'esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello previsto per il prodotto sottoposto a detto regime.

     3. Se il prodotto da esportare rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1222/94, il titolo previsto da tale regolamento è presentato nelle situazioni contemplate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:

     - di cui agli articoli 36, 40, 44, 45 e 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, oppure

     - di natura non commerciale, o

     - di cui al regolamento (CEE) n. 918/83, o

     - i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato III.

     In deroga alle disposizione del primo comma, un titolo deve essere presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.

     Gli Stati membri adottano misure per evitare abusi nell'applicazione del presente paragrafo, in particolare quando una sola operazione d'importazione o d'esportazione è coperta da più dichiarazioni d'importazione o d'esportazione chiaramente prive di qualsiasi giustificazione economica o di altra natura.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni di natura non commerciale:

     a) nel caso di importazioni, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinate a privati e che rispondono a criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II, lettera D, punto 2, della nomenclatura combinata;

     b) nel caso di esportazioni, quelle effettuate da privati e che rispondono, mutatis mutandis, ai criteri di cui alla lettera a).

     3. Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

     a) gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni,

     b) le spedizioni sono occasionali, riguardano prodotti e merci vari e sono limitate ad un quantitativo complessivo non superiore a 30.000 kg per mezzo di trasporto e

     c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.

     La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura: "Nessuna restituzione - articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000".

 

     Art. 6.

     All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficiano delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, concernenti il cosiddetto "regime delle merci in reintroduzione", non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo.

 

     Art. 7.

     1. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione.

     2. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

Sezione 1

Portata dei titoli e degli estratti di titoli

 

     Art. 8.

     1. Il titolo di importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

     Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

     2. Il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione obbliga ad esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.

     Se l'esportazione dei prodotti è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione, il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina il diritto di esportare e il diritto alla restituzione.

     Se l'esportazione dei prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione, il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina soltanto il diritto alla restituzione.

     Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. I titoli obbligano ad importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all'articolo 49 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.

     4. Allorché il quantitativo importato o esportato è superiore del 5% al massimo al quantitativo indicato nel titolo, esso è considerato importato o esportato in base a quest'ultimo [4].

     5. Allorché il quantitativo importato o esportato è inferiore del 5% al massimo al quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

     6. Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 5% ivi previsto viene arrotondato, eventualmente, al numero intero di capi immediatamente superiore.

     7. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo.

 

     Art. 9. [5]

     1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto. [6]

     2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto.

     In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

      — retrocessione al titolare in data … [7]

     3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto;

     - il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2;

     - la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.

     4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.

 

     Art. 10.

     Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

 

     Art. 11.

     I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

 

     Art. 12.

     1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio.

     2. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un assortimento, il tasso fissato in anticipo si applica soltanto al componente che ha la stessa classificazione tariffaria dell'assortimento.

 

Sezione 2

Domanda e rilascio di titoli

 

     Art. 13.

     1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell'articolo 18, pena l'irricevibilità.

     Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 18. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono giunti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.

     Ove le domande di titolo siano presentate su supporto informatico, le autorità competenti dello Stato membro stabiliscono le modalità per la sostituzione della firma manoscritta con un'altra tecnica, eventualmente mediante l'utilizzo di un codice.

     2. La domanda di titolo più essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13. 00 del giorno in cui è stata depositata.

 

     Art. 14.

     La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

     Tuttavia, qualora il tasso delle restituzione risulti identico per diversi codici di prodotto appartenenti a una stessa categoria, da determinare secondo la procedura stabilita nell'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e negli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercati, detti codici possono figurare congiuntamente sulle domande di titoli e sui titoli stessi.

     Ove il tasso di restituzione risulti differenziato a seconda della destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli devono essere indicati il paese o, se del caso, la zona di destinazione.

     Salvo il disposto del primo comma, quando un gruppo di prodotti viene definito conformemente, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, i codici dei prodotti appartenenti al gruppo possono essere indicati nella domanda di titolo e nel titolo stesso, alla casella 22, preceduti dalla seguente dicitura: "gruppo di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999".

 

     Art. 15.

     1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.

     2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.

     Il giorno di presentazione della domanda ai sensi del primo comma determina il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per l'importo della cauzione.

     3. Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 100 EUR o se il titolo è compilato a nome di un organismo d'intervento, la cauzione non è richiesta [8].

     4. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle facoltà di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo della cauzione viene richiesto allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del titolo.

     5. La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari a tal fine riconosciuti dallo Stato membro d'esportazione. Lo Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione gli organismi a scopi umanitari riconosciuti.

     6. Ove si applichino i paragrafi da 3 a 5, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, si applicano mutatis mutandis [9].

 

     Art. 16. [10]

     Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo GATT — Aiuto alimentare. [11]

     La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare.

 

     Art. 17.

     1. Per giorno della presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione o posta elettronica.

     2. Le domande di titolo pervenute all'organismo competente un sabato, una domenica, un giorno festivo ovvero un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione effettiva.

     3. Quando è previsto un periodo specifico per la presentazione della domande di titoli, espresso in numero di giorni, e l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo suddetto termina alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo.

