§ 1.2.163 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 884.
Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:21/06/2006
Numero:884


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Responsabilità e obblighi dell'organismo pagatore
Art. 3.  Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico
Art. 4.  Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico
Art. 5.  Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori
Art. 6.  Contabilizzazione
Art. 7.  Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti
Art. 8.  Inventario
Art. 9.  Valore delle operazioni relative all'ammasso pubblico
Art. 10.  Importo finanziato
Art. 11.  Dichiarazioni di spese ed entrate
Art. 12.  Sistemi informatici
Art. 13.  Transizione
Art. 14.  Abrogazione
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 1.2.163 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 884.

Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri

(G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in particolare l'articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

      (1) Al finanziamento delle misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, provvede la Comunità alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 l'importo che deve essere finanziato dalla Comunità è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche fissato le regole e le condizioni relative a tali conti. È opportuno prevedere le corrispondenti modalità di applicazione in seguito all'istituzione, con il regolamento (CE) n. 1290/2005, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che sostituisce la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

      (2) A norma dell'articolo 10 regolamento (CE) n. 1290/2005 le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere finanziate soltanto se le relative spese sono state eseguite dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione e al controllo delle misure di intervento può essere delegata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del medesimo regolamento. È necessario che tali compiti possano essere eseguiti per il tramite di vari organismi pagatori. È altresì opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a terzi, enti pubblici o privati, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l'ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire secondo quali condizioni e quali regole sia possibile affidare a terzi, pubblici o privati, la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest'ultimo caso è altresì opportuno imporre che gli enti interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengono conto degli obblighi e dei principi generali stabiliti dal presente regolamento.

      (3) Le spese relative alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali siano le spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario e in particolare le condizioni di detto finanziamento, fissando i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. In tale contesto occorre, in particolare, precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.

      (4) Per permettere agli Stati membri che non appartengono alla zona euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all'ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.

      (5) Per determinare l'importo del finanziamento comunitario delle spese di ammasso pubblico, tenendo conto della natura molto variegata delle misure e dell'assenza di fatti generatori omogenei, è opportuno stabilire un fatto generatore unico basato sui conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente al passivo ed all'attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti constatati dai medesimi organismi.

      (6) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2006 del21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR, per ottenere il pagamento delle spese di ammasso pubblico gli organismi pagatori sono tenuti a inserire nella dichiarazione delle spese i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per permettere il corretto svolgimento di questa procedura è opportuno stabilire le modalità di comunicazione alla Commissione delle informazioni necessarie per il calcolo

      (7) La contabilità delle scorte pubbliche detenute nell'ambito dell'intervento deve permettere non solo di stabilire l'importo del finanziamento comunitario, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di prodotti in regime di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e la gestione del finanziamento delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico.

      (8) Gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Sarebbe tuttavia opportuno, in funzione delle circostanze, non prendere in considerazione alcune operazioni o spese, oppure tenerne conto in base a norme specifiche. Per evitare disparità di trattamento e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre precisare i suddetti casi e circostanze e le relative modalità di contabilizzazione.

      (9) La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. Appare opportuno prevedere una norma generale secondo cui la contabilizzazione di tali voci si effettua alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

      (10) Nell'ambito della loro responsabilità generale è necessario che gli organismi pagatori procedano regolarmente e periodicamente al controllo delle scorte dei prodotti in regime d'intervento. Per garantire l'applicazione uniforme di tale obbligo da parte di tutti gli organismi pagatori è opportuno stabilire la periodicità e i principi generali applicabili ai controlli e agli inventari.

      (11) Il valore attribuito alle operazioni relative all'ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e può essere stabilito nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.

      (12) È opportuno stabilire la forma e il contenuto dei documenti che è necessario comunicare nell'ambito delle misure relative all'ammasso pubblico di prodotti all'intervento, nonché le condizioni e le modalità di trasmissione e di conservazione di tali documenti da parte degli Stati membri. Per ragioni di coerenza con le norme fissate in altri settori che beneficiano del finanziamento della politica agricola comune, è necessario che le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento siano effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite all'articolo 18 del regolamento n. 883/2006.

      (13) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita, (CEE) n. 1643/89 della Commissione, del 12 giugno 1989, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all'ammasso pubblico dei prodotti agricoli, (CEE) n. 2734/89 della Commissione, dell'8 settembre 1989, che determina gli elementi da prendere in considerazione per calcolare le spese derivanti dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico, (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento, (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico e (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico.

      (14) È opportuno pertanto abrogare i regolamenti CEE) n. 411/88, (CEE) n. 1643/89, (CEE) n. 2734/89, (CEE) n. 3492/90, (CEE) n. 3597/90, (CEE) n. 147/91 e (CE) n. 2148/96.

      (15) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

MISURE DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI OPERAZIONI DI AMMASSO PUBBLICO

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all'ammasso pubblico, alla gestione e al controllo delle operazioni corrispondenti da parte degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005, alla contabilità delle spese e delle entrate corrispondenti del FEAGA e alla comunicazione alla Commissione delle informazioni e dei documenti pertinenti.

 

          Art. 2. Responsabilità e obblighi dell'organismo pagatore

     1. Gli organismi pagatori provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all'ammasso pubblico, sotto la loro responsabilità, alle condizioni definite nell'allegato I e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.

     Essi hanno la facoltà di delegare le proprie competenze ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all'allegato I, punto 1.C) del regolamento (CE) n. 885/2006 o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

     2. Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale nell'ambito dell'ammasso pubblico:

     a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all'ammasso dei prodotti agricoli di intervento, di seguito denominati «enti assuntori». In tal caso la gestione avviene obbligatoriamente nell'ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definite nell'allegato II,

     b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell'assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa settoriale.

     3. Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell'ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:

     a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;

     b) tenere aggiornato un elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di magazzinaggio, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

     c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l'ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l'ammasso e l'uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;

     d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;

     e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all'immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative comunitarie e nazionali, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell'ambito di un'operazione o delle persone a tal fine delegate;

     f) effettuare durante tutto l'anno, a intervalli irregolari e senza preavviso, i controlli sui luoghi di magazzinaggio dei prodotti di intervento. Tali controlli sono effettuati a intervalli regolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

     g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all'articolo 8.

     Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell'ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a vari organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

     4. Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:

     a) la buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento comunitarie. Essi controllano almeno una volta all'anno la qualità dei prodotti immagazzinati,

     b) l'integrità delle scorte d'intervento.

     5. Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

     a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento,

     b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

     Se la Commissione viene messa a conoscenza di situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), le decisioni del caso sono adottate:

     a) per le situazioni di cui alla lettera a), secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio oppure, secondo la procedura prevista all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

     b) per le situazioni di cui alla lettera b), secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

     6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di intervento comunitario, in particolare a causa dell'inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. La responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di ricorso nei confronti degli enti assuntori in caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi.

     7. L'organismo pagatore garantisce agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l'accessibilità in via permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell'ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell'ambito dell'intervento.

