Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 31/07/2009 |
Numero: | 697 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5 |
Art. 2. In deroga all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1913/2006 modificato dal presente regolamento, per il periodo dal 1 agosto 2009 al 31 luglio 2010, il fatto generatore previsto in tale articolo è [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.4.f9 - Regolamento 31 luglio 2009, n. 697.
Regolamento (CE) n. 697/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del programma Frutta nelle scuole e che deroga a tale regolamento
(G.U.U.E. 1 agosto 2009, n. L 201)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli stanziamenti dell’aiuto comunitario di cui al
(3) Il
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
"Art. 5 bis. Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma "Frutta nelle scuole"
Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del
In deroga all’articolo 5 bis del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[2] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
[3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[4] GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.
[5] GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.
[6] GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.
[] GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38."