     Tuttavia, tale proroga non è presa in considerazione nel calcolo degli importi fissati dal titolo o per determinarne la durata di validità.

     4. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora locale del Belgio.

 

     Art. 18.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 19, paragrafo 1, le domande di titoli, i titoli e gli estratti di titoli sono compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari sono compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti.

     2. I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

     Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al comma precedente.

     Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo.

     I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

     3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso pari almeno a 40 grammi al metro quadrato. Il formato è di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima compresa tra 5 mm in meno e 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione.

     4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: AT per l'Austria, BE per il Belgio, CZ per la Repubblica ceca, CY per Cipro, DE per la Germania, DK per la Danimarca, EE per l'Estonia, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FI per la Finlandia, FR per la Francia, HU per l'Ungheria, IEO per l'Irlanda, ITL per l'Italia, LU per il Lussemburgo, LT per la Lituania, LV per la Lettonia, MT per Malta, NL per i Paesi Bassi, PL per la Polonia, PT per il Portogallo, SE per la Svezia, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia e UK per il Regno Unito [12].

     Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

     5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

     6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

     7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

 

     Art. 19.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, i titoli possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Tali titoli sono denominati in appresso "titoli elettronici".

     Per quanto riguarda il suo contenuto, il titolo elettronico deve essere identico a quello su carta.

     2. Il titolare o il cessionario del titolo, qualora debba utilizzare il titolo elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.

     L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, sull'apposito formulano previsto all'articolo 18.

     L'uso eventuale di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.

 

     Art. 20.

     1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in euro da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due decimali. In tal caso, la seconda decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza decimale è inferiore a 5.

     2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in euro si effettua in sterline, il limite delle prime due decimali, di cui al paragrafo 1, è sostituito dal limite delle prime quattro decimali. In tal caso, la quarta decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5 [13].

 

     Art. 21.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 19 sui titoli elettronici, i titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto "esemplare per l'organismo emittente" e recante il numero 2, rimane presso l'organismo stesso.

     2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:

     - nelle caselle 17 e 18 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;

     - nella casella 11 del titolo, l'importo della corrispondente cauzione.

     La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata.

 

     Art. 22.

     1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organismo emittente o uno degli organismi designati dagli Stati membri può rilasciare uno o più estratti del documento.

     Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il numero 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

     L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura "estratto".

     2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

     3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo, unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. Tuttavia, il titolo può essere utilizzato soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo [14].

     2. Può essere previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.

 

Sezione 3

Utilizzazione dei titoli

 

     Art. 24.

     1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:

     a) nel caso di un titolo d'importazione, la dichiarazione di immissione in libera pratica;

     b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa:

     - all'esportazione, ovvero

     - all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80. [15]

     Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

     3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente

     4. Se il quantitativo importato o esportato non corrisponde al quantitativo imputato sul titolo, l'imputazione del titolo è rettificata per tener conto del quantitativo effettivamente importato o esportato, nei limiti del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

 

     Art. 25.

     1. In deroga al disposto dell'articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo venga presentato all'organismo emittente o, se del caso, all'autorità cui compete il pagamento della restituzione.

     2. Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità.

     3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per imputare e vidimare il titolo.

     Tuttavia, l'imputazione e la vidimazione si considerano ugualmente effettuate qualora sussista un documento generato tramite elaboratore, il quale specifichi i quantitativi esportati. Tale documento deve essere accluso al titolo e classificato assieme ad esso, salvo quando esiste un sistema informatico di controllo.

     Si considera come data dell'imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

     4. Al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento della dichiarazione, di avvalersi delle disposizioni del presente articolo e indicare il numero del titolo da utilizzare.

     5. Nel caso di un titolo che autorizza l'importazione o l'esportazione, si può procedere allo svincolo delle merci solo se l'autorità competente ha comunicato all'ufficio doganale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, che il titolo indicato nel documento doganale è valido per il prodotto in questione ed è stato imputato.

     6. Nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo d'esportazione ma per i quali la restituzione è stata fissata mediante un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, se a seguito di un errore il documento utilizzato al momento dell'esportazione per beneficiare di una restituzione non reca alcun riferimento alle disposizioni del presente articolo e/o al numero del titolo o se l'informazione è errata, si può procedere alla regolarizzazione dell'operazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'autorità cui compete il pagamento della restituzione dispone di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per il prodotto in questione, valido il giorno dell'accettazione della dichiarazione;

     b) l'autorità competente dispone di prove sufficienti a stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo d'esportazione.

 

     Art. 26.

     1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.

     2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene restituito all'organismo emittente del titolo a iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

     Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organismo emittente procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura "titolo corretto il... " o "estratto corretto il... ", sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

     Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organismo emittente vi appone la dicitura "verificato il... ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000" e il proprio timbro.

 

     Art. 27.

     1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente a richiesta di quest'ultimo.

     2. I servizi nazionali competenti che restituiscono o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 26, ne rilasciano ricevuta all'interessato a sua espressa richiesta.

 

     Art. 28.

     Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il timbro per metà sui titoli o sui relativi estratti, e per metà sull'appendice e, quando sono utilizzate più appendici, per metà su ciascuna delle varie appendici.

 

     Art. 29.

     1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali restituiscono il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.

     Questa procedura può essere applicata anche per sondaggio; in tal caso viene restituita solo una fotocopia del documento.

     2. I servizi nazionali competenti che restituiscono il documento contestato conformemente al paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.

 

     Art. 30.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi all'esportazione e per il pagamento delle restituzioni all'esportazione. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

 

Sezione 4

Svincolo della cauzione

 

     Art. 31.

     Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:

     a) l'obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), con riserva dell'immissione effettiva in libera pratica del prodotto;

     b) l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 32.

     1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:

     a) per quanto riguarda le importazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), relativa al prodotto in causa;

     b) per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova [16]:

     i) in caso di esportazione o di una consegna assimilata ad un'esportazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza del mare territoriale di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità;

     ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 30 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime di cui trattasi, salvo casi di forza maggiore, il prodotto è stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.

     Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo comma, lettera b), punto i) o quello di 30 giorni di cui al primo comma, lettera b), punto ii) venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     L'incameramento della cauzione in applicazione del secondo comma non interviene per i quantitativi per i quali è applicata una riduzione della restituzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 per il mancato soddisfacimento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso regolamento [17].

     2. Se i prodotti sono assoggettati a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che la dichiarazione di pagamento richiesta per l'assoggettamento dei prodotti ai suddetti regimi è stata accettata; tuttavia, la cauzione svincolata viene nuovamente costituita in conformità dell'articolo 47 del presente regolamento nei casi previsti da detto articolo.

 

     Art. 33.

     1. Le prove di cui all'articolo 32 dono fornite secondo le seguenti modalità:

     a) nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 24 o dell'articolo 25;

     b) nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 24 o dell'articolo 25.

     2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

     Detta prova supplementare:

     a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:

     i) sia emesso il titolo;

     ii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b);

     iii) il prodotto:

     - lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,

     - sia fornito quale consegna ad una delle destinazioni elencate nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero

     - sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999;

     b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

     - dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 472 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5, ovvero

     - di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), ovvero

     - di una delle prove equivalenti previste al paragrafo 4.

     Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Da utilizzare per lo svincolo della cauzione [18]

     Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, la casella citata reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

     I documenti di cui alla lettera b), primo e secondo trattino, sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.

     3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capitolo I, della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo T 5 reca, nella rubrica “osservazioni” della casella “J”, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori. [19]

     Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

     - che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita, ovvero

     - che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

     Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

     4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

     I documenti giustificativi da presente all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 34.

     Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino.

 

     Art. 35.

     1. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 32, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5% di quello indicato nel titolo.

     2. Fatto salvo il disposto degli articoli 40, 41 e 49, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:

     a) il 95% del quantitativo indicato nel titolo, e

     b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

     Se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 95% di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore.

     Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5% di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

     Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 100 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione [20].

     Qualora sia stata indebitamente svincolata, totalmente o in parte, la cauzione deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, la ricostituzione della cauzione svincolata non può essere richiesta oltre quattro anni dallo svincolo, sempre che l'operatore abbia agito in buona fede.

     3. Per quanto riguarda il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione,

     - se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40%. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero;

     - se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25% [21].

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente durante la campagna GATT per la quale sono stati rilasciati i titoli e purché questi ultimi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale campagna.

     Il primo comma non si applica solamente qualora intervenga un'eventuale misura di sospensione della sua applicazione. Nel caso di un aumento della restituzione per uno o più prodotti la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati, sospendere l'applicazione del primo comma per i titoli chiesti prima dell'aumento della restituzione e che non sono stati resi all'organismo emittente entro il giorno precedente a tale aumento [22].

     I titoli presentati in applicazione dell'articolo 25 si considerano resi all'organismo emittente alla data alla quale l'organismo emittente riceve la richiesta del titolare del titolo di svincolare la cauzione [23].

     4. a) - La prova dell'utilizzazione del titolo prevista all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore;

     - la prova dell'uscita dal territorio doganale, o della consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, o dell'assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, prevista all'articolo 33, paragrafo 2, deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.

     b) L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), primo trattino, è ridotto:

     - del 90%, se la prova è fornita entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

     - del 50%, se la prova è fornita entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

     - del 30%, se la prova è fornita entro i cinque mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

     - del 20%, se la prova è fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo.

     c) Nei casi diversi da quelli previsti alla lettera b), l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui alla lettera a) venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15% dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

     d) Le autorità competenti possono esonerare dall'obbligo di fornire le prove di cui alla lettera a), primo e secondo trattino, quando dispongono già delle informazioni necessarie.

     5. Ove una disposizione comunitaria facente riferimento al presente paragrafo stabilisca che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999. La mancata presentazione di tale prova comporta l'incameramento della cauzione corrispondente al titolo per il quantitativo in questione.

     Anche questa prova deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.

     6. Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto del paragrafo 4, la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.

     Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), è fornita dopo il termine:

     a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15% del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfettaria;

     b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari:

     - alla differenza tra il 95% del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato, a cui si aggiunge

     - il 15% dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al primo trattino, a titolo forfettario, a cui si aggiunge

     - il 3% dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui ai due trattini precedenti, per giorno di superamento del termine di presentazione della prova.

 

Sezione 5

Perdita di titoli

 

     Art. 36.

     1. Il presente articolo si applica in caso di perdita di un titolo o di un estratto recante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a 0.

     2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia, a richiesta del titolare o del cessionario se il titolo o l'estratto è stato ceduto, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, fatte salve le disposizioni del secondo comma.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo se:

     - il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente articolo; in ogni Stato membro questa facoltà viene esercitata conformemente ai principi che, nello Stato membro, disciplinano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria;

     - il richiedente non ha dimostrato di aver preso le precauzioni necessarie per la conservazione del titolo o dell'estratto.

     3. La restituzione determinata nell'ambito di una gara è una restituzione fissata in anticipo.

     4. Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito. Esso è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile risultante dal documento perduto. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo disponibile. Qualora, dalle informazioni in possesso dell'organismo emittente, risulti che il quantitativo disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo disponibile è ridotto conseguentemente, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma.

     Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale … [24]

     In caso di perdita del titolo sostitutivo o dell'estratto sostitutivo, non può essere rilasciato alcun nuovo titolo sostitutivo o estratto sostitutivo.

     5. Il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo è subordinato al deposito di una cauzione. L'importo di tale cauzione è calcolato moltiplicando:

     - il tasso della restituzione fissata in anticipo, eventualmente il più elevato per le destinazioni in causa, maggiorato del 20%,

     per

     - il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza.

     La maggiorazione della cauzione non può essere inferiore a 3 EUR per 100 kg di peso netto. La cauzione è comprovata presso l'organismo che ha rilasciato il titolo originale.

     6. Se il quantitativo di prodotti esportati in base a un titolo o ad un titolo sostitutivo o in base a un estratto o a un estratto sostitutivo è superiore al quantitativo di prodotti che avrebbe potuto essere esportato in base al titolo o all'estratto del titolo, è incamerata a titolo di rimborso della restituzione la cauzione di cui al paragrafo 5 corrispondente al quantitativo esportato in eccesso.

     7. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 6, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.

     Il quantitativo eccedente:

     - è determinato in conformità del paragrafo 6,

     - è quello per il quale la dichiarazione è stata accettata da ultimo in base al titolo originale, ad un estratto del titolo originale, ad un titolo sostitutivo o ad un estratto sostitutivo. Qualora il quantitativo oggetto dell'ultima esportazione sia inferiore al quantitativo eccedente, si tiene conto, sino ad esaurimento del quantitativo eccedente, dell'esportazione o delle esportazioni immediatamente precedenti.

     Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione non si applicano nel caso di cui al presente paragrafo.

     8. La cauzione di cui al paragrafo 5, ove non sia incamerata in virtù del paragrafo 6, è svincolata 15 mesi dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

     9. Il titolo o l'estratto smarrito, qualora sia ritrovato, non può essere utilizzato e deve essere restituito all'organismo che ha rilasciato il titolo o l'estratto sostitutivo. In tal caso, se il quantitativo disponibile indicato nel titolo o nell'estratto originale è superiore o uguale al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza, la cauzione di cui al paragrafo 5 viene immediatamente svincolata.

     Tuttavia, se il quantitativo disponibile è superiore, è rilasciato, a richiesta dell'interessato, un estratto valido per un quantitativo calcolato in modo da corrispondere, dopo essere stato maggiorato della tolleranza, al quantitativo ancora utilizzabile.

     10. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

     Qualora tali autorità utilizzino a sostegno delle informazioni l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 472 del regolamento (CEE) n. 2454/93, redatto per dimostrare l'uscita dal territorio doganale della Comunità, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5. Se è utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5.

 

     Art. 37.

     1. La domanda di titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo per un prodotto è irricevibile se il rilascio del titolo è sospeso per il prodotto in questione o se il titolo viene rilasciato nell'ambito di un contingente quantitativo, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 2.

     2. Quando il titolare o il cessionario di un titolo d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata fornisce alle autorità competenti la prova che un titolo o un estratto non è stato utilizzato totalmente o in parte e non potrà essere utilizzato in particolare a causa della sua distruzione totale o parziale, l'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo per un quantitativo di prodotti che, se del caso maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 4, prima frase [25].

 

     Art. 38.

     Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     a) il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente:

     - in applicazione dell'articolo 36,

     - in applicazione dell'articolo 37;

     b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.

     La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 39.

     1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura "duplicato".

     2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni di importazione o di esportazione.

     3. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno accettato la dichiarazione di cui all'articolo 24 sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.

     4. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.

     5. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.

 

Sezione 6

Forza maggiore

 

     Art. 40.

     1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito ad un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il titolare del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli adduce la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo [26].

     Se le prove non possono essere presentate entro tale termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

     2. Le domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.

     3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore, e che riguardi il paese di provenienza e/o di origine in caso di importazione o il paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi in questione sono stati comunicati in tempo utile per iscritto all'organismo emittente del titolo o ad un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.

