§ 1.1.672 - Regolamento 11 dicembre 2000, n. 2707.
Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:11/12/2000
Numero:2707


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Beneficiari dell'aiuto
Art. 3.  Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili
Art. 4.  Importo dell'aiuto
Art. 5. 
Art. 6.  Condizioni generali per la concessione dell'aiuto
Art. 7.  Riconoscimento dei richiedenti
Art. 8.  Condizioni generali per il riconoscimento
Art. 9.  Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
Art. 10.  Sospensione e ritiro del riconoscimento
Art. 11.  Domanda di pagamento
Art. 12.  Pagamento dell'aiuto
Art. 13.  Versamento di anticipi
Art. 14.  Misure di controllo
Art. 15.  Comunicazioni
Art. 16.  Abrogazione
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 1.1.672 - Regolamento 11 dicembre 2000, n. 2707. [1]

Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

(G.U.U.E. 12 dicembre 2000, n. L 311).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97, relativo alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Alla luce del nuovo regime di aiuto comunitario e dell'esperienza acquisita, risulta necessario modificare e semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/97. Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla riformulazione di detto regolamento.

     (2) Per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto, si deve mirare in primo luogo alle scuole materne ed elementari, lasciando agli Stati membri la facoltà di includere o meno gli istituti d'istruzione secondaria. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno escludere il consumo dei prodotti in questione da parte degli allievi durante i soggiorni in colonie di vacanza.

     (3) L'uso di prodotti lattiero-caseari per la preparazione di pasti serviti agli allievi pone una serie di difficoltà in materia di controllo. Detto uso sembra inoltre un mezzo poco efficace per conseguire gli scopi del regime d'aiuto di cui trattasi. È pertanto opportuno limitare tale possibilità di distribuzione.

     (4) Nel redigere l'elenco dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto, deve essere data la priorità a taluni prodotti di base il cui consumo è essenziale per l'equilibrio del mercato. Inoltre, per rispettare le diverse abitudini dei consumatori nella Comunità, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di includere anche prodotti lattiero-caseari scremati e taluni formaggi.

     (5) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000, fissa un nuovo importo dell'aiuto per il latte intero, pari al 75 % del prezzo indicativo, e prevede che l'importo per gli altri prodotti lattiero-caseari sia determinato in funzione dei rispettivi componenti. Occorre quindi definire l'importo degli aiuti per i vari prodotti sulla base di tali regole.

     (6) Circa il pagamento dell'aiuto, occorre precisare le condizioni a carico degli aventi diritto, le formalità richieste per la presentazione della domanda, le verifiche da parte delle autorità competenti e le modalità di pagamento. È opportuno che la gestione degli aiuti e il controllo del regime siano basati sul sistema del riconoscimento degli aventi diritto. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno favorire l'accentramento delle domande di aiuto presso apposite organizzazioni, che presenterebbero una richiesta unica a nome di più istituti scolastici.

     (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'aiuto è limitato ad una quantità di 0,25 litro equivalente latte al giorno per allievo. È opportuno precisare i valori in equivalente latte per i vari prodotti.

     (8) Devono essere stabilite le modalità di controllo del regime di aiuto, in particolare al fine di garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo a carico dei beneficiari e che i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati non siano sviati dalla destinazione prevista.

     (9) Tenuto conto della data di applicazione del nuovo importo dell'aiuto e per consentire alle autorità competenti di prepararsi a recepire le nuove disposizioni, il presente regolamento dovrebbe avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (di seguito denominato "l'aiuto").

 

     Art. 2. Beneficiari dell'aiuto

     1. Sono beneficiari dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico appartenente ad una delle seguenti categorie:

     a) scuole materne o altri istituti d'istruzione prescolare amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro;

     b) scuole elementari;

     c) scuole secondarie, se lo Stato membro decide di includerle nel regime applicato nel proprio territorio.

     2. I beneficiari di cui al paragrafo 1 beneficiano dell’aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è confermato dall’autorità didattica o dall’istituto scolastico. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall’autorità didattica. [2]

     3. La concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno scritto dell'istituto scolastico o, se del caso, dell'amministrazione responsabile, assunto nei confronti dell'autorità competente, di non utilizzare i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi.

     Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, la Commissione può autorizzare detto Stato membro a derogare alle disposizioni del primo comma.

 

     Art. 3. Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili

     1. Gli Stati membri versano l’aiuto per i prodotti delle categorie I e V dell’allegato I. [3]

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l’aiuto per i prodotti delle categorie II, III, IV e delle categorie da VI a XII dell’allegato I. [4]

     3. Per i dipartimenti francesi d'oltremare, il latte al cacao o aromatizzato di cui all'allegato può essere latte ricostituito.

     4. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a VII. [5]

     5. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio sono assimilati, secondo i casi, al latte intero, al latte parzialmente scremato o al latte scremato.

