Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 21/12/2001 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura). |
Art. 3. (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura). |
Art. 4. (Modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico). |
Art. 5. (Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo). |
Art. 6. (Regolamento regionale). |
Art. 7. (Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi). |
Art. 8. (Modifiche alla L.R. 88/1998). |
Art. 9. (Programmi di controllo). |
§ 5.1.57 - L.R. 21 dicembre 2001, n. 64. [1]
Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.
(B.U. 31 dicembre 2001, n. 43).
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge, in attuazione del
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) decreto legislativo: il
b)
c)
d) Autorità di ATO: l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla
e) acque reflue domestiche: le acque reflue domestiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera g) del
f) acque reflue urbane: le acque reflue urbane così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera i) del
g) acque reflue industriali: le acque reflue industriali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera h) del
h)
Art. 2. (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura).
1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della Provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del Comune.
3. Qualora da uno stesso insediamento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.
3 bis. I Comuni, contestualmente alle concessioni edilizie e alle autorizzazioni edilizie, possono disciplinare il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi provenienti dagli insediamenti per i quali le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate [2].
Art. 3. (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura).
1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura è di competenza dell’Autorità di ATO.
3. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 6, determina i criteri e le modalità con le quali l’Autorità di ATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2. Per l’esercizio di tali funzioni l’Autorità di ATO può stabilire forme di collaborazione con il Comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 6. A tal fine l’Autorità di ATO può avvalersi della collaborazione tecnica del gestore.
4. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal Comune fino al 30 giugno 2002 [3].
4 bis. Dopo la scadenza di cui al comma 4, qualora l’Autorità di A.T.O. non abbia ancora proceduto all’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, di cui alla
5. E’ attribuita all’Autorità di ATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della
Art. 4. (Modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico).
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 6, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono assoggettabili, ai sensi dell’articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del Comune.
1 bis. La Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 6 disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate [5].
Art. 5. (Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo).
1. All’approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane provvede il Comune, previo parere vincolante, della Provincia e della Autorità di ATO, per quanto di propria competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque reflue.
Art. 6. (Regolamento regionale).
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentare legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, provvede a disciplinare:
a) l’esercizio in forma coordinata da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O. delle competenze di cui ai precedenti articoli, attraverso l’individuazione:
1. delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico da rilasciarsi ai sensi della presente legge;
2. del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l’autorizzazione a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;
3. delle domande di utilizzo dell’A.R.P.A.T., da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O., per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della
b) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo in conformità all’allegato 5 al decreto stesso;
d) i rinnovi delle autorizzazioni di cui all’articolo 4;
e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i dodici mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;
f) le modalità di versamento al bilancio regionale delle somme di cui all’articolo 57 del decreto legislativo.
1 bis. Tutte le disposizioni contenute nel regolamento di cui al presente articolo, che disciplinano lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti, con l’unico limite dei principi contenuti nel comma 1, lettera a), numeri 1) 2) 3), nonché delle condizioni stabilite dal regolamento regionale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell’articolo 4 [7].
Art. 7. (Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi).
1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.
2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio regionale secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 6. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite l’Autorità di ATO e la Provincia, provvede alla ripartizione di tali fondi per il finanziamento di interventi di prevenzione e di risanamento dei corpi idrici.
Art. 8. (Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della
(Omissis).
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 9. (Programmi di controllo).
1. E’ attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico la definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al comma 1 attuano i programmi di controllo per mezzo dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) e dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della
[1] Legge abrogata dall’art. 29 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 6 della