§ 1.4.68 – Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2808.
Regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:22/12/1998
Numero:2808


Sommario
Art. 1.      Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla BCE prima della data in cui interviene il fatto generatore
Art. 2.      Per i prezzi e gli importi fissati in euro dalla normativa comunitaria e da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della [...]
Art. 3.      1. Per i prezzi o, fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo, per gli importi ad essi relativi
Art. 4.      1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° ottobre dell’anno per il quale è [...]
Art. 5.      1. Per le spese di trasporto, di trasformazione o - fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 di magazzinaggio nonché per gli importi assegnati per studi o azioni promozionali, stabiliti mediante [...]
Art. 6.      1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98
Art. 7.      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 9
Art. 8.      1. L'importo dell'aiuto compensativo concesso al beneficiario dev'essere rapportato alle dimensioni dell'azienda durante un dato periodo, stabilito caso per caso attenendosi ai criteri di cui [...]
Art. 9.      1. Qualora l'importo principale dell'aiuto compensativo da concedere per una rata annuale, diviso per il numero di aziende agricole che si prevede saranno interessate dovesse risultare inferiore [...]
Art. 10.      1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98
Art. 11.      1. La domanda di autorizzazione per la concessione dell'aiuto compensativo di cui ai titoli II e III deve essere presentata dallo Stato membro alla Commissione prima della fine del terzo mese [...]
Art. 12.      1. Il pagamento ad un unico beneficiario dell'importo di una stessa rata dell'aiuto compensativo non può essere effettuato nel corso dell'esercizio finanziario durante il quale si è proceduto al [...]
Art. 13.      Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di aiuto compensativo, con indicazioni dettagliate sugli importi versati. La prima di [...]
Art. 14.      Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamenti comunitario del [...]
Art. 15.      1. La percentuale di sensibilità di una rivalutazione sensibile e la riduzione del tasso di cambio sono espresse con tre decimali, arrotondando il terzo decimale. La media annua del tasso di [...]
Art. 16.      I regolamenti (CEE) n. 1068/93 e (CE) n. 805/97 sono abrogati
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.4.68 – Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2808.

Regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo.

(G.U.C.E. 24 dicembre 1998, n. L 349).

 

TITOLO I

Tasso di cambio e fatti generatori

 

Art. 1.

     Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla BCE prima della data in cui interviene il fatto generatore.

 

     Art. 2.

     Per i prezzi e gli importi fissati in euro dalla normativa comunitaria e da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana.

 

     Art. 3.

     1. Per i prezzi o, fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo, per gli importi ad essi relativi,

     - fissati in euro dalla normativa comunitaria oppure

     - stabiliti in euro in sede di gara, il fatto generatore del tasso di cambio:

     - per gli acquisti o le vendite, è costituito dalla presa in consegna della partita di prodotti di cui trattasi da parte dell'acquirente, ovvero dalla data in cui l'acquirente effettua il trasferimento dell'inizio del pagamento, ove essa sia precedente,

     - per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo, interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro [1].

Ai sensi del presente regolamento, per gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento, la presa in consegna corrisponde all'inizio della fornitura fisica della partita di cui trattasi ovvero, in mancanza di movimento fisico, all'accettazione provvisoria dell'offerta del venditore.

     2. Per gli aiuti concessi per quantitativo di prodotto commercializzato nonché per quelli concessi per quantitativo di prodotto da utilizzare in maniera specifica, il fatto generatore del tasso di cambio è costituito dal primo atto che:

     - è tale da garantire che ai prodotti di cui trattasi è riservata una destinazione conforme e costituisce una condizione obbligatoria per la concessione dell'aiuto e

     - interviene a decorrere dalla data in cui il pertinente operatore prende in consegna tali prodotti e, se del caso, prima della data della loro utilizzazione specifica.

     3. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto, previsto a titolo di uno stesso contratto.

 

     Art. 4.

     1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° ottobre dell’anno per il quale è erogato l’aiuto [2].

     2. Per gli importi a vocazione strutturale o ambientale, concessi in particolare per la protezione dell'ambiente, il pensionamento anticipato o le operazioni di imboschimento, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1 gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

     Tuttavia, qualora conformemente alla normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, le rate annuali sono convertite mediante il tasso di cambio applicabile il 1 gennaio dell'anno per il quale è corrisposta la rata rispettiva.

