Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 30/03/2004 |
Numero: | 594 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Organizzazioni di produttori. |
Art. 3. Fondi di esercizio. |
Art. 4. Interventi/ritiri/spese di trasporto, di cernita e di imballaggio. |
Art. 5. Regime del prezzo d'entrata. |
Art. 6. Restituzioni. |
Art. 7. Aiuto alla trasformazione dei pomodori, delle pesche, delle pere, dei fichi e delle prugne. |
Art. 8. Aiuto per le uve secche e i fichi secchi. |
Art. 9. Restituzioni. |
Art. 10. Aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
Art. 12. |
§ 1.4.714 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 594.
Regolamento (CE) n. 594/2004 della Commissione che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 ha istituito un nuovo regime agromonetario dal 1o gennaio 1999. Le modalità di applicazione di tale regime sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione. Quest'ultimo stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili in base ai criteri definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati. È quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(2) Il
(3) L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del
(4) L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/ 96 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire il livello massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro versata dai fondi di esercizio. Gli importi massimi di tale integrazione sono indicati nell'allegato II del
(5) Il punto 3 dell'allegato I del
(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro. È opportuno applicare tale disposizione non soltanto alle operazioni di ritiro effettuate in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, all'aiuto alle spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente quale è previsto, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'articolo 16, paragrafo 1, del
(7) L'articolo 2, paragrafo 3, del
(8) Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono applicarsi al calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94.
(9) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94 («metodo fattura»), è necessario convertire in euro il prezzo d'entrata della partita in questione. Per analogia con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98, i tassi di cambio applicabili devono essere quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
(10) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 fa parte del regime degli scambi con i paesi terzi instaurato dal titolo V del suddetto regolamento. Ad essa è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
(11) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 istituisce un regime di aiuto alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di pomodori, pesche e pere. Tale regime prevede la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori. Parimenti, l'articolo 6 bis del medesimo regolamento istituisce un regime di aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche. Tale regime prevede la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore. Visto il numero elevato di operatori, trasformatori o organizzazioni di produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/ 98, fissare il fatto generatore del tasso di cambio al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti. Occorre definire detta presa in consegna.
(12) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 al prezzo di acquisto delle uve secche e dei fichi secchi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
(13) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/ 96 prevede un aiuto all'ammasso di uve secche e di fichi secchi. Tale aiuto è concesso per ogni giorno di magazzinaggio effettivo. Per motivi pratici di ordine amministrativo e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, è opportuno determinare un fatto generatore mensile per la concessione di questo aiuto.
(14) Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono essere applicate al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente in euro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96.
(15) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98 per le cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96.
(16) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e la tassa all'esportazione di taluni prodotti contenenti zucchero addizionato di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento fanno parte del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo II del regolamento in questione. Ad esse è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
(17) Il regime istituito dal
(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DEFINIZIONI
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98.
2. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.
CAPITOLO II
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
Art. 2. Organizzazioni di produttori.
Per la conversione in euro del volume minimo di produzione commercializzabile fissato all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del
Art. 3. Fondi di esercizio.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, il tasso di cambio degli importi massimi dell'integrazione stabiliti nell'allegato II del
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo forfettario di cui al punto 3 dell'allegato I del
Art. 4. Interventi/ritiri/spese di trasporto, di cernita e di imballaggio.
1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'indennità comunitaria di ritiro stabilita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo l'operazione di ritiro.
2. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del
3. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di cernita e di imballaggio fissate all'articolo 17, paragrafo 1, del
Art. 5. Regime del prezzo d'entrata.
1. Per la conversione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 nella moneta nazionale di uno Stato membro non partecipante, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui viene rilevato il corso cui quest'ultimo si riferisce.
2. Per il calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio dei corsi rappresentativi è il giorno cui essi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio è quello in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
Art. 6. Restituzioni.
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98 si applica alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
CAPITOLO III
PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI
Art. 7. Aiuto alla trasformazione dei pomodori, delle pesche, delle pere, dei fichi e delle prugne.
1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda i pomodori, le pesche e le pere nonché all'aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.
Art. 8. Aiuto per le uve secche e i fichi secchi.
1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il giorno in cui i prodotti sono presi in consegna dall'organismo di ammasso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui cade il giorno per il quale è concesso l'aiuto.
3. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.
4. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo in euro delle cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno della presentazione dell'offerta o della domanda d'acquisto.
Art. 9. Restituzioni.
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e alla tassa all'esportazione di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
CAPITOLO IV
AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE
Art. 10. Aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi.
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la consegna dei prodotti all'industria di trasformazione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del
CAPITOLO V
ABROGAZIONE E DISPOSIZIONE FINALE
Art. 11. Entrata in vigore.
Il regolamento (CE) n. 293/98 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
Art. 12.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 293/98 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
— |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10, primo trattino |
— |
Articolo 10, secondo trattino |
Articolo 9 |
Articolo 10, terzo trattino |
— |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 11 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 12 |