§ 1.6.F12 - Regolamento 27 luglio 2000, n. 1673.
Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/07/2000
Numero:1673


Sommario
Art. 1.      1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi. [...]
Art. 2.      1. E’ istituito un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre.
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 5.      1. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione [...]
Art. 6.      Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
Art. 7.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, [...]
Art. 8.      Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, [...]
Art. 9.      Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In [...]
Art. 10.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali (in seguito denominato "comitato").
Art. 11.      Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.
Art. 13.      I regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 619/71, (CEE) n. 620/71, (CEE) n. 1172/71, (CEE) n. 1430/82 e (CEE) n. 2059/84 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2001.
Art. 14.      La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:
Art. 15.      1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte, in merito alle tendenze della produzione nei vari [...]
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F12 - Regolamento 27 luglio 2000, n. 1673.

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.

(G.U.C.E. 29 luglio 2000, n. L 193).

 

Art. 1.

     1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi. Essa disciplina i prodotti seguenti:

 

CODICE NC

DESCRIZIONE

5301

Lino greggio e preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino

(compresi i cascami di filato e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis Sativa L.) greggia e preparata, ma non filata;

stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filato e gli sfilacciati)

 

     2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

     a) “agricoltore”: l'agricoltore quale definito nell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [1];

     b) "primo trasformatore riconosciuto": la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e a quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino e di canapa.

     3. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dall'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [2].

 

TITOLO I

Mercato interno

 

     Art. 2.

     1. E’ istituito un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre.

     L'aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

     Tuttavia:

     a) nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l'agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell'interessato ad effettuare personalmente la trasformazione;

     b) nel caso in cui l'agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l'aiuto è concesso all'agricoltore.

     2. Non sarà versato alcun aiuto a favore di primi trasformatori riconosciuti o degli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per ottenere in tal modo un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime.

     3. L’importo dell’aiuto alla trasformazione, per tonnellata di fibre, è il seguente:

     a) per le fibre lunghe di lino:

     — 100 EUR per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

     — 160 EUR per le campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2007/2008,

     — 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009;

     b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi: 90 EUR per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2007/2008.

     Tuttavia, per le campagne da 2001/2002 a 2007/2008 lo Stato membro può, in funzione degli sbocchi tradizionali, decidere di concedere parimenti l’aiuto:

     — per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %,

     — per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

     Nei casi previsti al secondo comma, lo Stato membro concede l’aiuto per un quantitativo non superiore al quantitativo prodotto, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. [3]

     4. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell'aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o dell'impegno di cui al paragrafo 1.

     I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3.

     5. Su domanda del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull'aiuto in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

 

     Art. 3.

     1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 823tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

     — 13 800 tonnellate per il Belgio,

     — 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca

     — 300 tonnellate per la Germania,

     — 30 tonnellate per l'Estonia,

     — 50 tonnellate per la Spagna,

     — 55 800 tonnellate per la Francia,

     — 360 tonnellate per la Lettonia,

     — 2 263 tonnellate per la Lituania,

     — 4 800 tonnellate per I Paesi Bassi,

     — 150 tonnellate per l'Austria,

     — 924 tonnellate per la Polonia,

     — 50 tonnellate per il Portogallo,

     — 73 tonnellate per la Slovacchia,

     — 200 tonnellate per la Finlandia,

     — 50 tonnellate per la Svezia,

     — 50 tonnellate per il Regno Unito. [4]

     2. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 146 296 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

     a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

     — 10 350 tonnellate per il Belgio,

     — 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca

     — 12 800 tonnellate per la Germania,

     — 42 tonnellate per l'Estonia,

     — 20 000 tonnellate per la Spagna,

     — 61 350 tonnellate per la Francia,

     — 1 313 tonnellate per la Lettonia,

     — 3 463 tonnellate per la Lituania,

     — 2 061 tonnellate per l'Ungheria,

     — 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,

     — 2 500 tonnellate per l'Austria,

     — 462 tonnellate per la Polonia,

     — 1 750 tonnellate per il Portogallo,

     — 189 tonnellate per la Slovacchia,

     — 2 250 tonnellate per la Finlandia,

     — 2 250 tonnellate per la Svezia,

     — 12 100 tonnellate per il Regno Unito.

     Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.

     b) di 5.000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per ciascuna campagna di commercializzazione, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

     I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa non sono più applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. [5]

     3. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia viene raccolta. L'aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

     4. Gli Stati membri che lo desiderano possono trasferire tra loro, un'unica volta ed entro il 30 giugno 2001, una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti di cui al paragrafo 1° al paragrafo 2, se del caso adeguati a norma del paragrafo 5. In tal caso, essi notificano il trasferimento alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

     5. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 2 o viceversa.

     I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati in funzione di un'equivalenza di una tonnellata di fibra lunga di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

     Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo e del paragrafo 4.

 

     Art. 4. [6]

     Fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte in allegato e la cui produzione di paglia è oggetto

     - del contratto di compravendita o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché

     - di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe,

     è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto.

     L'importo dell'aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.

 

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

 

     Art. 5.