     8. Gli organismi pagatori comunicano:

     a) a richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 7 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;

     b) secondo la periodicità prevista all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli riportati nell'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 3. Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico

     Le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono comprendere le operazioni di acquisto, di ammasso, di trasporto e di trasferimento di scorte, nonché le vendite e altri tipi di smaltimento dei prodotti agricoli alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale pertinente e dal presente regolamento.

 

          Art. 4. Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico

     1. Nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all'articolo 3, il FEAGA finanza a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:

     a) le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato IV

     b) le spese per le operazioni materiali connesse all'acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all'ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall'ammasso pubblico), elencate all'allegato V, in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, calcolati secondo le modalità definite nell'allegato VI

     c) le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all'acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell'ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell'allegato VII

     d) il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato VIII;

     e) le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.

     2. Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, in particolare dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all'esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell'organismo pagatore. Il medesimo tasso di cambio si applica anche alle contabilizzazioni relative ai vari casi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento.

     Tuttavia, per l'esercizio contabile 2007 gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. Agri/64597/2005, applicano i tassi di cambio di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

CAPITOLO 2

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI AMMASSO PUBBLICO

 

          Art. 5. Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori

     1. Nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), sono registrate distintamente le seguenti categorie di voci:

     a) le quantità di prodotti constatate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;

     b) le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti, in virtù del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, e contabilizzate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione, distinguendo quelle trasferite in un altro Stato membro;

     c) le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;

     d) le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;

     e) le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;

     f) le quantità deteriorate;

     g) le quantità in eccesso;

     h) le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;

     i) le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è pertanto rifiutata;

     j) le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese o all'esercizio contabile successivo.

     2. La contabilità finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), contiene:

     a) il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;

     b) il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

     c) le spese finanziarie, di cui all'articolo '34, paragrafo 1, lettera a);

     d) le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c);

     e) gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d);

     f) gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori diversi da quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

     g) l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;

     h) le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

     i) gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto al paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;

     j) il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.

 

          Art. 6. Contabilizzazione

     1. Le voci di cui all'articolo 5 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente constatati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.

     2. Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:

     a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati constatati secondo le regole di cui agli allegati X e XII, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,

     b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,

     c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa comunitaria, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,

     d) fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,

     e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza,

     f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato XII, punto 2, lettera a).

     3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 5 dell'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

 

          Art. 7. Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti

     1. Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

     Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

     a) la data alla quale acquista efficacia il contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, per quanto riguarda lo zucchero bianco e lo zucchero greggio, per i quantitativi presi in consegna sulla scorta di un contratto di magazzinaggio concluso, prima del trasferimento delle scorte, tra l'offerente e l'organismo pagatore,

     b) il giorno dell'incasso, per gli importi riscossi o recuperati, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g),

     c) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

     2. Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

     Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

     a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati del prodotto di cui trattasi, per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso,

     b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso,

     c) il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento,

     d) la fine dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza.

 

          Art. 8. Inventario

     1. Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario per tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi comunitari.

     Essi confrontano i risultati dell'inventario con i dati contabili. Le differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze quantitative scoperte in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

     2. I quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso sono soggetti ai limiti di tolleranza figuranti nell'allegato XI e corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall'inventario contabile, da un lato, e, dall'altro, le scorte reali riscontrate in base all'inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l'esaurimento delle scorte reali di un magazzino.

 

CAPITOLO 3

VALORI DEI CONTI

 

          Art. 9. Valore delle operazioni relative all'ammasso pubblico

     1. Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:

     a) dall'allegato IX è per i prodotti della distillazione (alcole misto),

     b) dall'allegato X per i quantitativi mancanti,

     c) dall'allegato XII per i prodotti deteriorati o distrutti,

     d) dall'allegato XIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.

     2. Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell'acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.

     Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell'allegato X e nell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.

     3. Le spese versate o riscosse per le operazioni materiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), in conformità della normativa comunitaria, all'atto dell'acquisto di prodotti sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche distinguendole dal prezzo di acquisto.

     4. Nei conti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell'esercizio contabile e che devono essere riportati all'esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell'ultimo mese dell'esercizio contabile.

     5. I quantitativi entrati magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l'ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell'uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.

     Tuttavia, se al momento dell'uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l'applicazione dell'allegato X, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell'uscita della merce.

     6. L'eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell'esercizio contabile in corso.

     7. In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.

 

CAPITOLO 4

IMPORTI FINANZIATI E DICHIARAZIONE DI SPESE E DI ENTRATE

 

          Art. 10. Importo finanziato

     1. L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 3 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), nei quali sono addebitati e accreditati i vari elementi che compongono le spese e le entrate di cui all'articolo 5, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

     2. L'organismo pagatore trasmette alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle (Tabelle e-FAUDIT), secondo i modelli riportati nell'allegato III del presente regolamento, entro i termini fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

 

          Art. 11. Dichiarazioni di spese ed entrate

     1. Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2006.

     2. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

 

CAPITOLO 5

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

 

          Art. 12. Sistemi informatici

     Le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento, nonché la compilazione dei documenti i cui modelli figurano nell'allegato III, sono trasmessi attraverso sistemi informatici che permettono lo scambio elettronico sicuro, alle condizioni e secondo le modalità definite all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

 

CAPITOLO 6

MISURE TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 13. Transizione

     1. Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, il valore dei quantitativi netti riportati dall'esercizio contabile 2006 all'esercizio 2007, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio 2006, è convertito in euro in base all'ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell'esercizio contabile 2007.

     2. Se uno Stato membro che non appartiene alla zona euro continua a tenere i conti in moneta nazionale per l'esercizio contabile 2007, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, i tassi di cambio da applicare nel corso e alla fine di tale esercizio sono i seguenti:

     a) l'ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell'esercizio contabile 2007 per la conversione in moneta nazionale:

     degli importi forfettari relativi alle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento,

     del valore dei quantitativi mancanti che superano i limiti di tolleranza, di conservazione e di trasformazione, di cui all'allegato X, lettera a), del presente regolamento,

     del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a sinistri, di cui all'allegato XII, punto 2, lettera a), del presente regolamento,

     del valore dei campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento,

     degli importi forfettari relativi ai quantitativi di cui è rifiutata la presa in consegna, di cui all'allegato XIII, punto 1, lettere a) e b), del presente regolamento;

     b) l'ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno di ogni trimestre dell'esercizio contabile 2007, iniziando dal 1° ottobre 2006, per la conversione in moneta nazionale:

     del valore dei quantitativi mancanti in seguito a furto o altre cause identificabili, di cui all'allegato X, lettera a), del presente regolamento,

     del valore dei quantitativi mancanti in seguito al trasferimento o al trasporto, di cui all'allegato X, lettera c), del presente regolamento,

     del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a cattive condizioni di conservazione, di cui all'allegato XII, punto 2, lettera c), del presente regolamento;

     c) l'ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell'esercizio contabile 2008, per la conversione in euro del valore dei quantitativi netti che saranno riportati dall'esercizio contabile 2007 all'esercizio 2008, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio 2007.

