§ 1.6.N37 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2236.
Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/12/2003
Numero:2236


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     


§ 1.6.N37 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2236. [1]

Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 339).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94. Esso va modificato al fine di tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1868/94 in forza del trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché in forza del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. Onde garantire la chiarezza e la certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 97/95 va pertanto abrogato e sostituito con un nuovo testo.

     (2) Per poter beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito del regime di contingentamento istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94, le fecolerie devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate.

     (3) È necessario precisare quali elementi devono essere contemplati dal contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare che vengano conclusi contratti per quantitativi che superino il sottocontingente attribuito alla fecoleria. Occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione, poiché si rischierebbe altrimenti di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola. Tuttavia, ove per motivi climatici la produzione di patate sulle superfici di cui al contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il tenore di fecola delle patate in questione sia maggiore del previsto, una fecoleria deve poter accettare dette patate purché paghi il prezzo minimo.

     (4) Le patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come destinate alla produzione di fecola di patate e non devono pertanto essere accettate dalle fecolerie. Qualora per motivi climatici si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano accettate patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % nel rispetto di determinate condizioni.

     (5) È necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di fecola e gli aiuti erogabili.

     (6) È necessario predisporre misure di controllo atte a garantire che solo la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento possa beneficiare dei premi. Al fine di proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 per tutte le patate. È pertanto necessario prevedere sanzioni qualora non sia stato pagato il prezzo minimo o qualora le fecolerie abbiano accettato forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione.

     (7) È necessario predisporre norme atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una fecoleria venga esportata senza beneficio della restituzione all'esportazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94. Occorre prevedere sanzioni in caso di infrazioni.

     (8) È necessario specificare che cosa accade al sottocontingente di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività.

     (9) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano controllare il funzionamento del regime di contingentamento. Occorre pertanto precisare le informazioni che le fecolerie sono tenute a comunicare allo Stato membro e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DEFINIZIONI — REGIME DEI CONTINGENTI

 

     Art. 1.

     Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     a) contingente: il contingente assegnato a ciascuno Stato membro in forza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1868/94;

     b) sottocontingente: la parte di contingente attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria;

     c) fecoleria: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato alla quale è attribuito il sottocontingente e che beneficia del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;

     d) produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte a titolo principale o dai propri membri, a proprio nome e per conto proprio, nell'ambito di un contratto di coltivazione concluso personalmente o a proprio nome;

     e) contratto di coltivazione: qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un gruppo di produttori, da un lato, e la fecoleria, dall'altro;

     f) patate: patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %;

     g) fecola non trasformata: la fecola di cui al codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione;

     h) fusione di fecolerie: l'accorpamento di due o più fecolerie in un'unica azienda;

     i) trasferimento di proprietà di una fecoleria: il trasferimento o l'assorbimento degli attivi di un'azienda cui è stato assegnato un sottocontingente a beneficio di una o più fecolerie;

     j) trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola: il passaggio della proprietà di un'unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola, a una o più aziende, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'azienda che trasferisce la proprietà;

     k) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive con un'azienda stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in questione, ove, in seguito all'entrata in vigore dell'affitto, l'azienda affittuaria possa essere considerata, per tutta la sua produzione, come un'unica fecoleria;

     l) aiuti per le patate da fecola: aiuti istituiti a beneficio degli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, i sottocontingenti assegnati vengono adeguati conseguentemente all'inizio della campagna successiva al superamento.

 

CAPITOLO II

REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

 

          Art. 3.

     1. Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi:

     a) il nome e l'indirizzo del produttore o dell'associazione dei produttori;

     b) il nome e l'indirizzo della fecoleria;

     c) le aree coltivate espresse in ettari, fino a due decimali, ed identificate conformemente al regolamento (CE) n. 2419/ 2001 della Commissione relativo al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

     d) l'indicazione del quantitativo, in tonnellate, di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria;

     e) l'indicazione del tenore di fecola delle patate previsto sulla base del tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;

     f) l'impegno della fecoleria a corrispondere al produttore il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94.

