§ 1.6.874 – Regolamento 10 ottobre 1990, n. 2921.
Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/10/1990
Numero:2921


Sommario
Art. 1.      1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti
Art. 2.      1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato in caseina o in caseinati, di cui al paragrafo 2, è fissato a 0,00 EUR
Art. 3.      Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina e di caseinati debbono essere indicati
Art. 4.      1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto
Art. 5.      1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri svolgono controlli inopinati sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento; [...]
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 1.6.874 – Regolamento 10 ottobre 1990, n. 2921.

Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.

(G.U.C.E. 11 ottobre 1990, n. L 279).

 

Art. 1.

     1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:

     - sono stati fabbricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavata da latte prodotto nella Comunità;

     - rispondono ai requisiti di composizione di cui all'allegato I, II o III;

     - sono imballati conformemente al disposto dell'arti- colo 3.

     2. L'aiuto è versato sulla base di una domanda scritta presentata dal produttore di caseina o di caseinati all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati fabbricati la caseina e i caseinati. Nella domanda vengono indicati:

     i) il nome e l'indirizzo del produttore,

     ii) il quantitativo prodotto di caseina o di caseinati per il quale si chiede l'aiuto, con riferimento alla qualità di questi prodotti,

     iii) il numero delle partite di fabbricazione alle quali tale quantitativo si riferisce. [1]

     3. Ai fini del presente regolamento la partita di fabbricazione deve essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno. Tuttavia, qualora la produzione totale di caseina e di caseinati dello stabilimento di cui trattasi non abbia superato 1000 t nell'anno civile precedente, la partita di fabbricazione può essere composta da prodotti fabbricati durante la stessa settimana.

     4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     a) "Latte scremato": prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, senza alcuna aggiunta e che ha subito soltanto una parziale scrematura al fine di ridurre il suo tenore di materie grasse allo 0,10% al massimo.

     b) "Caseina greggia": prodotto non solubile in acqua, ottenuto a partire da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

     c) "Caseine": prodotto lavato e essiccato, non solubile in acqua, ottenuto a partire da caseina greggia o da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

     d) "Caseinati": prodotti ottenuti per essiccamento di caseina o di caseina greggia trattate con neutralizzanti. [2]

 

     Art. 2.

     1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato in caseina o in caseinati, di cui al paragrafo 2, è fissato a 0,00 EUR [3].

     2. Ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, si considera che:

     a) un chilogrammo di caseina acida definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato;

     b) un chilogrammo:

     - di caseinato definito nell'allegato I o

     - di caseina presamica definita nell'allegato I o

     - di caseina acida definita nell'allegato II è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato;

     c) un chilogrammo:

     - di caseina presamica definita nell'allegato II o

     - di caseinato definito nell'allegato II è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato;

     d) [4];

     d) un chilogrammo di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato [5].

     3. L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.

     4. [6].

 

     Art. 3.

     Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina e di caseinati debbono essere indicati:

     a) la denominazione del prodotto, nonché il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, oppure il tenore effettivo dei componenti di cui all'allegato I, II e III La denominazione da impiegare per i prodotti di cui all'allegato III è la seguente:

"Caseinati contenenti più del 5% e fino ad un massimo del 17% di proteine del latte diverse dalla caseina, precipitate simultaneamente e calcolate sul tenore totale di proteine del latte" [7];

     b) la dicitura «regolamento (CEE) n. 2921/90»;

     c) il numero della partita di fabbricazione.

 

     Art. 4.

     1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto:

     a) se tengono una contabilità mensile relativa alle quantità prodotte, consegnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari, compresa la caseina ed i caseinati,

     b) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall'organismo competente.

