Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 31/05/2021 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020 |
Art. 2. Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.4.304 - L.R. 31 maggio 2021, n. 17.
Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006.
(B.U. 3 giugno 2021, n. 54)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 12 della
2. La
a) ad escludere dal perimetro del servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e, pertanto, tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà;
b) a modificare e chiarire casi e condizioni in cui può essere consentita in questi impianti la gestione dei reflui extra flusso.
3. A seguito di una rinnovata valutazione della disciplina di tali impianti e alla luce dell’impugnativa proposta dal Governo avverso l'articolo 12 della
a) dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi all'entrata in vigore del
b) del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, della recentissima sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2021, n. 2482, che, ai fini della classificazione degli impianti di depurazione e dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile, prende in considerazione la “prevalenza” delle acque reflue recapitate nella rete fognaria o nella condotta che confluiscono all’impianto, da valutare, non solo con riferimento al volume fisico degli scarichi, “ma anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano”.
4. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
Art. 2. Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell’articolo 13 bis della
1. L’articolo 13 bis della
“Art. 13 bis. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale
1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4. Ai fini di cui al comma 2, l’AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.
5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.