     2. Prima dell'inizio della campagna, entro una data che verrà fissata dallo Stato membro al fine di garantire i necessari controlli, ogni fecoleria trasmette all'autorità competente una distinta riassuntiva dei contratti indicando, per ciascun contratto, il numero di identificazione, il nome del produttore, le superfici coltivate ed il quantitativo di cui trattasi, espresso in equivalente fecola.

     3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve essere superiore al sottocontingente assegnato alla fecoleria.

     4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, superi quello contemplato dal contratto, la fecoleria può accettarne la consegna, a condizione che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94.

     5. Le fecolerie non possono prendere in consegna patate che non formino oggetto di un contratto di coltivazione.

 

          Art. 4.

     1. La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna.

     2. Il peso delle patate e il relativo contenuto di fecola vengono determinati, conformemente agli articoli 5 e 7, al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

 

          Art. 5.

     1. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso la pesatura comparata del mezzo di trasporto carico e vuoto.

     2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/ 2003.

     3. Il tenore di fecola delle partite accettate non deve essere inferiore al 13 %.

     La fecoleria può tuttavia accettare delle partite di patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % purché la quantità di fecola che può essere ottenuta da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente. In questo caso, il prezzo minimo da pagare equivale a quello applicabile nel caso in cui il tenore di fecola è pari al 13 %.

 

          Art. 6.

     Il tenore di fecola delle patate viene determinato in base al peso sott'acqua di 5 050 g di patate consegnate.

     Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

 

          Art. 7.

     1. Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/ 2003 ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente al loro sottocontingente. Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate la cui qualità non risulti sana, leale e mercantile né per la fecola ottenuta da patate con un tenore di fecola inferiore al 13 %, fatti salvi i casi in cui si applica il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 3.

     Qualora il tenore di fecola venga calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

     2. Qualora le partite consegnate contengano una quantità di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato (di seguito «le granaglie») pari o superiore al 25 %, il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve corrispondere è ridotto come segue:

 

Percentuale di granaglie

Riduzione percentuale

 

dal 25 al 30 %

 

10 %

 

dal 31 al 40 %

 

15 %

 

dal 41 al 50 %

 

20 %

 

     Le partite contenenti oltre il 50 % di granaglie sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

     La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

     3. Il rispetto del sottocontingente da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, in conformità ai parametri fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

 

          Art. 8.

     1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al produttore e conserva l'originale, che può essere eventualmente presentato all'organismo preposto al controllo dei premi.

     2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati di seguito, ove questi risultino dalle operazioni effettuate ai sensi degli articoli da 4 a 7:

     a) data di consegna;

     b) numero della fornitura;

     c) numero del contratto di coltivazione;

     d) nome e indirizzo del produttore di patate;

     e) peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso lo stabilimento o presso il relativo centro di presa in consegna;

     f) peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua;

     g) peso lordo della fornitura;

     h) riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio;

     i) riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità;

     j) percentuale di granaglie;

     k) peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie);

     l) tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua;

     m) prezzo unitario da pagare.

 

          Art. 9.

     La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati:

     a) denominazione sociale della fecoleria;

     b) nome e indirizzo del produttore di patate;

     c) numero del contratto di coltivazione;

     d) data e numero delle bollette di ricevuta;

     e) peso netto di ogni fornitura previe eventuali riduzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

     f) prezzo unitario per fornitura;

     g) importo totale da pagare al produttore;

     h) somme versate al produttore e data dei versamenti;

     i) firma e timbro del produttore di fecola.

 

CAPITOLO III

PAGAMENTI — SANZIONI

 

          Art. 10.

     1. Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti:

     — la fecola in questione è stata prodotta durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi,

     — il prezzo franco stabilimento corrisposto ai produttori per l'intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità utilizzato per la fabbricazione della fecola non era inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94,

     — le patate da cui è ottenuta la fecola di cui trattasi formano oggetto dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 3.