 

          Art. 14. Abrogazione

     I regolamenti CEE) n. 411/88, (CEE) n. 1643/89, (CEE) n. 2734/89, (CEE) n. 3492/90, (CEE) n. 3597/90, (CEE) n. 147/91 e (CE) n. 2148/96 sono abrogati a decorrere dal 1° ottobre 2006.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

 

 

TABELLA DEGLI ALLEGATI

 

     ALLEGATO I OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3

     ALLEGATO II OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2

     ALLEGATO III INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A COMUNICARE, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, mediante il sistema informatico di cui all'articolo 12 (Tabelle e-FAUDIT)

     ALLEGATO IV CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) + APPENDICE con i tassi di interesse di riferimento

     ALLEGATO V OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

     ALLEGATO VI IMPORTI FORFETTARI PER LA COMUNITÀ, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

     ALLEGATO VII ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE RELATIVE A TALUNI PRODOTTI

     ALLEGATO VIII DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

     ALLEGATO IX VALORE DELLE SCORTE DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE (ALCOLE MISTO)

     ALLEGATO X VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

     ALLEGATO XI LIMITI DI TOLLERANZA

     ALLEGATO XII VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

     ALLEGATO XIII NORME CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

     ALLEGATO XIV MODELLO DI DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL'ORGANISMO PAGATORE

     ALLEGATO XV MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL'ORGANISMO PAGATORE

     ALLEGATO XVI TAVOLA DI CONCORDANZA

 

 

ALLEGATO I

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE

(articolo 2, paragrafo 3)

 

     A. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

 

     I. Controlli

     1. Periodicità e rappresentatività

     Almeno una volta l'anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

     la procedura di raccolta delle informazioni relative all'ammasso pubblico;

     la conformità dei dati contabili in possesso dell'ente assuntore con quelli trasmessi all'organismo pagatore;

     la presenza fisica in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili dell'ente assuntore e costituenti la base dell'ultimo resoconto mensile da questi trasmesso, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione;

     la qualità sana e mercantile dei prodotti immagazzinati.

     La presenza fisica deve essere accertata attraverso un'ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate al punto B, che consenta di concludere circa l'effettiva presenza nelle scorte dell'insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

     I controlli di qualità consistono in verifiche visive, organolettiche e olfattive e, in caso di dubbio, si procede ad analisi approfondite.

     2. Controlli supplementari

     Qualora l'ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L'ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell'insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

 

     II. Verbali dei controlli

     1. L'organismo di controllo interno dell'organismo pagatore o l'organismo da quest'ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuati.

     2. Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

     a) designazione dell'ente assuntore, l'indirizzo del magazzino visitato e la designazione delle partite controllate;

     b) data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni di controllo;

     c) indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;

     d) generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

     e) azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati e risultati intermedi e finali ottenuti, conclusioni);

     f) per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell'organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;

     g) per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze; il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, la qualità, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

     h) dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

     i) luogo, data e firma dell'estensore del verbale, nonché dell'ente assuntore o del suo rappresentante;

     j) eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalia, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le divergenze constatate e le spiegazioni fornite.

     3. I verbali devono essere inviati immediatamente al caposervizio dell'organismo responsabile della contabilità dell'organismo pagatore. Immediatamente dopo il ricevimento del verbale la contabilità dell'organismo pagatore è rettificata in funzione delle divergenze e delle discordanze accertate.

     4. I verbali vengono conservati presso la sede dell'organismo pagatore e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

     5. L'organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:

     i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d'inventario);

     i quantitativi verificati;

     le anomalie constatate e le ragioni di tali anomalie rispetto ai resoconti mensili e annuali.

     Iquantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in massa o volume e percentuale dei quantitativi totali detenuti.

     Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati.

     Il documento è trasmesso alla Commissione insieme ai conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Il documento di sintesi è redatto e comunicato alla Commissione per la prima volta con riferimento all'esercizio contabile 2006.

 

     B. PROCEDURA D'ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI AL PUNTO A

 

     I. Burro

     1. La selezione di partite di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     2. La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

     identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d'acquisto o d'entrata;

     pesatura delle palette (1 su 10) e dei cartoni (1 per paletta);

     verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su cinque);

     stato dell'imballaggio.

     3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

 

     II. Latte scremato in polvere

     1. La selezione di partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     2. La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

     identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d'acquisto o di entrata;

     pesatura delle palette (1 su 10) e dei sacchi (1 su 10);

     verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su cinque)

     stato dell'imballaggio.

     3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

 

     III. Cereali

     1. Procedura di ispezione materiale

     a) Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali e riso in giacenza per conto dell'intervento pubblico.

     La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     b) Ispezione materiale:

     verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;

     identificazione dei cereali o del riso,

     controllo delle condizioni di magazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione per quanto concerne i cereali e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 708/1998 della Commissione per quanto concerne specificamente il riso,

     raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito;

     valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall'organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

     c) In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

     In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

 

     2. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

     È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

     Si applicano le norme dell'allegato II, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6 % per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.

     Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

     L'organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

 

     (Modello indicativo)

     CEREALI CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto

Ente assuntore:

Data:

 

Magazzino, silo:

 

 

Numero di cella:

 

Partita:

Quantità secondo la contabilità:

 

     A. Scorte in silo

 

Numero di camera:

Volume in base al registro m3 (A)

Volume libero constatato m3 (B)

Volume dei cereali giacenti m3 (A B)

Peso specifico constatato kg/hl = 100

Peso dei cereali o del riso

 

 

 

 

 

 

 

Total (A): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     B. Scorte in magazzini piani

     (Omissis)

 

     IV. Alcole

     1. La selezione delle cisterne di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza per conto dell'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     2. Controllo dei sigilli doganali, ove essi siano previsti dalla normativa nazionale.

     3. La verifica in loco della presenza delle cisterne e del loro contenuto è effettuata mediante:

     identificazione delle cisterne in base al loro numero e al tipo di alcole contenuto;

     verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto raffrontando i dati della contabilità di magazzino del deposito con i dati che figurano nei libri dell'organismo pagatore;

     verifica organolettica della presenza di alcole, del tipo di alcole e del quantitativo presente nelle cisterne;

     esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.

     4. La descrizione delle cisterne sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

 

     V. Carni bovine

     1. La selezione di partite di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza per conto dell'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     2. La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione comporta per quanto riguarda le carni disossate:

     l'identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni;

     la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori;

     la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata;

     la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio nei cartoni.

     La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

     3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

 

     VI. Zucchero alla Rinfusa (1)

(1) L'inventario sarà realizzato sulle scorte oggetto di un contratto di magazzinaggio.

 

     1. Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007

     a) Selezione dei sili, delle celle o delle camere da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero alla rinfusa in giacenza per conto dell'intervento pubblico.