     L'indicazione del paese di provenienza, di origine o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.

     4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

 

     Art. 41.

     1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

     2. La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dal titolare del titolo.

     Qualora il titolare chieda l'annullamento del titolo comportante fissazione anticipata, anche se la domanda è stata presentata più di 30 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, l'organismo competente può prorogare detto periodo se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere.

     3. La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato o esportato a causa di forza maggiore [27].

     4. In caso di proroga del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie.

     5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, in caso di proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili. Tuttavia, ove ciò sia giustificato dalle circostanze del caso di cui si tratta, il trasferimento è autorizzato qualora venga chiesto contemporaneamente alla proroga.

     6. Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione; quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 42.

     1. Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento di tale richiesta, tranne che:

     - è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;

     — nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. … [28]

     2. Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo:

     a) sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale è stato utilizzato il secondo titolo purché:

     - il secondo titolo sia stato utilizzato dall'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo e

     - il secondo titolo sia stato utilizzato entro la durata di validità prorogata;

     b) è svincolata la cauzione del secondo titolo relativa a tale quantitativo;

     c) l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso.

     Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell'articolo 41, che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.

 

TITOLO IV

Disposizioni speciali

 

     Art. 43.

     1. I prodotti soggetti ad un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime delle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti:

     a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INC 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione realizzata senza titolo [29]

     b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.

     2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reimportati:

     a) tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto dall'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

     b) tramite un ufficio doganale situato nello Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state ottemperate viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 44.

     1. Qualora l'obbligo di esportare non sia stato rispettato, nei casi di cui all'articolo 43, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

     a) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione:

     - le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate,

     - la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo, e

     - il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è restituito al titolare;

     b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e il periodo di validità del titolo stesso sia già scaduto alla data in cui l'interessato manifesta l'4ntenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione:

     - la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia;

     - se la cauzione relativa al titolo è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 45.

     1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe venire incamerata a norma dell'articolo 44, viene svincolata a domanda dell'interessato.

     2. Deve trattarsi in tal caso di un'esportazione:

     a) per la quale la dichiarazione è stata accettata:

     - entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione di reimportazione dei prodotti in reintroduzione;

     [- in un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro, e] [30]

     - presentando un nuovo titolo di esportazione, qualora la validità del titolo di esportazione iniziale sia scaduta alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti;

     b) riguardante:

     - lo stesso quantitativo di prodotti, e

     - prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti dall'articolo 844, paragrafo 2, lettera c) o d), del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'esportatore è tenuto a fornire, con soddisfazione dell'ufficio doganale di esportazione competente, le necessarie informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua destinazione. [31]

     3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state ottemperate. Tale prova è costituita:

     a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate [32]

     La dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo e

     b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

 

     Art. 46.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'attestato comprovante l'adozione delle misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4.

     L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:

     - il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale di cui all'articolo 877, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla quale deve essere inviato l'attestato;

     - il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

     Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

     Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:

     - la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata, ovvero

     - se la cauzione è già stata svincolata, che essa venga ricostituita per i quantitativi in causa.

     Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto all'obbligo di importazione.

     Il titolo è fornito all'interessato.

     2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.

     3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.

     4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica:

     a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure,

     b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettera n), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93; oppure,

     c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

     5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase:

     - non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b);

     - si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera a).

 

     Art. 47.

     1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire incamerata a norma dell'articolo 46, la cauzione stessa è svincolata a domanda degli interessati allorché siano state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

     2. L'interessato deve dimostrare in modo soddisfacente alle autorità competenti che, entro i due mesi successivi alla data dell'importazione iniziale, lo stesso quantitativo di prodotti equivalenti, della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, è stato importato dallo stesso importatore in provenienza dallo stesso fornitore, a titolo di sostituzione dei prodotti per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 238 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

     Art. 48.

     1. Se un quantitativo di prodotti di base è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 ovvero un quantitativo di prodotti o merci è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento e sia stato utilizzato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e qualora l'interessato, totalmente o in parte:

     - ritiri dal controllo doganale detti prodotti di base, in quanto tali o sotto forma di prodotti trasformati, ovvero

     - non rispetti il termine complessivo calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 6, e dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 o da altre disposizioni regolamentari,

     l'obbligo di esportare non è stato rispettato per il quantitativo di cui trattasi.

     2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. Essa le comunica in particolare il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione.

     3. L'autorità che ha rilasciato il titolo applica, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 44.

     4. Lo Stato membro adotta le misure che ritiene necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 3.

 

     Art. 49.

     1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzione all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

     Sono considerate gare gli inviti, non riservati, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti e organismi.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 sono assimilate ad un paese terzo importatore.

     2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare ad una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

     - il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara,

     - il termine ultimo per la presentazione delle offerte,

     - il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

     L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

     Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

     4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli.

     5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di 21 giorni, le seguenti informazioni:

     a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, o

     b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, o

     c) di non aver partecipato alla gara, o

     d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili.