     6. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all’allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva. [6]

 

     Art. 4. Importo dell'aiuto

     1. Per i periodi dal 1º maggio 2004 al 30 giugno 2004, dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005, dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006, dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1º luglio 2007 in poi, l’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II del presente regolamento. [7]

     2. In deroga al paragrafo 1, se l'aiuto è superiore al prezzo di vendita praticato dal fornitore al lordo dell'aiuto stesso, quest'ultimo viene ridotto nella misura necessaria a garantire che non superi il prezzo del prodotto in questione.

     3. In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

     Tuttavia, per l’anno scolastico 2005/2006, l’importo applicabile il 1° giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio. [8]

     4. Qualora i quantitativi ceduti siano espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.

 

     Art. 5. [9]

     1. Ai fini dell’applicazione della quantità massima di 0,25 litri di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all’aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l’aiuto e del numero di allievi iscritti nell’istituto scolastico interessato o, se si applica l’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), delle iscrizioni presso il richiedente.

     2. Per i prodotti delle categorie da VIII a XII dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

     a) 100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 300 kg di latte intero;

     b) 100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 765 kg di latte intero;

     c) 100 kg di prodotti della categoria X sono equiparati a 850 kg di latte intero;

     d) 100 kg di prodotti della categoria XI sono equiparati a 935 kg di latte intero;

     e) 100 kg di prodotti della categoria XII sono equiparati a 750 kg di latte intero.

 

     Art. 6. Condizioni generali per la concessione dell'aiuto

     1. L'aiuto è concesso a un richiedente riconosciuto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, per la fornitura di prodotti ottenuti nella Comunità e indicati nell'allegato, acquistati nello Stato membro in cui si trova l'istituto scolastico.

     2. Il richiedente può essere:

     a) l'istituto scolastico;

     b) l'amministrazione responsabile, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza;

     c) se lo Stato membro lo prevede, il fornitore dei prodotti;

     d) se lo Stato membro lo prevede, un'organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o amministrazioni responsabili.

 

     Art. 7. Riconoscimento dei richiedenti

     Il richiedente dell'aiuto deve essere riconosciuto all'uopo dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti lattiero-caseari.

 

     Art. 8. Condizioni generali per il riconoscimento

     Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:

     a) distribuire i prodotti lattiero-caseari ad uso esclusivo degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto;

     b) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, qualora venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati ceduti ai beneficiari di cui all'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati conformemente all'articolo 5;

     c) tenere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;

     d) permettere che siano effettuate ispezioni in loco.

 

     Art. 9. Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti

     1. Quando l'aiuto è chiesto dal fornitore, oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del fornitore:

     a) tenere una contabilità dalla quale risulti chiaramente il nome del fabbricante dei prodotti lattiero-caseari, i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle amministrazioni responsabili e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro venduti o ceduti;

     b) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'organismo competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità.

     2. Quando l'aiuto è chiesto da un'organizzazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti dell'organizzazione in parola:

     a) tenere una contabilità dalla quale risulti chiaramente il nome del fabbricante o del fornitore dei prodotti lattiero-caseari, i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle amministrazioni responsabili e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro venduti o ceduti;

     b) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'organismo competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità.

 

     Art. 10. Sospensione e ritiro del riconoscimento

     Qualora si constati che un richiedente sia venuto meno ad uno degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da 1 a 12 mesi o ritirato definitivamente, a seconda della gravità dell'inadempienza.

     Le misure di cui al primo comma non si applicano in caso di forza maggiore o quando lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima.

     In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi sei mesi.

 

     Art. 11. Domanda di pagamento

     1. La domanda di pagamento dell'aiuto è inoltrata secondo le modalità prescritte dall'autorità competente dello Stato membro interessato e reca almeno le seguenti indicazioni:

     a) i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria di prodotti;

     b) il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'amministrazione responsabile.

     2. Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Le domande si riferiscono ad un periodo compreso tra un mese e sette mesi, in funzione dell'importo richiesto.

     3. Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al periodo cui si riferisce la domanda stessa.

     Ove tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

     a) 5 % dell'importo se il superamento è inferiore a 1 mese;

     b) 10 % dell'importo negli altri casi.

     4. Gli importi indicati nella domanda di pagamento devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione delle autorità competenti. Le fatture indicano separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti menzionati nell'allegato e sono quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.

 

     Art. 12. Pagamento dell'aiuto

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, l'aiuto viene pagato al fornitore soltanto:

     a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati; oppure

     b) in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure

     c) se lo Stato membro lo autorizza, su presentazione dell'estratto conto del fornitore sul quale sono accreditate, ad esclusione di qualsiasi altra operazione, le forniture dei quantitativi consegnati nell'ambito del presente regolamento.

     2. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dalle autorità competenti entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 3, salvo qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto.

     3. Gli Stati membri possono delegare alle autorità locali l'esecuzione del pagamento dell'aiuto e la gestione della misura di cui al presente regolamento.