     2. Costituisce elemento di prova ai fini del paragrafo 1 la presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 9, completata dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria, il quale certifichi l'avvenuto pagamento.

     3. Lo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate corrisponde il premio alla fecoleria entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 11.

     1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre l'effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto del sottocontingente stabilito per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

     I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di produzione e riguardano almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

     2. Gli Stati membri notificano eventualmente a ciascuna fecoleria i quantitativi di fecola che superano il sottocontingente di quest'ultima.

     3. Qualora l'organismo competente accerti che la fecoleria non ha soddisfatto il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, questa viene esclusa in tutto o in parte, salvo caso di forza maggiore, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

     — se l'inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale di fecola prodotta dalla fecoleria, l'importo del premio da corrispondere viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata,

     — se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non viene concesso.

     4. Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il premio concesso per il sottocontingente è ridotto secondo le seguenti modalità:

     — se dal controllo risulta che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % del suo sottocontingente, dall'importo totale dei premi da corrispondere alla fecoleria per la campagna di cui trattasi viene sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata,

     — se il quantitativo non contemplato da contratti di coltivazione è superiore al limite di cui al primo trattino, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi; la fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

     5. Se, contrariamente all'articolo 5, paragrafo 3, la quantità di fecola che può essere prodotta dalle partite accettate che presentano un tenore di fecola inferiore al 13 %:

     — supera l'1 % del sottocontingente della fecoleria, non è concesso alcun premio per la quantità eccedentaria; dal premio concesso per il sottocontingente viene inoltre sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata,

     — supera l'11 % del sottocontingente della fecoleria, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi; la fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

     6. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

 

          Art. 12.

     1. L'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 si considera effettuata quando:

     a) l'organismo competente dello Stato membro di produzione, indipendentemente dallo Stato membro di esportazione della fecola, ha ricevuto la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

     b) lo Stato membro di esportazione ha accettato la relativa dichiarazione di esportazione prima del 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta;

     c) la fecola di cui trattasi ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);

     d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

     Salvo casi di forza maggiore, ove i requisiti di cui al primo comma non vengano soddisfatti nel loro insieme, il quantitativo di fecola che supera il sottocontingente è considerato come smerciato sul mercato interno.

     2. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

     Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

     3. Ai fini del presente regolamento, non possono essere invocate le disposizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione.

 

          Art. 13.

     1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/ 2003 della Commissione, l'importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 23 EUR/t.

     2. La prova che la fecoleria ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, deve essere fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la stessa è stata prodotta.

     3. Detta prova viene fornita tramite la presentazione:

     a) di un titolo d’esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle diciture elencate nell’allegato, in deroga all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1518/95 della Commissione; [2]

     b) dei documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, necessari per lo svincolo della cauzione;

     c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola.

     4. Allorché la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell'esportazione in un silo, magazzino o serbatoio situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla fecoleria in questione, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere sottoposta ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

     Nel caso di cui al suddetto paragrafo, quando la fecola esce dal magazzino prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento ne forniscono la prova.

     Quando la fecola esce dal magazzino dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento forniscono una prova ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     La prova di cui al secondo e terzo comma deve attestare l'uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del primo comma.

 

          Art. 14.

     Qualora la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria venga immagazzinata sfusa e sottoposta al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, in aggiunta alle manipolazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, detta fecola può altresì essere mescolata, nello stesso deposito, con altre fecole afferenti alla stessa sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche, che soddisfino i requisiti per la corresponsione delle restituzioni all'esportazione e siano soggette alle modalità di cui al regolamento (CE) n. 800/1999 o al regolamento (CEE) n. 565/80.

 

          Art. 15.

     1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione o rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, lo Stato membro interessato riscuote un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata ed equivalente alla tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola al codice NC 1108 13 00 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, più una maggiorazione pari al 10 %.