     1. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di agricoltura.

     2. Le importazioni di canapa in provenienza da paesi terzi sono subordinate al rilascio di un certificato, alle seguenti condizioni:

     - la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [7],

     - le sementi destinate alla semina di varietà di canapa, di cui al codice NC 1207 99 20, devono essere scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [8],

     - i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

     L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al primo e secondo trattino è soggetta a un sistema controllo che consenta di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Art. 6.

     Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 7.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure appropriate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o la minaccia di perturbazione.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono adottare misure cautelative.

     2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.

     3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata sottoposta.

     4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 8.

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In particolare, possono essere stabilite:

     - le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori,

     - le condizioni da rispettare, per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, da parte dei primi trasformatori riconosciuti,

     - le condizioni da rispettare, nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), da parte degli agricoltori,

     - i criteri da rispettare, da un lato, per le fibre lunghe di lino e, dall'altro, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa,

     - le modalità di calcolo dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma,

     - le condizioni per la concessione dell'aiuto e dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia,

     - le condizioni da rispettare per la determinazione dei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 4,

     - la ripartizione del quantitativo di 5.000 tonnellate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

     - le condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3, paragrafo 5,

     - le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare di cui all'articolo 4.

     Le misure possono inoltre riguardare qualsiasi misura di controllo necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi ed altre irregolarità.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali (in seguito denominato "comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 12. [9]

     [1. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dell'aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità sono fissati, entro il 31 ottobre 2000, secondo la procedura di cui dall'articolo 10, paragrafo 2.

     Questi importi sono determinati applicando agli importi in vigore per la campagna 1999/2000 un coefficiente pari al rapporto tra:

     - la spesa media per ettaro corrispondente a 88 milioni di EUR per l'insieme delle superfici risultanti dalle dichiarazioni di coltivazione e

     - la spesa media di 721 EUR per ettaro stimata per la campagna 1999/2000.

     Gli importi dell'aiuto per la campagna 2000/2001 non possono tuttavia superare quelli fissati per la campagna 1999/2000.

     2. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo da trattenere sull'aiuto per il lino destinato al finanziamento di misure a favore dell'utilizzo delle filacce di lino è fissato a 0 EUR per ettaro.

     3. La campagna di commercializzazione 2000/2001 termina il 30 giugno 2001.]

 

     Art. 13.

     I regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 619/71, (CEE) n. 620/71, (CEE) n. 1172/71, (CEE) n. 1430/82 e (CEE) n. 2059/84 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2001.

 

     Art. 14.

     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

     - le misure necessarie per agevolare la transizione dalle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 a quelle definite dal presente regolamento,

     - le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte, in merito alle tendenze della produzione nei vari Stati membri e all'impatto della riforma dell'organizzazione comune del mercato sugli sbocchi e la vitalità economica del settore. Essa tratterà parimenti il livello del tasso massimo di impurità e di canapuli o capecchi applicabile alle fibre corte di lino e alle fibre di canapa.

     La relazione servirà, se del caso, da base per una nuova ripartizione ed eventualmente per un aumento dei quantitativi nazionali garantiti. La Commissione terrà conto in particolare del livello di produzione, della capacità di trasformazione e degli sbocchi sul mercato.

     2. Nel 2005 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte.

     La relazione conterrà una valutazione dell'impatto dell'aiuto alla trasformazione in particolare sui seguenti aspetti:

     - situazione dei produttori per quanto concerne le superfici coltivate e i prezzi ottenuti,

     - tendenze dei mercati delle fibre tessili e sviluppo di nuovi prodotti,

     - industria di trasformazione.

     La relazione preciserà, tenuto conto della produzione alternativa, se l'industria è in grado di funzionare secondo gli orientamenti definiti. Essa tratterà parimenti la possibilità di perpetuare oltre la campagna 2005/2006 l'aiuto alla trasformazione per tonnellata di fibre corte di lino e di fibre di canapa e l'aiuto complementare per ettaro coltivato a lino di cui all'articolo 4.

     3. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di proposte, con sufficiente anticipo per consentire l’applicazione delle misure proposte nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009.

     Detta relazione valuta l’impatto dell’aiuto alla trasformazione sui produttori, sull’industria di trasformazione e sul mercato delle fibre tessili. Essa esamina altresì la possibilità di prorogare l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa e l’aiuto complementare oltre la campagna 2007/2008, nonché l’opportunità di integrare questo regime di aiuto nel quadro generale del sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. [10]

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli articoli da 1 a11 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

     I regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

 

 

ALLEGATO

 

Zone ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 4

ZONA I

 

     1. Il territorio dei Paesi Bassi.

     2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuw-poort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

 

ZONA II

     1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

     2. Le seguenti zone francesi:

     - il dipartimento del Nord,

     - gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

     - gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell'Aisne,

     - l'arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 151 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 151 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[3] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 393/2004 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 953/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Paragrafo già modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 953/2006.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 953/2006.

[7] Trattino così modificato dall’art. 151 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[8] Trattino sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2002 e così modificato dall’art. 151 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 953/2006.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 953/2006.