§ 1.4.f9 - Regolamento 31 luglio 2009, n. 697.
Regolamento (CE) n. 697/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:31/07/2009
Numero:697


Sommario
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5
Art. 2. In deroga all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1913/2006 modificato dal presente regolamento, per il periodo dal 1 agosto 2009 al 31 luglio 2010, il fatto generatore previsto in tale articolo è [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.4.f9 - Regolamento 31 luglio 2009, n. 697.

Regolamento (CE) n. 697/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del programma Frutta nelle scuole e che deroga a tale regolamento

(G.U.U.E. 1 agosto 2009, n. L 201)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro [1], in particolare l’articolo 9,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2] e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [3], entrambi modificati dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio [4], istituiscono un programma "Frutta nelle scuole" cofinanziato dalla Comunità.

 

(2) Gli stanziamenti dell’aiuto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma "Frutta nelle scuole" [5], sono espressi in euro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore dei tassi di cambio delle divise degli Stati membri che non hanno adottato l’euro.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione [6] prevede i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nella legislazione comunitaria relativa all’attuazione della politica agricola comune. È opportuno prevedere fatti generatori che siano specificamente collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole". È necessario quindi prevedere uno specifico fatto generatore per il solo periodo dal 1 agosto 2009 al 31 luglio 2010.

 

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1913/2006.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5:

 

"Art. 5 bis. Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole"

Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione [], il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

 

     Art. 2.

In deroga all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1913/2006 modificato dal presente regolamento, per il periodo dal 1 agosto 2009 al 31 luglio 2010, il fatto generatore previsto in tale articolo è il 31 maggio 2009.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

 

[2] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

 

[3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[4] GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

 

[5] GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.

 

[6] GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

 

[] GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38."