     6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande relative ad alcuni prodotti, è stato adottato un provvedimento particolare che osta al rilascio dei titoli.

     Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti:

     a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma,

     b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario,

     c) aver presentato il contratto, ovvero

     d) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta,

     e) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo.

     Il titolo o titoli sono rilasciati soltanto per il paesi di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi recano l'indicazione della gara.

     Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui alla lettera d); tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

     Inoltre, se sono richiesti più titoli, il quantitativo per il quale il titolo o i titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente richiesto per ciascun titolo.

     Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1.

     Non possono essere rilasciati titoli per i quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), e), o a), b), d) ed e) di cui sopra.

     Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base ad un contratto o ad uno degli impegni previsti alla lettera d) che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo.

     7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

     8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

     Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

     - la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazione di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni;

     - la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni.

     9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolta il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo.

     b) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può:

     - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato;

     - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

     Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo emittente può prorogare il periodo di validità del titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme.

     c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5% e se l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10% al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95% di cui all'articolo 35, paragrafo 2, è sostituito dal 90%.

     d) Per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

     10. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

     11. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

 

     Art. 50.

     1. Qualora l'importazione di un prodotto sia soggetta alla presentazione di un titolo di importazione il quale è utilizzato anche per stabilire il dazio di cui l'importazione beneficia nel quadro di un regime preferenziale, le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione, in virtù della tolleranza ammessa, non beneficiano del regime preferenziale.

     Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18 [33].

     2. Qualora il titolo di cui al paragrafo 1 sia inoltre utilizzato per gestire un contingente tariffario comunitario, la validità del titolo non può superare il periodo di applicazione del contingente.

     3. Se il prodotto di cui trattasi non può essere importato al di fuori del contingente o se il rilascio di un titolo di importazione per lo stesso prodotto è soggetto a condizioni particolari, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

     A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

     4. Qualora l'importazione di un prodotto non sia subordinata alla presentazione di un titolo di importazione e il titolo di importazione sia utilizzato per gestire un regime preferenziale relativo a tale prodotto, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

     A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

     5. L’ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell’estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un’analisi di rischio, almeno l’1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all’anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all’organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo [34].

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 51.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è abrogato [35].

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 nonché ai regolamenti (CEE) n. 3183/80, (CEE) n. 193/75 e (CEE) n. 1373/70, abrogati anteriormente, devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

     La tabella di concordanza per gli articoli del regolamento (CEE) n. 3719/88 figura nell'allegato II.

 

     Art. 52.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1° ottobre 2000.

     Tuttavia:

     - l'articolo 35 si applica ai titoli rilasciati a decorrere dal 10 luglio 2000,

     - l'allegato III si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

     Su domanda degli interessati, le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera d), possono applicarsi ai fascicoli ancora aperti il 10 ottobre 2000.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Tabella di concordanza

 

 

 

Presente regolamento

Regolamento (CEE) n. 3719/88

 

 

 

 

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 13 bis

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 14 bis

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 16 bis

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Articolo 30

Articolo 28

Articolo 31

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 32

Articolo 35

Articolo 33

Articolo 36

Articolo 34, paragrafi da 1 a 9 e 11

Articolo 37

Articolo 34, paragrafi 3 e 10

Articolo 38

Articolo 34, paragrafo 12

Articolo 39

Articolo 35

Articolo 40

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 38

Articolo 43

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3

Articolo 44

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 4

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 41

Articolo 47

Articolo 42

Articolo 48

Articolo 43

Articolo 49

Articolo 44

Articolo 50

Articolo 45

Articolo 51

Articolo 46

Articolo 52

Articolo 47

 

 

 

 

ALLEGATO III [36]

 

Quantità massime [1] di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino (a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo [2])

 

 

 

Prodotti (codici della nomenclatura combinata) 

Quantità netta

 

 

 

 

 

SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO [regolamento (CE) n. 1342/2003]

 

 

 

 

 

Titolo di importazione: 

 

 

 

 

 

0709 90 60 

 

5.000 kg 

 

0712 90 19

 

 

 

0714 

esclusa la sottovoce 0714 20 10 

 

 

1001 10 00

 

 

 

1001 90 91

 

 

 

1001 90 99

 

 

 

1002 00 00

 

 

 

1003 00

 

 

 

1004 00 00

 

 

 

1005 10 90

 

 

 

1005 90 00

 

 

 

1007 00 90

 

 

 

1006 10 

esclusa la sottovoce 1006 10 10  

1.000 kg 

 

1006 20

 

 

 

1006 30

 

 

 

1006 40 00

 

 

 

1008

 

 

 

1101 00

 

 

 

1102

 

 

 

1103

 

 

 

1104

 

 

 

1106 20

 

 

 

1107

 

 

 

1108 

esclusa la sottovoce 1108 20 00 

 

 

1109 00 00

 

 

 

1702 30 51

 

 

 

1702 30 59

 

 

 

1702 30 91

 

 

 

1702 30 99

 

 

 

1702 40 90

 

 

 

1702 90 50

 

 

 

1702 90 75

 

 

 

1702 90 79

 

 