     2. Nella contabilità relativa ai quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), debbono figurare almeno i seguenti dati:

     a) entrate di latte e di crema,

     b) acquisti di caseina grezza,

     c) acquisti di caseina e di caseinati,

     d) data di fabbricazione e quantitativi prodotti di caseina e di caseinati, individuati con il riferimento al numero delle partite di fabbricazione,

     e) quantitativi degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati,

     f) data di vendita e quantitativi di caseina e di caseinati venduti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario,

     g) perdite, campioni, quantitativi resi e sostituiti di latte, prodotti lattiero-caseari, caseina e caseinati.

I dati sono comprovati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dalla contabilità di magazzino dell'impresa.

 

     Art. 5.

     1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri svolgono controlli inopinati sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento; occorre però garantire almeno un controllo ogni sette giorni di fabbricazione. Questi controlli comprendono il prelievo di campioni da ciascuna partita di fabbricazione e riguardano in particolare le modalità di fabbricazione, il quantitativo e la composizione delle caseine e dei caseinati prodotti.

     2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono periodicamente completati, in funzione dei quantitativi di caseine e di caseinati prodotti, da verifiche approfondite e da sondaggi, volti al raffronto fra i dati che figurano nella domanda di aiuti e la contabilità di cui all'articolo 4, da un lato, e gli opportuni documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti in magazzino, dall'altro.

Questi controlli debbono riguardare almeno il 25% del quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande di aiuti ed implicano che ciascuno stabilimento sia controllato almeno una volta per semestre

     3. Qualora si riscontrino:

     a) gravi irregolarità che riguardano almeno il 5% delle operazioni d'aiuto controllate,

     b) forti differenze rispetto alle attività precedenti del beneficiario, gli Stati membri intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.

     4. Gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente erogati, maggiorati degli interessi. I tassi d'interesse da applicarsi sono quelli fissati a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto.

     5. Salvi i casi di forza maggiore, se dal controllo risulta che l'aiuto richiesto o erogato è superiore all'aiuto effettivamente dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento:

     - l'aiuto è ridotto del 15% se la differenza è inferiore all'8% e del 50% se la differenza è compresa tra l'8% e il 20%. Qualora il pagamento sia già avvenuto, viene rimborsato un importo pari al 15% o al 50% dell'aiuto;

     - l'aiuto non viene concesso o dev'essere rimborsato se la differenza è superiore al 20%.

     6. Se dal controllo risulta che la differenza di cui al paragrafo 5 è dovuta ad una domanda redatta in modo incorretto, deliberatamente o per grave negligenza, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per sei mesi a decorrere dalla data di notifica dell'esclusione.

 

     Art. 6. [8]

     Il regolamento (CEE) n. 756/70 è abrogato.

     Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino del regolamento anzidetto sono svincolate non appena lo Stato membro abbia introdotto il regime di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 e rilasciato le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, per i quantitativi che, al 14 ottobre 1990, non siano ancora stati sottoposti alle destinazioni contemplate all'articolo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 756/70.

     Qualora i prodotti abbiano ricevuto le destinazioni di cui al secondo comma entro il 14 ottobre 1990, gli interessati ottengono lo svincolo delle cauzioni su presentazione, all'organismo competente, di una domanda accompagnata dai seguenti documenti giustificativi, recanti l'indicazione dei quantitativi precisi di caseina e di caseinati di cui trattasi e dei numeri delle correlative partite di fabbricazione:

     - in caso di esportazione: la prova che le caseine o i caseinati hanno lasciato il territorio doganale della Comunità;

     - in caso di consegna ad uno stabilimento che abbia sottoscritto l'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 756/70: copia del documento di trasporto e/o del buono di consegna e copia della fattura.

     L'organismo competente accoglie la domanda di cui al terzo comma soltanto se è corredata dell'impegno dell'interessato di versare all'organismo competente un importo pari a quello della cauzione svincolata qualora, da eventuali controlli che le autorità pubbliche fossero indotte ad effettuare nei dodici mesi successivi alla data della firma dall'impegno stesso, emergesse che le caseine o i caseinati di cui trattasi hanno avuto destinazione diversa da quella indicata nei documenti giustificativi presentati a norma del terzo comma.

