Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/10/2011 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2006 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/2006 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2006 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/2006 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2006 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006 |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 20/2006 |
Art. 20. Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 20/2006 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006 |
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 |
Art. 23. Disposizioni per le aree sensibili esistenti |
Art. 24. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2010 |
Art. 25. Abrogazioni |
Art. 26. Disposizioni transitorie |
§ 5.4.209 - L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
(B.U. 17 ottobre 2011, n. 48)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo;
2. Lo stesso
3. Si rende pertanto necessario introdurre modifiche puntuali alla
4. Oltre a ciò, occorre modificare la
5. Obiettivo prioritario della presente legge è dunque quello di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, concentrandole sugli interventi necessari a garantire un livello di depurazione funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità;
6. La selezione degli interventi sulla depurazione da realizzare in modo prioritario è finalizzata a liberare risorse da destinare ad altri interventi, comunque prioritari, relativi alla gestione della risorsa idrica ed, in particolare, alla fornitura di acqua idropotabile, senza determinare ulteriori aggravi delle tariffe del servizio;
7. Rispondono in particolare alle finalità sopra indicate le disposizioni sulle aree sensibili e sulla programmazione dei relativi interventi, volte al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale di cui all’articolo 106, comma 2, del
8. Sempre riguardo alle aree sensibili è necessario stabilire regole chiare ed univoche per la valutazione della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo, sia a livello di singolo impianto che a livello di area sensibile e relativo bacino drenante, con particolare riferimento ai casi di riutilizzo di acque reflue ed agli impianti che scaricano al di fuori del bacino drenante dell’area sensibile;
9. Si intende inoltre esercitare le competenze che il
10. In attuazione delle competenze attribuite alle regioni dall’articolo 101 del
11. Poiché l’articolo 105 del
12. Analogamente a quanto già effettuato per gli scarichi derivanti da agglomerati di grandi dimensioni, occorre ribadire la necessità di una riprogrammazione degli interventi che, per gli scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, è rinviata alla stipula di appositi accordi o contratti di programma tra soggetto gestore, Regione, province ed autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), o il soggetto che assumerà le relative funzioni;
13. In considerazione della presenza sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, e tenuto conto del parere della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo 2011, n. 7034, occorre precisare che la gestione di tali impianti non rientra nel servizio idrico integrato, poiché la depurazione dei reflui industriali risponde ad un obbligo di legge posto in capo al titolare dell’azienda e non costituisce, dunque, svolgimento di un servizio pubblico, ancorché detti impianti possano essere utilizzati, in misura nettamente minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane;
14. Nel caso di utilizzazione di impianti di depurazione industriali anche per il trattamento delle acque reflue urbane, è necessario regolare i rapporti tra i gestori di detti impianti ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo la stipula di apposite convenzioni ed il pagamento di un corrispettivo per la copertura dei costi di depurazione, determinato dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffa del servizio idrico integrato;
15. Analogamente a quanto già previsto in altre leggi di settore, occorre infine assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, attraverso l’istituzione di un apposito comitato di natura tecnica, composto dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali e dell’AATO o del soggetto che assumerà le relative funzioni;
16. Poiché le acque prelevate a seguito di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque minerali e termali, ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c) acque di restituzione: fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:
1) concessioni e permessi di cui al
2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2 bis, della
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della
“v) scaricatori di piena:
1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;
2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
3) i dispositivi, di cui all’articolo 16, comma 5, messi in atto dai gestori del servizio idrico integrato;”.
4. Dopo la lettera x) del comma 1 dell’articolo 2 della
“x bis) scarichi da piccoli agglomerati: gli scarichi di acque reflue urbane con meno di duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione, e con meno di diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marine;
x ter) corpo idrico tipizzato: corpo idrico superficiale oggetto della caratterizzazione di cui alla parte III, all’allegato 3, paragrafo 1, sezioni A e B, del decreto legislativo;
x quater) piano di gestione: il piano di gestione del distretto idrografico, di cui all’articolo 13, comma 1, della
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Sono escluse dalle acque di restituzione di cui al comma 1, lettera c):
a) le acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguite a scopi geotermici o minerari, salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 2;
b) le acque scaricate dagli stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario;
c) le acque utilizzate nei processi di perforazione o sondaggio al fine di permettere l’esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi funzionali, in quanto acque di processo.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Comitato regionale di coordinamento
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, ivi comprese quelle autorizzative di cui all’articolo 8 della
Modifiche alla
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche:
a) della Regione e delle province;
b) dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni;
c) dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Per l’acquisizione delle informazioni necessarie, alle sedute del comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 bis.
4. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza della provincia.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Il comune e la provincia provvedono alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della
4. Il comma 6 dell’articolo 5 della
“6. È attribuita all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, e delle AMC, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 5 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 7 dell’articolo 8 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. Qualora la provincia, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, imponga per gli scaricatori di piena di classe B2 specifiche condizioni di emissione, l’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, su proposta del gestore del servizio idrico integrato, per ogni singolo scarico in fognatura e per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nell’autorizzazione.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della
“5 bis. La modifica dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al comma 5, è concessa a condizione che il gestore del servizio idrico integrato dimostri che soluzioni alternative alla fissazione di limiti di emissione più restrittivi per singoli scarichi, o per più scarichi riguardanti le stesse sostanze, risultano tecnicamente impossibili o eccessivamente onerose rispetto ai benefici ambientali conseguibili.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 8 dell’articolo 11 è abrogato
Art. 10. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis. Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca
1. La restituzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell’atto di approvazione delle nuove opere di presa.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell’ARPAT, sentite le province e l’autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all’articolo 13.
3. Il ricercatore è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, ed all’invio dei relativi risultati al comune che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della
“e bis) i programmi d’azione obbligatori di cui all’articolo 92, comma 7, del decreto legislativo;”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della
“f) gli indirizzi per l’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’articolo 10, comma 1;”.