 

2106 90 55

 

 

 

2302 

esclusa la sottovoce 2302 50 

 

 

2303 10

 

 

 

2303 30 00

 

 

 

2306 70 00

 

 

 

2308 00 40

 

 

 

ex 2309 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [3], esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione: 

 

 

 

 

 

0709 90 60 

 

5.000 kg 

 

0712 90 19

 

 

 

0714 

esclusa la sottovoce 0714 20 10 

 

 

1001 10

 

 

 

1001 90 91

 

 

 

1001 90 99

 

 

 

1002 00 00

 

 

 

1003 00

 

 

 

1004 00

 

 

 

1005 10 90

 

 

 

1005 90 00

 

 

 

1007 00 90

 

 

 

1006 10 

esclusa la sottovoce 1006 10 10  

500 kg 

 

1006 20

 

 

 

1006 30

 

 

 

1006 40 00

 

 

 

1008

 

 

 

1101 00

 

 

 

1102

 

 

 

1103

 

 

 

1104

 

 

 

1106 20

 

 

 

1107

 

 

 

1108 

esclusa la sottovoce 1108 20 00 

 

 

1109 00 00

 

 

 

1702 30 51

 

 

 

1702 30 59

 

 

 

1702 30 91

 

 

 

1702 30 99

 

 

 

1702 40 90

 

 

 

1702 90 50

 

 

 

1702 90 75

 

 

 

1702 90 79

 

 

 

2106 90 55

 

 

 

2302 

esclusa la sottovoce 2302 50 

 

 

2303 10

 

 

 

2303 30 00

 

 

 

2306 70 00

 

 

 

2308 00 40

 

 

 

ex 2309 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [3] esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari 

 

 

SETTORE DEI GRASSI

 

 

 

 

 

Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1476/95]: 

 

 

 

 

 

0709 90 39 

 

100 kg 

 

0711 20 90

 

 

 

1509

 

 

 

1510 00

 

 

 

1522 00 31

 

 

 

1522 00 39

 

 

 

2306 90 19

 

 

 

SETTORE DELLO ZUCCHERO [regolamento (CE) n. 1464/95]

 

 

 

 

 

Titolo di importazione: 

 

 

 

 

 

1212 91 20 

 

2.000 kg 

 

1212 91 80

 

 

 

1212 99 20

 

 

 

1701 11

 

 

 

1701 12

 

 

 

1701 91 00

 

 

 

1701 99

 

 

 

1702 20

 

 

 

1702 30 10

 

 

 

1702 40 10

 

 

 

1702 60

 

 

 

1702 90 30

 

 

 

1702 90 60

 

 

 

1702 90 71

 

 

 

1702 90 80

 

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703 10 00

 

 

 

1703 90 00

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione: 

 

 

 

 

 

1212 91 20 

 

2.000 kg 

 

1212 91 80

 

 

 

1212 99 20

 

 

 

1701 11

 

 

 

1701 12

 

 

 

1701 91 00

 

 

 

1701 99

 

 

 

1702 20

 

 

 

1702 30 10

 

 

 

1702 40 10

 

 

 

1702 60

 

 

 

1702 90 30

 

 

 

1702 90 60

 

 

 

1702 90 71

 

 

 

1702 90 80

 

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

 

SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

 

 

 

 

 

Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2535/2001]: 

 

 

 

 

 

0401 

 

150 kg 

 

0402

 

 

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

 

 

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

 

 

 

0404

 

 

 

0405 10

 

 

 

0405 20 90

 

 

 

0405 90

 

 

 

0406

 

 

 

1702 11 00

 

 

 

1702 19 00

 

 

 

2106 90 51

 

 

 

2309 10 15 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92  

 

 

2309 10 19

 

 

 

2309 10 39

 

 

 

2309 10 59

 

 

 

2309 10 70

 

 

 

2309 90 35

 

 

 

2309 90 39

 

 

 

2309 90 49

 

 

 

2309 90 59

 

 

 

2309 90 70

 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 174/1999]: 

 

 

 

 

 

0401 

 

150 kg 

 

0402

 

 

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

 

 

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

 

 

 

0404

 

 

 

0405 10

 

 

 

0405 20 90

 

 

 

0405 90

 

 

 

0406

 

 

 

2309 10 15 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92  

 

 

2309 10 19

 

 

 

2309 10 70

 

 

 

2309 90 35

 

 

 

2309 90 39

 

 

 

2309 90 70

 

 

 

0402 10

 

150 kg

 

SETTORE DELLE CARNI BOVINE [regolamento (CE) n. 1445/95]

 

 

 

 

 

Titolo di importazione: 

 

 

 

 

 

da 0102 90 05 a 0102 90 79

 

un capo 

 

0201 

 

200 kg 

 

0202

 

 

 

0206 10 95

 

 

 

0206 29 91

 

 

 

0210 20

 

 

 

0210 99 51

 

 

 

0210 99 90

 

 

 

1602 50

 

 

 

1602 90 61

 

 

 

1602 90 69

 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione: 

 

 

 

 

 

0102 10 

 

un capo 

 

da 0102 90 05 a 0102 90 79

 