     In alcuni casi, determinati dallo Stato membro, le autorità locali possono essere sostituite da un'associazione riconosciuta dallo Stato membro, della quale facciano parte gli istituti scolastici interessati.

 

     Art. 13. Versamento di anticipi

     1. Gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo di importo pari all'ammontare dell'aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'importo anticipato.

     2. Se la domanda di anticipo è presentata dal fornitore, l'autorità competente può versare l'anticipo in base ai quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1. Il fornitore trasmette, entro un mese dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto all'autorità competente, a meno che questa non rediga la relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

     3. Il pagamento definitivo dell'aiuto viene effettuato al più tardi alla fine del sesto mese successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.

 

     Art. 14. Misure di controllo

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

     A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l’allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all’allegato I distribuiti sul loro territorio. Gli Stati membri fissano i prezzi massimi all’inizio di ogni anno scolastico o, al più tardi, entro il 1º ottobre. In caso di distribuzione gratuita dei prodotti in questione, non occorre fissare i prezzi massimi. [10]

     A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l'allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all'allegato distribuiti sul loro territorio. Tali prezzi sono comunicati alla Commissione unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.

     2. Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

     Detti controlli implicano segnatamente la verifica delle fatture di consegna dei prodotti di cui all'allegato, nonché del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati.

     3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono completati da ispezioni materiali in loco per verificare segnatamente:

     a) L'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario e, in particolare, il rispetto dei prezzi massimi di cui al paragrafo 1;

     b) la contabilità di cui all'articolo 9;

     c) l'uso dei prodotti sovvenzionati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, specialmente in presenza di indizi circa un possibile impiego non autorizzato di tali prodotti;

     d) il prezzo pagato al fornitore per i prodotti, accertando in particolare che esso non sia inferiore all'aiuto corrisposto.

 

     Art. 15. Comunicazioni

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, le modalità di controllo stabilite per garantirne l'esecuzione.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) i quantitativi per i quali è stato versato l’aiuto nel corso dell’anno scolastico precedente e la quantità massima ammissibile; [11]

     b) un riepilogo delle azioni informative e promozionali sui prodotti lattiero-caseari eventualmente condotte nel quadro della distribuzione di prodotti sovvenzionati nelle scuole;

     c) I prezzi massimi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, fissati per l’anno scolastico in corso, unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione. [12]

 

     Art. 16. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 3392/93 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

     Le deroghe concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

     I riconoscimenti conferiti a nonna dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

 

ALLLEGATO [13]

Elenco dei prodotti sovvenzionabili

 

     Categoria I

     a) Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2597/97

b) Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria II

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 3%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Piimä/filmjölk o iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria III

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,5%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria IV

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,0%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria V

     a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2597/97

     b) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato di cui alla lettera a)

     c) Iogurt

     d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa non inferiore all’1,5%

 

     Categoria VI

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore all’1%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria VII

     a) Latte scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2597/97

     b) Latte scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte scremato di cui alla lettera a)

     d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa inferiore all’1,5%

 

     Categoria VIII

     Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%

 

     Categoria IX

     Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%

 

     Categoria X

     Formaggio “Grana Padano”

 

     Categoria XI

     Formaggio “Parmigiano Reggiano”

 

     Categoria XII

     Formaggio “Halloumi”

 

(1) Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

 

 

ALLEGATO II [14]

 

     A. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.5.2004 al 30.6.2004:

     a) € 23,24/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 21,82/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 20,41/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 19,00/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 17,58/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 16,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 13,34/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 69,72/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 177,79/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 197,54/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 217,29/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 174,30/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     B. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2004 al 30.6.2005:

     a) € 21,69/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 20,39/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 19,08/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 17,78/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 16,47/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 15,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 12,56/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 65,07/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 165,93/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 184,37/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 202,80/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 162,68/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     C. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2005 al 30.6.2006:

     a) € 20,16/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 18,95/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 17,76/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 16,57/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 15,39/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 14,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 11,78/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 63,48/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 161,87/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 179,86/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 197,85/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 158,70/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

    D. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2006 al 30.6.2007:

     a) € 18,61/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 17,52/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 16,43/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 15,34/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 14,25/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 13,16/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 10,97/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 55,83/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 142,37/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 158,19/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 174,00/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 139,58/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     E. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2007 in poi:

     a) € 18,15/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 17,12/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 16,10/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 15,07/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 14,04/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 13,01/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 10,96/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 54,45/100 kg per i prodotti della categoria VIII

    i) € 138,85/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 154,28/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 169,70/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 136,13/100 kg per i prodotti della categoria XII

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del Regolamento (CE) n. 657/2008, con le limitazioni di cui all'art. 19 dello stesso Regolamento.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[6] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[8] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004, già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 865/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 943/2006.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[12] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[13] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.

[14] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 816/2004.