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della
“f bis) gli indirizzi per il trattamento delle AMPP, di cui all’ articolo 8, commi 5 e 6, e delle AMC;
f ter) la tipologia delle attività, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;”.
4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 della
“g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all’articolo 11, comma 2, e 11 bis, comma 2;”.
5. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 13 della
“o bis) criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni controllo;
o ter) le condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del decreto legislativo.”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 13 bis nella
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale
1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni, calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).
4. Ai fini di cui al comma 2, l’AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.
5. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1 a smaltire nell’impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
7. L’attività di cui ai commi 5 e 6, può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
8. Nella comunicazione prevista al comma 6, il gestore dell’impianto deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo, può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti; l’autorità competente provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 6.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della
1. Alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della
“4 bis. Sulle condotte nere delle fognature separate, nelle quali sia accertata la presenta di acque parassite superiori a due volte la portata nera, i gestori del servizio idrico integrato adottano gli accorgimenti impiantistici, strutturali o gestionali, ivi compresi gli scaricatori di piena, necessari a proteggere l’integrità della rete ed il corretto funzionamento del processo depurativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge, contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge, del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo e del piano di gestione.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 21 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 della
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della
“c) il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;”.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della
4. Al comma 4 dell’articolo 21 della
5. Al comma 7 dell’articolo 21 della
Art. 18. Inserimento dell’articolo 21 bis nella
1. Dopo l’articolo 21 della
“Art. 21 bis. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati
1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.
2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:
a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13;
c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui all’articolo 13;
d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
e) l’impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei casi in cui il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo.
4. La deroga di cui al comma 3, non opera qualora l’applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
5. Prima del rilascio dell’autorizzazione, la provincia verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.”.
Art. 19. Inserimento dell’articolo 21 ter nella
1. Dopo l’articolo 21 bis della
“Art. 21 ter. Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi.
1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione delle medesime aree, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dell’idoneità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che scaricano all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti a garantire il raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione.
3. Al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, la Giunta regionale, con propria deliberazione e con il supporto dell’ARPAT e dell’AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, provvede, entro novanta giorni dall’individuazione delle singole aree sensibili:
a) ad effettuare la ricognizione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante;
b) ad accertare, sulla base dei criteri tecnici di cui al comma 2, l’effettivo livello di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale, sia a livello di bacino drenante che di singolo impianto;
c) a selezionare tra gli impianti di cui alla lettera a), quelli idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
d) a stabilire per gli scarichi provenienti dagli impianti di cui alla lettera c), la percentuale di riduzione di azoto e fosforo totale che ciascuno di essi è tenuto a garantire;
e) ad individuare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all’interno della delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al di fuori di esso per mezzo di condutture o canali.
4. La selezione di cui al comma 3, lettera c), è effettuata tenendo conto, sulla base di una valutazione costi/benefici:
a) del contributo di ciascun impianto alla riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale a livello di area sensibile e relativo bacino drenante;
b) della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale garantita da ciascun impianto.
5. Agli impianti di cui al comma 3, lettera e), nonché ai quantitativi di acque reflue urbane depurate destinate all’effettivo riutilizzo, è attribuita una percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale pari al cento per cento.
6. Entro centottanta giorni, dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, verifica, nel rispetto dei criteri tecnici di cui comma 2, che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, siano idonei a consentire il raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2. La verifica è effettuata tenendo conto anche degli impianti ed interventi già programmati nei piani di ambito e nei relativi piani stralcio di cui all’articolo 2 della
7. Qualora la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, provvede ad adeguare i propri atti di programmazione al fine di prevedere gli interventi necessari a consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo.”.
Art. 20. Inserimento dell’articolo 21 quater nella
1. Dopo l’articolo 21 ter della
“Art. 21 quater. Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili
1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo:
a) gli impianti di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettera c), sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 3, lettera d), nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico;
b) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti, diversi da quelli di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettere c) ed e), sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1.
2. Gli scarichi da piccoli agglomerati recapitanti all’interno delle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti sono sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati di cui all’articolo 21 bis.
3. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate.”.
Art. 21. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26
Norme transitorie per le acque reflue urbane
1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.
2. Entro il 31 marzo 2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all’adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono:
a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.
3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
4. Ai fini della stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 ed entro il 30 novembre 2011, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall’AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.”.
Art. 23. Disposizioni per le aree sensibili esistenti
1. Per le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 della
Modifiche alla
2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 21 ter, comma 3, della
Art. 24. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n. 50 (Modifiche alla
Modifiche alla
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. Ove l’area sensibile ed il relativo bacino drenante ricomprenda porzioni di territorio appartenenti ad ambiti territoriali ottimali diversi, la Regione provvede alla verifica di cui al comma 2 con il supporto delle AATO interessate o del soggetto che assumerà le relative funzioni. Qualora la verifica dimostri l’inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati la Regione definisce, d’intesa con le AATO interessate o con l’ente che assumerà le relative funzioni, gli interventi da inserire nei rispettivi piani stralcio.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della
“5 bis. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di cui all’articolo 13 bis della
4. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 4 della
“5 ter. Nei casi di cui al comma 5, ove siano presenti all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante anche gli impianti di cui al comma 5 bis, la verifica di cui al comma 2 è effettuata dalla Regione con il supporto oltre che delle AATO interessate, o dell’ente che assumerà le relative funzioni, anche dei soggetti gestori di detti impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d’intesa con le AATO interessate, o con l’ente che assumerà le relative funzioni, e con i soggetti gestori degli impianti di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.”.
Art. 25. Abrogazioni
1. La
Art. 26. Disposizioni transitorie
1. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 21 ter, comma 2, della