     La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     b) Ispezione materiale:

     verifica della presenza dello zucchero alla rinfusa nei sili, nelle celle o nelle camere selezionati,

     raffronto tra i dati contabili dell'ente assuntore e quelli dell'organismo pagatore,

     identificazione dello zucchero alla rinfusa,

     controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dello zucchero alla rinfusa con i dati della contabilità dell'ente assuntore;

     valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall'organismo pagatore e la cui descrizione dettagliata deve essere conservata presso la sede del medesimo.

     c) In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o camera di magazzinaggio;

     Lo zucchero alla rinfusa deve essere immagazzinato in modo da consentire una verifica volumetrica.

 

     2. Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalle campagne di commercializzazione 2004-2005 e 2005-2006

     a) Qualora le procedure di inventario sopra descritte al punto 1 non siano applicabili, l'organismo pagatore procede all'apposizione di sigilli ufficiali di piombo su tutti i punti di accesso o di uscita dal silo/luogo di magazzinaggio.

     L'organismo pagatore ispeziona mensilmente l'integrità dei sigilli per assicurarsi che restino intatti. Le ispezioni formano oggetto di un rapporto dettagliato; l'accesso alle scorte è ammesso esclusivamente alla presenza di un ispettore dell'organismo pagatore.

     Lo Stato membro applica una procedura di apposizione dei sigilli tale da garantire l'integrità dei prodotti di immagazzinati all'intervento.

     b) Deve essere effettuata almeno una volta l'anno anche un'ispezione per verificare le condizioni di magazzinaggio e la buona conservazione dei prodotti.

 

     3. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

     In sede di verifica volumetrica si applica un margine di tolleranza.

     Si applica l'allegato II quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione fisica (determinazione volumetrica) e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per il magazzinaggio in silo o in magazzini piani.

     Per il magazzinaggio di zucchero alla rinfusa in silo/deposito, è possibile tener conto dei quantitativi valutati con la pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti con la valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

     L'organismo pagatore si avvale della possibilità di cui al capoverso precedente se le circostanze, valutate caso per caso, lo giustificano, e comunque sotto la sua responsabilità. In tal caso, è tenuto ad indicarlo nel verbale.

 

     VII. Zucchero Confezionato (1)

(1) L'inventario sarà realizzato sulle scorte oggetto di un contratto di magazzinaggio.

 

     1. Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007

     a) Selezione di partite corrispondenti almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero giacente all'intervento pubblico.

     La selezione delle partite da controllare è effettuata prima della visita del luogo di magazzinaggio in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.

     b) Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

     identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle bolle d'acquisto o di entrata;

     raffronto tra i dati contabili dell'ente assuntore e quelli dell'organismo pagatore,

     stato dell'imballaggio.

     Per quanto riguarda lo zucchero condizionato in sacchi da 50 kg:

     pesatura delle palette (1 su 20) e dei sacchi (1 per paletta);

     verifica visiva del contenuto di un sacco (un sacco su dieci palette).

     Per quanto riguarda lo zucchero condizionato in sacchi «grandi»:

     pesatura di un sacco su 20,

     verifica visiva del contenuto di un sacco grande su 20.

     c) Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

 

     2. Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalle campagne di commercializzazione 2004-2005 e 2005-2006

     a) Qualora le procedure di inventario sopra descritte al punto 1 non siano applicabili, l'organismo pagatore procede all'apposizione di sigilli ufficiali di piombo su tutti i punti di accesso o di uscita dal luogo di magazzinaggio. L'organismo pagatore ispeziona mensilmente l'integrità dei sigilli per assicurarsi che restino intatti. Le ispezioni formano oggetto di un rapporto dettagliato. L'accesso alle scorte è ammesso esclusivamente alla presenza di un ispettore dell'organismo pagatore.

     Lo Stato membro applica una procedura di apposizione dei sigilli tale da garantire l'integrità dei prodotti di immagazzinati all'intervento pubblico

     b) Deve essere effettuata almeno una volta l'anno anche un'ispezione per verificare le condizioni di magazzinaggio e la buona conservazione dei prodotti.

 

 

ALLEGATO II

OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI

CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI

TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE (articolo 2, paragrafo 2)

 

     L'ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento comunitarie. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

 

     I. Qualità dei prodotti

     In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all'intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o a condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all'ente assuntore e vengono contabilizzate, come perdite dovute a deterioramento del prodotto dovuto alle condizioni di magazzinaggio (riga 900.001 della tabella 53), nei conti dell'ammasso pubblico.

 

     II. Quantitativi mancanti

     1. L'ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all'organismo pagatore.

     2. I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I, punto B.III, paragrafo 2 e dell'allegato XI, o previsti dalla normativa settoriale vengono totalmente imputati all'ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l'ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso le spese relative all'operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all'organismo pagatore.

     I limiti di tolleranza previsti all'allegato I, punto B.III, paragrafo 2, e punto B.VI, paragrafo 3, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al primo comma.

 

     III. Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili e annuali

     1. Documenti giustificativi e dichiarazione mensile:

     a. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell'ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:

     luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna),

     quantitativo riportato dal mese precedente,

     entrata e uscita di ciascuna partita,

     scorte al termine del periodo considerato.

     Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

     b. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti sono comunicati dall'ente assuntore all'organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all'organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

     c. Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato nell'allegato XIV e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

     2. Dichiarazione annuale

     a. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall'ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all'organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

     b. Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l'anno di inizio del magazzinaggio (escluso l'alcole) e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

     c. Un modello del riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato nell'allegato XV e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

 

     IV. Contabilità di magazzino informatizzata e messa a disposizione delle informazioni

     Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l'organismo pagatore e l'ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa comunitaria.

     Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

     la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento,

     la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente,

     la messa a disposizione in qualsiasi momento dell'insieme dei documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione del presente regolamento e detenuti dall'ente assuntore,

     l'accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell'organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

 

     V. Forma e contenuto dei documenti trasmessi all'organismo pagatore

     La forma e il contenuto dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

 

     VI. Conservazione dei documenti

     I documenti giustificativi relativi a tutti gli atti delle operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall'ente assuntore per tutto il periodo previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.

 

 

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A COMUNICARE, IN APPLICAZIONE

DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 12

 

TABELLE PER L'APPLICAZIONE INFORMATICA E-FAUDIT (1)

(art. 2§8 b), art. 10§2 e art. 12)

 

     1 Calcolo mensile e annuale di perdite su vendite e deprezzamento

     2 Differenze di prezzo e altri elementi

     3 Calcolo delle spese tecniche

     4 Calcolo delle spese finanziarie.

     8 Situazione e movimenti dell'ammasso pubblico

     9 Calcolo del valore delle perdite superiori alle perdite ammesse durante le operazioni di disossamento (carne bovina)

     13 Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese tecniche) R. (CE) N°…./2006 (Allegato XIII 1a e 1b)

     14 Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese finanziarie) R. (CE) N°…./2006 (Allegato XIII 1c e art. 9§5)

     28 Giustificazione dei trasferimenti da altri Stati membri

     52 Tabella riassuntiva per la determinazione degli importi mensili da contabilizzare

     53 Informazioni dettagliate relative agli smerci

     54 Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87) (esclusa la carne bovina)

     55 Carne bovina - Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87)

     56 Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura gratuita di derrate alimentari

     99 Determinazione del valore da riportare all'inizio dell'esercizio contabile

 

(1) Alcune specificità della forma e il contenuto delle tabelle di base presentate in questo allegato possono cambiare nell'applicazione e-FAUDIT a seconda del prodotto e del periodo di riferimento.