 

 

0201 

 

200 kg 

 

0202

 

 

 

0206 10 95

 

 

 

0206 29 91

 

 

 

0210 20

 

 

 

0210 99 51

 

 

 

0210 99 90

 

 

 

1602 50

 

 

 

1602 90 61

 

 

 

1602 90 69

 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione senza restituzione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95]: 

 

 

 

 

 

0102 10 

 

nove capi 

 

da 0102 90 05 a 0102 90 79

 

 

 

0201 

 

2.000 kg 

 

0202

 

 

 

0206 10 95

 

 

 

0206 29 91

 

 

 

0210 20

 

 

 

0210 99 51

 

 

 

0210 99 90

 

 

 

1602 50

 

 

 

1602 90 61

 

 

 

1602 90 69

 

 

 

SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE

 

 

 

 

 

Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1439/95]: 

 

 

 

 

 

0204 

 

100 kg 

 

0210 99 21

 

 

 

0210 99 29

 

 

 

1602 90 72

 

 

 

1602 90 74

 

 

 

1602 90 76

 

 

 

1602 90 78

 

 

 

0104 10 30 

 

cinque capi 

 

0104 10 80

 

 

 

0104 20 90

 

 

 

SETTORE DELLE CARNI SUINE

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1370/95]: 

 

 

 

 

 

0203 

 

250 kg 

 

1601

 

 

 

1602

 

 

 

0210 

 

150 kg 

 

SETTORE DELLE CARNI DI POLLAME

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1372/95]: 

 

 

 

 

 

0105 11 11 9000 

 

4.000 pulcini 

 

0105 11 19 9000

 

 

 

0105 11 91 9000

 

 

 

0105 11 99 9000

 

 

 

0105 12 00 9000 

 

2.000 pulcini 

 

0105 19 20 9000

 

 

 

0207 

 

250 kg 

 

SETTORE DELLE UOVA

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1371/95]: 

 

 

 

 

 

0407 00 11 9000 

 

2.000 uova 

 

0407 00 19 9000 

 

4.000 uova 

 

0407 00 30 9000 

 

400 kg 

 

0408 11 80 9100 

 

100 kg 

 

0408 91 80 9100

 

 

 

0408 19 81 9100 

 

250 kg 

 

0408 19 89 9100

 

 

 

0408 99 80 9100

 

 

 

J

SETTORE DELLE SEMENTI [37]

 

 

SETTORE VITIVINICOLO [regolamento (CE) n. 883/2001]

 

 

 

 

 

Titolo di importazione: 

 

 

 

 

 

2009 61 

 

3.000 kg 

 

2009 69

 

 

 

2204 10 

 

30 hl 

 

2204 21

 

 

 

2204 29

 

 

 

2204 30

 

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione: 

 

 

 

 

 

2009 61 

 

10 hl 

 

2009 69

 

 

 

2204 21 

 

10 hl 

 

2204 29

 

 

 

2204 30

 

 

 

SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1961/2001]: 

 

 

 

 

 

0702 00 

 

300 kg 

 

0802

 

 

 

0805

 

 

 

0806 10 10

 

 

 

0808

 

 

 

0809

 

 

 

SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

 

 

 

 

 

Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1429/95]: 

 

 

 

 

 

0806 20 

 

300 kg 

 

0812

 

 

 

2002

 

 

 

2006 00

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

SETTORE DELL'ALCOLE

 

 

 

 

 

Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2336/2003]: 

 

 

 

 

 

2207 10 00 

 

100 hl 

 

2207 20 00

 

 

 

2208 90 91 

 

100 hl 

 

2208 90 99

 

 

 

[1] I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono ad una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli. 

[2] In merito per esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative. 

[3] Per l'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51. 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2004.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[3] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[4] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 8 del regolamento (CE) n. 1004/2005 e l’art. 8 del regolamento (CE) n. 2151/2005.

[5] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 3 del regolamento (CE) n. 955/2005 e l’art. 6 del regolamento (CE) n. 992/2005.

[6] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 7 del regolamento (CE) n. 2124/2004, l’art. 8 del regolamento (CE) n. 1004/2005 e l’art. 8 del regolamento (CE) n. 2151/2005.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[8] L’importo di cui al presente paragrafo è stato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2004

[9] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2299/2001.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[13] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[14] Per deroghe al presente paragrafo, vedi l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1757/2004, l’art. 4 del regolamento (CE) n. 115/2005, l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1058/2005 e l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1059/2005.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2299/2001.

[16] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 325/2003.

[18] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2004, n. L 242.

[19] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[20] L’importo di cui al presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2004.

[21] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 325/2003.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 325/2003.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[25] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 43.

[26] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[27] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[28] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[29] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[30] Trattino abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2004.

[31] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2004.

[32] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[33] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 636/2004.

[34] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1741/2004.

[35] Paragrfo così rettificato con avvviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254.

[36] Allegato sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 325/2003, rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 ottobre 2003, n. L 253, sostituito dall'allegato al regolamento (CE) n. 322/2004, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1856/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 410/2006.

[37] Parte abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1856/2005.