     Per agevolare sotto il profilo amministrativo le operazioni di svincolo delle cauzioni, gli Stati membri cooperano, se necessario, per l'identificazione degli stabilimenti che hanno assunto l'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 756/70, stabiliti sul loro territorio.

     Su richiesta degli interessati, i termini di dodici mesi e di tre anni di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2220/85 possono essere prorogati rispettivamente a diciotto mesi e a quarantadue mesi.

 

     Art. 7. [9]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai quantitativi di caseina e caseinati fabbricati a decorrere dal 15 ottobre 1990, salve le disposizioni dell'articolo 6.

 

 

ALLEGATO I

Requisiti di composizione

 

     Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5% del tenore totale di proteine del latte.

 

     I. Caseina acida

     1. Tenore massimo d'acqua 12,00%

     2. Tenore massimo di materia grassa 1,75%

     3. Acidità libera massima espressa in acido lattico 0,30%

 

     II. Caseina presamica

     1. Tenore massimo d'acqua 12,00%

     2. Tenore massimo di materia grassa 1,00%

     3. Tenore minimo di ceneri 7,50%

 

     III. Caseinati

     1. Tenore massimo d'acqua 6,00%

     2. Tenore minimo di proteine del latte 88,00%

     3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri 6,00%

 

 

ALLEGATO II

Requisiti di composizione

 

     Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5% del tenore totale di proteine del latte.

 

 

 

Caseina acida

Caseina presamica

I. Caseine

 

 

1. Tenore massimo d'acqua

10,00%

8,00%

2. Tenore massimo di materia grassa

1,50%

1,00%

3. Acidità libera massima espressa in acido lattico

0,20%

-

4. Tenore minimo di ceneri

-

7,50%

5. Carica batterica totale (massima in 1g)

30000

30000

6. Tenore in coliformi (in 0,1 g)

assenza

assenza

7. Tenore in germi termofili (massimo in 1g)

5000

5000

 

 

     II. Caseinati

     1. Tenore massimo d'acqua: 6,00%

     2. Tenore minimo di proteine del latte: 88,00%

     3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri: 6,00%

     4. Carica batterica totale (massima in 1 g): 30000

     5. Tenore in coliformi (in 0,1 g): assenza

     6. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g): 5000

 

 

ALLEGATO III [10]

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

 

     Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17% del tenore totale di proteine del latte

 

1. Tenore massimo d'acqua

6,00%

2. Tenore totale minimo di sostanze proteiche del latte

85,00%

3. Tenore massimo di materia grassa

1,50%

4. Tenore massimo di lattosio

1,00%

5. Tenore massimo di ceneri

6,50%

6. Carica batterica totale (massima in 1 g)

30.000

7. Tenore in coliformi (in 0,1 g)

nullo

8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)

5.000

 

 

ALLEGATO IV

CONTROLLO

 

     a) Metodo di analisi

     Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento che figurano nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari:

     1. determinazione dell'umidità (in acqua);

     2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche);

     3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera);

     4. determinazione delle ceneri (P2O5 compreso).

 

     b) Definizioni

     1. Tenore di materia grassa

     Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Roese-Gottlieb.

     2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina

     Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi - SH e - S - S - legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25% per la caseina e il 3% per la proteina del siero, puro e allo stato naturale.

     3. Tenore di lattosio

     Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido.

     4. Carica batterica totale

     Per carica batterica totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate sul terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C.

     5. Tenore di coliformi

     Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C.

     6. Tenore di termofili

     Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C.

 

     c) Prelievo di campioni

     Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2654/99.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2654/99.

[3] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1471/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 785/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2208/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 590/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1325/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1651/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1826/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 281/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 739/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 935/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1487/2006.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/95.

[5] L'originaria lettera e) è così modificata per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/95.

[6] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1756/93.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/95.

[8] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1768/91 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1939/92.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1768/91

[10] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/95.