 

     Tabella 1

     Calcolo mensile e annuale di perdite su vendite e deprezzamento

     (Omissis)

 

     Tabella 2

     Differenze di prezzo e altri elementi

     (Omissis)

 

     Tabella 3

     Calcolo delle spese tecniche

     (Omissis)

 

     Tabella 4

     Calcolo delle spese finanziarie.

     (Omissis)

 

     Tabella 9

     Calcolo del valore delle perdite superiori alle perdite ammesse durante le operazioni di disossamento (carne bovina)

     (Omissis)

 

     Tabella 13

     Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese tecniche) (Allegato XIII 1a e 1b)

     (Omissis)

 

     Tabella 14

     Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese finanziarie) (Allegato XIII 1c e art. 9§5)

     (Omissis)

 

     Tabella 28

     Giustificazione dei trasferimenti da altri Stati membri

     (Omissis)

 

     Tabella 52

     Quadro riepilogativo per la determinazione degli importi mensili da contabilizzare

     (Omissis)

 

     Tabella 53

     Informazioni dettagliate relative agli smerci

     (Omissis)

 

     Tabella 54

     Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N°  3730/87

     Prodotti diversi dalle carni bovine

     (Omissis)

 

     Tabella 55

     Carni bovine

     Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87)

     (Omissis)

 

     Tabella 56

     Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura gratuita di derrate alimentari a

     (Omissis)

 

     Tabella 99

     Determinazione del valore da riportare all'inizio dell'esercizio contabile

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE,

in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

 

     I. Tassi di interesse applicabili

     1. Per il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento, '6Ca Commissione fissa un tasso di interesse uniforme per la Comunità all'inizio di ciascun esercizio contabile. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente punto e applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

     2. Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso medio di interesse da essi realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento corrispondente ai sei mesi precedenti la richiesta della Commissione.

     Se il tasso di interesse comunicato dagli Stati membri è superiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità nel periodo di riferimento, si applica il tasso di interesse uniforme. Se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità nel periodo di riferimento, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse pari a quello comunicato.

     In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro, il tasso di interesse da applicare è quello uniforme fissato dalla Commissione. Tuttavia, se rileva che il livello dei tassi di interesse per tale Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme, la Commissione fissa per detto Stato membro un tasso di interesse pari al livello inferiore rilevato. Per rilevare il tasso di interesse la Commissione si basa sulla media dei tassi di interesse di riferimento riportati in appendice al presente allegato e relativi al periodo di riferimento di cui al primo comma, maggiorati di un punto percentuale. Se non sono disponibili tutti i tassi di interesse di riferimento per l'intero periodo di riferimento, si utilizzano i tassi disponibili per tale periodo.

 

     II. Calcolo delle spese finanziarie

     1. Il calcolo delle spese finanziarie è suddiviso secondo i periodi di validità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione conformemente alle norme di cui al punto I.

     2. Le spese finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) sono calcolate applicando il tasso di interesse dello Stato membro al valore medio della tonnellata di prodotto oggetto dell'intervento e moltiplicando il risultato così ottenuto per la scorta media dell'esercizio contabile.

     3. Per l'applicazione del paragrafo 2 vigono le seguenti disposizioni:

     il valore medio della tonnellata di prodotto è calcolato dividendo la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell'esercizio contabile e di quelli acquistati nel corso di tale esercizio per la somma dei quantitativi di prodotti in giacenza il primo giorno dell'esercizio contabile e quelli acquistati nel corso dell'esercizio medesimo;

     la scorta media dell'esercizio contabile è calcolata dividendo la somma delle giacenze all'inizio di ogni mese e di quelle a fine mese per un numero pari a due volte il numero di mesi dell'esercizio contabile.

     4. Qualora per un prodotto venga fissato un coefficiente di deprezzamento conformemente all'allegato VIII, paragrafo 1, il valore dei prodotti acquistati durante l'esercizio contabile è calcolato detraendo dal prezzo di acquisto l'importo del deprezzamento risultante da tale coefficiente.

     5. Qualora per un prodotto venga fissato un secondo deprezzamento conformemente all'allegato VIII, paragrafo 3, secondo comma, il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

     6. Qualora, nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo pagatore possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese successivamente alla data di presa in consegna, la scorta media calcolata è ridotta nei conti di una quantità che risulta dal seguente calcolo:

     (Q x N) / 12

     dove

     Q = quantitativi acquistati durante l'esercizio contabile,

     N = numero di mesi del termine minimo per il pagamento.

     Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella normativa deve essere considerato come termine di pagamento.

     Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero; ai fini di questo calcolo non viene presa in considerazione una frazione uguale o inferiore a quindici giorni.

     Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della scorta media dia un risultato negativo alla fine dell'esercizio contabile, il saldo negativo è riportato alla scorta media calcolata per l'esercizio contabile successivo.

 

     III. Disposizioni particolari sotto la responsabilità dell'organismo pagatore

     1. Qualora, per la vendita del prodotto da parte dell'organismo pagatore, la normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, o i bandi di gara emanati per tali vendite, prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto, successivamente al pagamento da parte dell'acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese finanziarie, calcolate in base alle disposizioni del punto II, sono ridotte nei conti da parte degli organismi pagatori dell'importo risultante dal seguente calcolo:

     (V x J x i) / 365

     dove

     V = importo pagato dall'acquirente,

     J = numero dei giorni che intercorrono tra il ricevimento del pagamento e il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

     i = tasso di interesse applicabile per l'esercizio contabile.

     2. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo pagatore in applicazione di specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, gli organismi pagatori maggiorano nei conti le spese finanziarie calcolate secondo le disposizioni del punto II di un importo risultante dalla seguente formula:

     (M x D x i) / 365

     dove

     M = importo pagato dall'acquirente,

     D = numero dei giorni che intercorrono tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni,

     i = tasso di interesse applicabile per l'esercizio contabile.

     3. Le spese finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 alla fine dell'esercizio contabile devono essere contabilizzate a titolo di tale esercizio per il numero di giorni trascorsi fino a tale data e, per la parte residua, a titolo del nuovo esercizio contabile.

