Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 15/05/2018 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all' articolo 21 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.4.281 - L.R. 15 maggio 2018, n. 22.
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006.
(B.U. 23 maggio 2018, n. 18)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite previsti nella parte III allegato 5, del
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 1, si rende necessario, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione, circoscrivendola ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura, nella logica di equiparazione tra questi ultimi e i limiti imposti per gli impianti superiori ai 2000 abitanti equivalenti, per i quali la normativa specifica i parametri della parte III, allegato 5, tabella 3, del
3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76 del
4. Considerato che si disciplinano casi di scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale, al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
Approva la presente legge
Art. 1. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all' articolo 21 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 21 bis della
“3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 bis della
“3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 21 bis della
“3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);
b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 21 bis della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.