§ 5.4.98 - L.R. 28 marzo 2000, n. 43.
Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:28/03/2000
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 65/1997.
Art. 2.  Integrazioni all'art. 26 della L.R. 24/1994.
Art. 3.  Integrazioni alla L.R. 65/1997.


§ 5.4.98 - L.R. 28 marzo 2000, n. 43.

Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio".

(B.U. 7 aprile 2000, n. 16).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 65/1997.

     1. Le norme di cui:

     a) alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali d'interesse locale), art. 14, comma 4,

     b) alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi), art. 20, comma 2,

     c) alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane"), art. 20, comma 2,

     s'interpretano nel senso che, per le aree ricomprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico trasferite o delegate dallo Stato alla Regione sono attribuite o subdelegate, rispettivamente, agli Enti parco regionali e agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali, ovvero alle Province nella ipotesi in cui queste provvedano alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali direttamente e non mediante organismi di gestione.

 

     Art. 2. Integrazioni all'art. 26 della L.R. 24/1994. [1]

 

     Art. 3. Integrazioni alla L.R. 65/1997. [2]

 

 


[1] Aggiunge i commi 3 bis - 3 quinquies all'art. 26 della L.R. 16 marzo 1994, n. 24.

[2] Aggiunge l'art. 23 bis alla L.R. 11 agosto 1997, n. 65.