 

APPENDICE

TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO di cui all'allegato IV

 

     1. Repubblica ceca

     Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR)

     2. Danimarca

     Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)

     3. Estonia

     Talin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR)

     4. Cipro

     Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR)

     5. Lettonia

     Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR)

     6. Lituania

     Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR)

     7. Ungheria

     Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)

     8. Malta

     Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR)

     9. Polonia

     Warszawa interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR)

     10. Slovenia

     Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR)

     11. Slovacchia

     Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR)

     12. Svezia

     Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)

     13. Regno Unito

     London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)

     14. Per gli altri Stati membri

     Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

 

 

ALLEGATO V

OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

     SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO

 

     I. IMPORTO FORFETTARIO PER L'IMMISSIONE IN DEPOSITO

     a) Movimenti fisici dei cereali dal mezzo di trasporto all'arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o camera del deposito) primo trasbordo.

     b) pesatura;

     c) prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità.

 

     II. IMPORTO FORFETTARIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO

     a) affitto dei locali al prezzo contrattuale;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) misure di lotta contro i parassiti [quando non sono comprese nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)];

     e) eventuali spese di ventilazione [quando non sono comprese nella lettera a)].

 

     III. IMPORTO FORFETTARIO PER L'USCITA DAL DEPOSITO

     a) pesatura dei cereali;

     b) prelievo di campioni/analisi (se a carico dell'intervento);

     c) uscita fisica dal deposito e carico dei cereali sul primo mezzo di trasporto.

 

     SETTORE DELLO ZUCCHERO

 

     I. IMPORTO FORFETTARIO PER L'IMMISSIONE IN DEPOSITO

     a) movimentazione fisica dello zucchero dal mezzo di trasporto all'arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o locale di deposito) primo trasbordo;

     b) pesatura;

     c) prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità;

     d) condizionamento dello zucchero in sacchi (in caso di esecuzione di tale operazione).

 

     II. IMPORTO FORFETTARIO SUPPLEMENTARE PER IL TRASPORTO

     a) nolo per classe di distanza.

 

     III. IMPORTO FORFETTARIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO

     a) affitto dei locali al prezzo contrattuale;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) misure di lotta contro i parassiti [quando non sono comprese nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

 

     IV. IMPORTO FORFETTARIO PER L'USCITA DAL DEPOSITO

     a) pesatura;

     b) prelievo di campioni/analisi (se a carico dell'intervento);

     c) uscita fisica dal deposito e carico dello zucchero sul primo mezzo di trasporto.

 

     SETTORE DELLE CARNI BOVINE

 

     I. PRESA IN CONSEGNA, DISOSSAMENTO ED ENTRATA IN MAGAZZINO (CARNI DISOSSATE)

     a) controllo qualitativo delle carni non disossate;

     b) pesatura delle carni non disossate;

     c) manutenzione;

     d) costo del contratto di disossamento, comprendente:

     refrigerazione iniziale,

     trasporto dal centro d'intervento al laboratorio di sezionamento (tranne nel caso in cui il venditore consegni la merce al laboratorio medesimo),

     disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido,

     magazzinaggio provvisorio dei tagli; carico, trasporto e ricollocazione nel magazzino frigorifero del centro d'intervento,

     spese per materiali d'imballaggio: sacchi di polietilene, scatoloni, involucri di cotone («stockinettes»),

     valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura che vengono lasciati al laboratorio di sezionamento (entrate da detrarre dalle spese).

 

     II. MAGAZZINAGGIO

     a) affitto dei locali al prezzo contrattuale;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

 

     III. USCITA DAL MAGAZZINO

     a) pesatura;

     b) controllo della qualità (se a carico dell'intervento);

     c) movimenti delle carni bovine dal deposito frigorifero alla rampa del deposito in cui vengono immagazzinate.

 

     SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: BURRO

 

     I. PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

     a) movimenti fisici del burro dal mezzo di trasporto all'arrivo alla cella di conservazione;

     b) pesatura ed identificazione dei colli;

     c) prelievo di campioni/controllo della qualità;

     d) immissione nel magazzino frigorifero e congelamento;

     e) secondo prelievo di campioni/controllo qualitativo alla fine del periodo probatorio.

 

     II. MAGAZZINAGGIO

     a) affitto dei locali al prezzo contrattuale;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

 

     III. USCITA DAL MAGAZZINO

     a) pesatura, identificazione dei colli;

     b) movimenti del burro dalla cella frigorifera alla rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un contenitore, ovvero compreso il carico presso la rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un automezzo o un carro ferroviario.

 

     IV. ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

     Se l'etichettatura è obbligatoria a norma del regolamento (CE) adottato ai fini dello smercio dei prodotti.

 

     SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: LATTE SCREMATO IN POLVERE

 

     I. PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

     a) movimento del latte scremato in polvere dal mezzo di trasporto, all'arrivo, fino al locale di magazzinaggio;

     b) pesatura;

     c) prelievo di campioni/controllo della qualità;

     d) controllo della marcatura e dell'imballaggio.

 

     II. MAGAZZINAGGIO

     a) affitto dei locali al prezzo contrattuale;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

 

     III. USCITA DAL MAGAZZINO

     a) pesatura;

     b) prelievo di campioni/analisi della merce (se a carico dell'intervento);

     c) movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito e carico (escluso lo stivaggio) sul mezzo di trasporto, se questo è un automezzo o un carro ferroviario movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito se si tratta di un altro mezzo di trasporto, in particolare di un contenitore.

 

     IV. MARCATURA SPECIFICA

     Marcatura specifica dei sacchi di imballaggio in caso di vendita, mediante gara, del latte scremato in polvere da destinare a un uso specifico.

 

     SETTORE DELL'ALCOLE (REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999)

 

     I. PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

     a) verifica/controllo della quantità;

     b) prelievo di campioni/controllo della qualità;

     c) immissione nelle cisterne (tranne quando l'acquisto è effettuato senza movimento dell'alcole).

 

     II. MAGAZZINAGGIO

     a) prezzo contrattuale o affitto delle cisterne;

     b) spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

     c) regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

     d) inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

 

     III. USCITA DAL MAGAZZINO

     a) controllo della quantità;

     b) prelievo di campioni/analisi qualitativa (se a carico dell'intervento);

     c) carico sul veicolo o nella cisterna dell'acquirente.

 

 

ALLEGATO VI

IMPORTI FORFETTARI PER LA COMUNITÀ

in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

     I. Importi forfettari applicabili

     1. Gli importi forfettari uniformi per la Comunità sono determinati, per prodotto, sulla base dei costi reali più bassi rilevati nel corso di un periodo di riferimento che ha inizio il 1° ottobre dell'anno n e termine il 30 aprile dell'anno successivo.

     2. Per «costi reali rilevati» si intendono i costi reali per le operazioni materiali di cui all'allegato V effettuate nel periodo di riferimento e rilevati sulla base di una fatturazione individuale di dette operazioni o di un contratto firmato a esse relativo. Se, per un dato prodotto, esiste una giacenza nel periodo di riferimento ma non si sono registrate né entrate né uscite, possono essere utilizzati anche i riferimenti dei costi riportati nel contratto di ammasso per tale prodotto.