     3. Il tasso di cambio da utilizzare per l’applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore [3].

 

     Art. 5.

     1. Per le spese di trasporto, di trasformazione o - fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 di magazzinaggio nonché per gli importi assegnati per studi o azioni promozionali, stabiliti mediante gara, il fatto generatore del tasso di cambio interviene l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

     2. Per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi o offerte, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il giorno in riferimento al quale viene rilevato l'importo, il prezzo o l'offerta.

     3. Per gli anticipi:

     a) il fatto generatore del tasso di cambio:

     - è quello applicabile per il prezzo o l'importo oggetto dell'anticipo, nel caso in cui al momento del pagamento dell'anticipo tale fatto generatore sia già intervenuto, oppure

     - interviene il giorno della fissazione in euro dell'anticipo o - in mancanza di tale fissazione - il giorno del pagamento dell'anticipo, negli altri casi;

     b) il fatto generatore del tasso di cambio si applica fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

     4. Il fatto generatore del tasso di cambio per le cauzioni, relativamente a ciascuna operazione particolare:

     - per quanto riguarda gli anticipi, è quello definito per l'importo dell'anticipo qualora, al momento del pagamento della cauzione, esso sia già intervenuto,

     - per quanto riguarda le offerte presentate nell'ambito di gare, interviene il giorno della presentazione dell'offerta,

     - per quanto riguarda l'esecuzione delle offerte, interviene alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

     - negli altri casi, interviene alla decorrenza degli effetti della cauzione.

 

TITOLO II

Compensazioni relative a rivalutazioni sensibili

 

     Art. 6.

     1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98.

     2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

 

     Art. 7.

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 9:

     a) uno Stato membro può erogare un aiuto compensativo esclusivamente mediante versamenti ai beneficiari, senza condizioni di utilizzazione, e

     b) l'aiuto compensativo può essere concesso esclusivamente ad aziende agricole; lo Stato membro interessato precisa, in base a criteri oggettivi, la definizione di «azienda agricola».

     2. L'importo massimo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale in base alla media del tasso di cambio dell'anno per il quale è stata constatata una rivalutazione sensibile.

 

     Art. 8.

     1. L'importo dell'aiuto compensativo concesso al beneficiario dev'essere rapportato alle dimensioni dell'azienda durante un dato periodo, stabilito caso per caso attenendosi ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98.

     Per determinare le dimensioni di un'azienda si tiene conto esclusivamente delle produzioni interessate dalle disposizioni di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato del regolamento in parola.

     Gli Stati membri possono imporre una dimensione aziendale minima limitatamente alle esigenze di una più agevole gestione dell'aiuto compensativo.

     2. L'aiuto compensativo deve in tutti i casi essere compatibile con gli impegni internazionali della Comunità.

 

     Art. 9.

     1. Qualora l'importo principale dell'aiuto compensativo da concedere per una rata annuale, diviso per il numero di aziende agricole che si prevede saranno interessate dovesse risultare inferiore a 400 euro, esso può essere erogato sotto forma di misure concernenti l'economia agraria

     - di carattere collettivo e d'interesse generale, oppure

     - per le quali la normativa comunitaria consente agli Stati membri di concedere un aiuto nazionale, entro i limiti quantitativi ammessi dalla politica degli aiuti di Stato.

     2. Per beneficiare del finanziamento comunitario, le misure devono risultare integrative, per la loro natura o per la loro intensità, di quelle che lo Stato membro avrebbe introdotto in assenza dell'aiuto e non possono avvalersi di altre sovvenzioni comunitarie.

 

TITOLO III

Compensazioni relative a riduzioni dei tassi

di cambio applicati agli aiuti diretti

 

     Art. 10.

