Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/03/2000 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 65/1997. |
Art. 2. Integrazioni all'art. 26 della L.R. 24/1994. |
Art. 3. Integrazioni alla L.R. 65/1997. |
§ 5.4.98 - L.R. 28 marzo 2000, n. 43.
Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4 della L.R. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio".
(B.U. 7 aprile 2000, n. 16).
Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della
1. Le norme di cui:
a) alla
b) alla
c) alla
s'interpretano nel senso che, per le aree ricomprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico trasferite o delegate dallo Stato alla Regione sono attribuite o subdelegate, rispettivamente, agli Enti parco regionali e agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali, ovvero alle Province nella ipotesi in cui queste provvedano alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali direttamente e non mediante organismi di gestione.
Art. 2. Integrazioni all'art. 26 della
Art. 3. Integrazioni alla
[1] Aggiunge i commi 3 bis - 3 quinquies all'art. 26 della
[2] Aggiunge l'art. 23 bis alla