     3. Entro il 10 maggio al più tardi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i costi relativi alle operazioni di cui all'allegato V sostenuti durante il periodo di riferimento. Gli importi forfettari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti in euro sulla base della media ponderata dei costi reali rilevati nel periodo di riferimento in almeno quattro degli Stati membri aventi i costi reali più bassi per una data operazione materiale, purché corrispondano ad almeno il 33 % della scorta media totale del prodotto in questione nel periodo di riferimento. Altrimenti vengono inclusi nella ponderazione i costi reali di altri Stati membri, fino a raggiungere il tasso del 33 % dei quantitativi.

     4. Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi reali rilevati in detti Stati membri.

     5. Se per un prodotto in giacenza i costi reali dichiarati da uno Stato membro, che rientrano nel calcolo di cui al paragrafo 3, superano di due volte la media aritmetica dei costi reali dichiarati dagli altri Stati membri, i costi di detto Stato membro sono allineati a tale media aritmetica.

     6. I costi reali, considerati ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 sono ponderati in funzione dei quantitativi immagazzinati dagli Stati membri scelti.

     7. Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro i costi reali dichiarati sono convertiti in euro sulla base del tasso medio delle rispettive valute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

 

     II. Disposizioni particolari

     1. La fissazione degli importi forfettari può comportare una maggiorazione delle spese di uscita dal magazzino a condizione che lo Stato membro dichiari, per tutta la durata dell'esercizio contabile e per tutte le scorte di un prodotto, di rinunciare all'applicazione del limite di tolleranza corrispondente, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e fornisca garanzie sulla quantità.

     Tale dichiarazione è indirizzata alla Commissione, cui deve pervenire anteriormente al ricevimento della prima dichiarazione mensile delle spese dell'esercizio contabile considerato o, se il prodotto in questione non è in giacenza all'intervento all'inizio dell'esercizio contabile, al più tardi entro il mese successivo alla prima entrata di tale prodotto tra le scorte di intervento.

     La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando il prezzo d'intervento del prodotto considerato per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all'articolo 8, paragrafo 2.

     2. Per tutti i prodotti in giacenza, ad eccezione delle carni bovine, gli importi forfettari fissati per le spese di entrata e di uscita dai luoghi di magazzinaggio sono ridotti in assenza di movimenti fisici dei quantitativi interessati. La riduzione è calcolata dalla Commissione in modo proporzionale sulla base della riduzione degli importi forfettari fissati nella decisione adottata dalla Commissione per l'esercizio contabile precedente.

     3. La Commissione può mantenere gli importi forfettari fissati precedentemente per un prodotto, se durante l'esercizio contabile in corso non c'è stato ammasso pubblico o non ci sarà ammasso pubblico.

 

 

ALLEGATO VII

ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE

RELATIVE A TALUNI PRODOTTI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

 

     I. CEREALI

     Essiccazione

     Le spese supplementari di essiccazione, per abbassare il tasso di umidità al di sotto di quello indicato per la qualità tipo, sono considerate alla stregua di un'operazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), purché la necessità di questa operazione sia stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

     Ai fini del calcolo per il limite di tolleranza della conservazione non si tiene conto delle perdite di quantità risultanti dall'essiccazione.

 

     II. ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICA

     1. Valore dei quantitativi acquistati

     Per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda l'acquisto di alcole, gli organismi d'intervento devono detrarre dal prezzo di acquisto dell'alcole un importo equivalente all'aiuto al distillatore da contabilizzare nella voce di bilancio riservata alla distillazione. Il valore dell'alcole, una volta detratto l'aiuto, è contabilizzato per i quantitativi e i valori degli acquisti presi in consegna nel corso del periodo considerato (riga 004 della tabella 1). L'aiuto da detrarre è quello applicabile alla quantità d'alcole consegnata.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato X e dell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo da prendere in considerazione è quello da pagare al distillatore previa detrazione dell'aiuto di cui al punto 1 e non il prezzo d'intervento.

 

     III. CARNI BOVINE

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato X e dell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per le carni bovine disossate è il prezzo d'intervento cui si applica il coefficiente di 1,47.

 

 

ALLEGATO VIII

DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA

in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

 

     1. Se, per un dato prodotto, le previsioni in materia di prezzi di vendita dei prodotti giacenti all'intervento pubblico sono inferiori al prezzo di acquisto di tale prodotto, al momento dell'acquisto si applica una percentuale di deprezzamento detta «coefficiente k» che viene fissato per ogni prodotto all'inizio di ogni esercizio contabile.

     2. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio del prodotto in questione.

     3. La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto a una frazione di percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

     In questo caso la Commissione procede a un secondo deprezzamento alla fine di ciascun esercizio contabile, conformemente al metodo di cui al paragrafo 5.

     4. Nel caso dei deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, la Commissione fissa importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro entro il 20 ottobre di ogni anno.

     A tal fine il prezzo di vendita prevedibile dei prodotti in giacenza è confrontato al valore di riporto stimato per prodotto e per Stato membro. Le differenze tra i valori di riporto stimati e i prezzi di vendita prevedibili moltiplicati per i quantitativi in giacenza stimati a fine esercizio contabile forniscono gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.

     5. La stima dei quantitativi in ammasso pubblico e i valori di riporto per prodotto e per Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, è basata su una comunicazione degli Stati membri inviata alla Commissione al più tardi il 7 settembre dell'anno n+1, e relativa ai prodotti in giacenza al 30 settembre dello stesso anno, con le seguenti indicazioni:

     i quantitativi acquistati nel corso di un periodo compreso tra il 1° ottobre di un anno n al 31 agosto dell'anno n+1;

     i quantitativi in giacenza al 31 agosto dell'anno n+1;

     il valore in euro dei prodotti in giacenza al 31 agosto dell'anno n+1;

     le previsioni sui quantitativi in giacenza al 30 settembre dell'anno n+1;

     le stime sui quantitativi in acquistati tra il 1° e il 30 settembre dell'anno n+1;

     il valore in euro degli acquisti operati tra il 1° e il 30 settembre dell'anno n+1;

     6. I valori nelle valute nazionali, comunicati dagli Stati membri che non fanno parte della zona euro, ai fini del calcolo del deprezzamento di fine esercizio contabile sono convertiti in euro utilizzando i tassi applicabili al momento del calcolo degli importi globali del deprezzamento di fine esercizio contabile.

     7. La Commissione comunica gli importi globali del deprezzamento per prodotto a ciascuno Stato membro interessato per consentirgli di inserirli nell'ultima dichiarazione mensile delle spese al FEAGA per l'esercizio contabile in questione.

 

 

ALLEGATO IX

VALORE DELLE SCORTE DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE (ALCOLE MISTO)

 

     I costi risultanti dallo smercio dei prodotti della distillazione, di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui si fa carico il FEAGA, sono pari ai valori di acquisto dell'alcole previa detrazione:

     a) delle entrate derivanti dalla vendita dell'alcole;

     b) del controvalore delle perdite quantitative superiori al limite di tolleranza;

     c) del controvalore dei quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite identificabili;

     d) del controvalore delle quantità deteriorate a causa delle condizioni di magazzinaggio;

     e) del controvalore delle quantità sinistrate;

     f) delle garanzie acquisite nel quadro della normativa comunitaria;

     g) di altre entrate eventuali.