     1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

     2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98. Qualora per gli importi di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato fissato un importo in moneta nazionale inferiore al massimale, non si considera come riduzione una diminuzione del massimale che non abbia incidenze sull'importo fissato.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98, gli importi a vocazione strutturale o ambientale diversi da

     - un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure

     - da un premio compensativo per pecora o per capra,

     sono quelli che formano oggetto di un finanziamento del FEAOG, sezione «orientamento» o dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, oppure quelli fissati dai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 o (CEE) n. 2080/92 del Consiglio oppure ancora quelli previsti ai capitoli II, IV, V, VI e VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999. [4]

     4. Gli aiuti compensativi sono attribuiti per il periodo annuale che precede l'applicazione del tasso di cambio ridotto.

     5. Uno Stato membro può concedere un aiuto compensativo esclusivamente mediante versamenti complementari ai beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98. Esso non può stabilire condizioni per l'utilizzazione di tali versamenti.

     6. L'importo massimo dell'aiuto è convertito con il tasso di cambio che dà diritto a tale importo.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 11.

     1. La domanda di autorizzazione per la concessione dell'aiuto compensativo di cui ai titoli II e III deve essere presentata dallo Stato membro alla Commissione prima della fine del terzo mese successivo a quello della rivalutazione sensibile o della riduzione in causa. La domanda deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di accertare la compatibilità di cui al paragrafo 2.

     2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato e alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione accerta la compatibilità delle domande di aiuto con la vigente normativa in materia di compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili e alle riduzioni.

     3. L'importo totale dell'aiuto compensativo deve essere concesso proporzionalmente alle perdite subite da ogni settore nello Stato membro interessato. Nell'ambito di un determinato settore, le modalità di erogazione dell'aiuto non possono alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria al comune interesse.

     4. Per approvare l'aiuto compensativo, la Commissione dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda completa di cui al paragrafo 1. Se la Commissione non esprime un parere entro tale termine, le previste misure possono essere attuate, a condizione che lo Stato membro ne abbia dato preventiva notifica alla Commissione.

     5. Lo Stato membro che intenda concedere un aiuto compensativo deve adottare le necessarie misure nazionali entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione, ovvero della propria preventiva notifica di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 12.

     1. Il pagamento ad un unico beneficiario dell'importo di una stessa rata dell'aiuto compensativo non può essere effettuato nel corso dell'esercizio finanziario durante il quale si è proceduto al pagamento di una somma corrispondente ad un'altra rata.

     2. Il pagamento dell'importo della prima rata di un aiuto compensativo di cui

     - al titolo II, è effettuato entro il termine di un anno dalla data della rivalutazione sensibile che dà diritto all'aiuto,

     - al titolo III, è effettuato entro un periodo che inizia alla data in cui si verifica il fatto generatore e termina dopo

     - diciotto mesi, nel caso dei beneficiari di un premio per i bovini,

     - dodici mesi, nel caso dei beneficiari di un importo a vocazione strutturale o ambientale, e

     - nove mesi, nel caso dei beneficiari degli altri aiuti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98.

     3. I termini menzionati all'articolo 11, paragrafi 1 e 5, nonché al paragrafo 2 del presente articolo possono essere modificati dalla Commissione su domanda degli Stati membri debitamente motivata.

     4. La Commissione dispone di un termine di due mesi per approvare le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2799/98, a decorrere dalla data di ricevimento di tali misure previste da uno Stato membro non partecipante. Qualora la Commissione non esprima un parere entro tale periodo, le misure in oggetto possono essere attuate a condizione che lo Stato membro ne abbia dato preventivamente notifica alla Commissione.

 

     Art. 13.

     Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di aiuto compensativo, con indicazioni dettagliate sugli importi versati. La prima di tali relazioni dev'essere presentata entro diciotto mesi dalla decisione, ovvero dalla notifica dello Stato membro di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

 

     Art. 14.

     Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamenti comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in euro.

 

     Art. 15.

     1. La percentuale di sensibilità di una rivalutazione sensibile e la riduzione del tasso di cambio sono espresse con tre decimali, arrotondando il terzo decimale. La media annua del tasso di cambio è fissata con sei cifre significative, arrotondando la sesta cifra.

     2. Ai sensi del presente regolamento per cifre significative si intendono:

     - tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1, oppure

     - tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5, lasciandola immutata negli altri casi.

 

     Art. 16.

     I regolamenti (CEE) n. 1068/93 e (CE) n. 805/97 sono abrogati.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.


[1] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/1999.

[2] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1250/2004 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1044/2005.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/1999, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2003 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1044/2005.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2452/2000.