     2. Anteriormente al 1° maggio successivo alla data del 1° gennaio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare alle fecolerie interessate.

     Detto importo totale è versato dalle fecolerie entro il 20 maggio dello stesso anno.

 

          Art. 16.

     1. In caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all'impresa risultante dalla fusione un sottocontingente pari alla somma dei sottocontingenti assegnati, prima della fusione, alle fecolerie partecipanti alla fusione.

     In caso di trasferimento di proprietà di una fecoleria, lo Stato membro assegna alla fecoleria cessionaria, per la produzione di fecola, il sottocontingente della fecoleria ceduta. Qualora vi siano più fecolerie cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse.

     In caso di trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente dell'azienda che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta il sottocontingente della fecoleria o delle fecolerie che acquistano lo stabilimento di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

     2. In caso di cessazione di attività di una fecoleria o di uno o più stabilimenti di una fecoleria in circostanze diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, lo Stato membro assegna i sottocontingenti interessati da detta cessazione di attività ad una o più fecolerie.

     3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una fecoleria, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente della fecoleria che dà in affitto lo stabilimento e attribuire la parte detratta all'azienda che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

     Se l'affitto termina prima della scadenza di cui all'articolo 1, lettera k), l'adeguamento del sottocontingente effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell'affitto.

     4. Qualora, in seguito all'applicazione del paragrafo 1, primo comma, gli stabilimenti di una o più fecolerie che hanno partecipato alla fusione interrompano la produzione, mettendo pertanto a serio repentaglio la continuità della produzione di patate destinante alla fabbricazione di fecola nella zona che aveva precedentemente fornito la o le imprese in questione, lo Stato membro può ordinare all'impresa risultante dalla fusione di restituire allo Stato stesso il sottocontingente inizialmente assegnato all'impresa i cui impianti hanno da allora interrotto la produzione. Lo Stato membro può riassegnare qualsiasi sottocontingente di cui al primo comma a qualsivoglia fecoleria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.

 

          Art. 17.

     Ove la cessazione dell'attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1° luglio e il 31 marzo dell'anno successivo, le misure di cui all'articolo 16 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo.

     Ove la cessazione dell'attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1° aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all'articolo 16 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.

 

CAPITOLO IV

NOTIFICAZIONI

 

          Art. 18.

     Entro il 30 aprile di ogni campagna, le fecolerie comunicano alle autorità competenti:

     — i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003,

     — i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/ 94.

 

          Art. 19.

     1. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     b) i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;

     c) i quantitativi e i sottocontingenti per le fecolerie che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 per la campagna in corso, nonché i sottocontingenti disponibili per la campagna successiva;

     d) i quantitativi destinati all'esportazione per i quali non è versata alcuna restituzione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94;

     e) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

     f) i quantitativi di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

     2. Nei casi in cui si applica l'articolo 16, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna, tutte le informazioni circostanziate ivi afferenti, unitamente agli elementi comprovanti il rispetto delle condizioni previste.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 20.

     Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 e il premio di cui all'articolo 5 dello stesso è il più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al giorno in cui la fecoleria ha ricevuto le patate.

 

          Art. 21.

     Il regolamento (CE) n. 97/95 è abrogato con effetto a partire dal 1° luglio 2004.

 

          Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

 

 

ALLEGATO [3]

Diciture di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

 

— In spagnolo: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

— In ceco: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

— In danese: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

— In tedesco: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

— In estone: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

— In greco: Προς εξαγωγήχωρίς επιστροφήσύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

— In inglese: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

— In francese: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

— In italiano: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

— In lettone: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

— In lituano: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

— In ungherese: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

— In maltese: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

— In olandese: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

— In polacco: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

— In portoghese: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

— In slovacco: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

— In sloveno: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

— In finlandese: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

— In svedese: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94

 


[1] Abrogato dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 571/2009.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 1950/2005.

[3] Allegato aggiunto dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 1950/2005.