 

 

ALLEGATO X

VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

 

     Fatte salve le disposizioni particolari dell'allegato VII, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato nelle condizioni seguenti:

     a) quando sono superati i limiti di tolleranza relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di intervento applicabile a ciascun prodotto, secondo la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, maggiorato del 5 %.

     Per quanto concerne l'alcole, il prezzo di intervento è sostituito dal prezzo pagato al distillatore ridotto dell'importo dell'aiuto versatogli.

     b) quando, il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore di oltre il 105 % al prezzo di intervento di base, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.

     Il prezzo medio di mercato è determinato dallo Stato membro sulla base di informazioni che esso comunica regolarmente alla Commissione.

     Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando il prezzo di intervento devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell'esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito.

     c) quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito del trasferimento o al trasporto dei prodotti da un centro di intervento o da un luogo di magazzinaggio, designato dall'organismo pagatore, verso un altro luogo e la normativa comunitaria settoriale non stabilisce un valore specifico, il valore di tali quantitativi mancanti è determinato conformemente alla lettera a).

 

 

ALLEGATO XI

LIMITI DI TOLLERANZA

 

     1. I limiti di tolleranza, che coprono le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, sono fissati come segue per ciascun prodotto oggetto di una misura di ammasso pubblico:

     cereali 0,2 %

     risone granturco sorgo 0,4 %

     zucchero 0,1 %

     alcole 0,6 %

     latte scremato in polvere 0,0 %

     burro 0,0 %

     carni bovine 0,6 %.

     2. La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all'insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell'esercizio contabile.

     3. Il limite di tolleranza per le perdite di quantità ammesse per il magazzinaggio dei prodotti provenienti dalle distillazioni, di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, è quello previsto per i prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 39 di tale regolamento.

     4. I limiti di tolleranza di cui al paragrafo 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell'esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di tale esercizio.

     Tali tolleranze si applicano all'atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall'organismo pagatore.

     Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d'imballaggio previsto nelle condizioni di acquisto o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall'organismo pagatore.

     5. Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.

     6. I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2.

     7. I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati dalla Commissione.

 

 

ALLEGATO XII

VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

 

     1. Fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, un prodotto è considerato deteriorato se non presenta più le condizioni di qualità applicabili al momento dell'acquisto.

     2. Il valore dei quantitativi di prodotti deteriorati o distrutti è calcolato, secondo la natura delle cause, nelle condizioni seguenti:

     a) in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato VII, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per il prezzo di intervento [di base], in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %;

     b) in caso di calamità naturali, il valore dei quantitativi è determinato da una decisione specifica della Commissione, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, oppure secondo la procedura prevista all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto di ragione.

     c) in caso di cattive condizioni di conservazione, in particolare a causa dell'inadeguatezza delle condizioni di magazzinaggio, il valore del prodotto è contabilizzato conformemente alle lettere a) e b) dell'allegato X;

     d) in caso di magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore di contabilizzazione del prodotto è determinato al momento della messa in vendita dello stesso secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure, secondo la procedura prevista all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto di ragione, in base al prezzo di vendita.

     La decisione di vendita è adottata sollecitamente in base alla normativa settoriale applicabile per il prodotto considerato.

     Le entrate derivanti dalla vendita sono contabilizzate a titolo del mese di uscita del prodotto.

 

 

ALLEGATO XIII

REGOLE CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI

IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

 

     1. Fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, le spese di entrata, di uscita, di magazzinaggio e di finanziamento, già contabilizzate a titolo di ciascuno dei quantitativi rifiutati, sono detratte e contabilizzate separatamente alle condizioni seguenti:

     a) le spese di entrata e di uscita da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per i rispettivi importi forfettari in vigore nel mese di uscita;

     b) le spese di magazzinaggio da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l'entrata e l'uscita e per l'importo forfettario in vigore nel mese di uscita;

     c) le spese finanziarie da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l'entrata e l'uscita, detraendovi il numero di mesi del termine di pagamento in vigore all'entrata, per il tasso di finanziamento in vigore il mese di uscita diviso per dodici e per il valore contabile medio di riporto in vigore all'inizio dell'esercizio contabile o nel primo mese di dichiarazione nel caso in cui non esista valore contabile medio di riporto.

     2. I costi previsti al paragrafo 1 sono contabilizzati a titolo delle operazioni materiali del mese di uscita.

 

 

ALLEGATO XIV

MODELLO DI DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL'ORGANISMO PAGATORE

(Modello indicativo)

 

     RESOCONTO CONTABILE MENSILE

     (timbro e firma)

     Luogo e data:

     Nome:

 

 

ALLEGATO XV

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL'ORGANISMO PAGATORE

(Modello indicativo)

 

     RESOCONTO ANNUALE DELLE SCORTE

     (timbro e firma)

     Luogo e data:

     Nome:

 

 

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente regolamento

-

Articolo 1

 

 

 

 

Regolamento (CEE) n. 411/88

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato IV, punto II, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato IV, punto II, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato IV, punto II, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato IV, punto II, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato IV, punto III, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Allegato IV, punto III, paragrafo 2

Articolo 3

Allegato IV, punto I, paragrafo 1

Articolo 4

Allegato IV, punto I, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Allegato

Appendice all'allegato IV

 

 

Regolamento (CEE) n. 1643/89

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato VI, punto I, paragrafo 1

Articolo 1 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2

Allegato VI, punto I, paragrafi 2-6

Articolo 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Allegato

Allegato V

 

 

Regolamento (CEE) n. 2734/89

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato IX

Articolo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3

Allegato XI, paragrafo 3

Articolo 4

 

 

Regolamento (CEE) n. 3492/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato XI, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Allegato XI, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 4

Allegato XI, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 4

Allegato XII, punto 1

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegato, punto A

Articolo 4

Allegato, punto B, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1

Allegato, punto B, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Regolamento (CEE) n. 3597/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1-3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4

Allegato IV, punto III, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma

Allegato IV, punto II, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Allegato X

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato XII

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4

Allegato VI, punto II, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Allegato XIII

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 11

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 12

Allegato

Allegato VII

 

 

Regolamento (CEE) n. 147/91

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato XI, paragrafi 4 e 5

Articolo 2

Allegato XI, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

 

 

Regolamento (CEE) n. 2148/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 2 e 3, lettere a) e b) |

Articolo 2

Allegato II, punto III, paragrafo 1

Articolo 3

Allegato II, punto II, paragrafo 2

Articolo 4

Allegato I, punto A. I

Articolo 5

Allegato I, punto A. II

Articolo 6

Allegato II, punto II

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 8

Allegato II, punto IV

Articolo 9

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I

Allegato XIV

Allegato II

Allegato XV

Allegato III

Allegato II, punto B