Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/07/1994 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Riperimetrazione. |
Art. 2. Regolarizzazione delle attività estrattive in atto. |
Art. 3. Divieti. |
Art. 4. Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara - Cave di inerti legittimamente in atto. |
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. - Norma particolare per i bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa. |
Art. 6. Assetto del Monte Corchia. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
§ 5.4.52 - L.R. 21 luglio 1994, n. 52.
Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21-1-1985, n. 5 e successive modificazioni.
(B.U. 29 luglio 1994, n. 50).
SOMMARIO
Art. 1 - Riperimetrazione
Art. 2 - Regolarizzazione delle attività estrattive in atto
Art. 3 - Divieti
Art. 4 - Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara - Cave
di inerti legittimamente in atto.
Art. 5 - Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale
21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. - Norma particolare per i bacini
marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa
Art. 6 - Assetto del Monte Corchia
Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985,
n. 5 e succ. mod.
Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1985,
n. 5 e succ. mod.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985,
n. 5 e succ. mod.
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 1. Riperimetrazione.
1. Il Consorzio del parco delle Alpi Apuane provvede entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla verifica della perimetrazione delle aree inserite nell'allegato A alla
- le coltivazioni di cave di marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso e pietre ornamentali dimostratamente in atto senza autorizzazione alla data del 30 aprile 1994 in territori la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l'attività di cava;
- le cave dei materiali di cui sopra legittimamente autorizzate che abbiano esteso abusivamente alla data del 30-4-1994 l'attività di cava in aree non contemplate dal piano di coltivazione.
2. Con lo stesso atto sono ricondotte all'area 2:
- le altre cave dei materiali di cui al primo comma legittimamente autorizzate;
- i territori perimetrati all'interno dell'area 1 dell'allegato A, caratterizzati dai materiali indicati nel primo comma, la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l'attività di cava e sempreché tale attività non contrasti con la tutela delle emergenze e risorse naturalistiche presenti.
3. La riperimetrazione prescinde, nel caso previsto al comma 1, seconda alinea, dalla zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali e non attribuisce la natura di aree del parco a quelle non individuabili come tali ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 21-1-1985, n. 5 e successive modificazioni.
4. Entro il termine di cui al primo comma, il Consorzio trasmette alla Giunta regionale e ai comuni interessati l'ipotesi di riperimetrazione per il deposito nella segreteria comunale per un periodo di 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate dai Comuni e da ogni altro soggetto interessato osservazioni e proposte; queste vengono inviate entro i tre giorni successivi dai comuni alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale elabora la proposta definitiva e la presenta al Consiglio regionale entro venti giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione da parte dei comuni. La proposta della Giunta s'intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno del consiglio, entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso di iscrizione all'ordine del giorno il consiglio delibera entro trenta giorni dalla data d'iscrizione medesima. Si applica il terzo comma dell'art. 11 della
Art. 2. Regolarizzazione delle attività estrattive in atto.
1. L'inserimento delle cave nell'area 2 ai sensi del primo comma dell'articolo 1, consente al comune il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla
2. La coltivazione di dette cave può proseguire nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunale purché in possesso
dell'autorizzazione o nulla osta, ove previsti, concernenti il vincolo paesaggistico e quello idrogeologico, anche se conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. La coltivazione non può comunque proseguire, in assenza di autorizzazione comunale, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana della deliberazione di riperimetrazione di cui al quinto comma dell'articolo 1.
Art. 3. Divieti.
1. Nelle aree del parco delle Alpi Apuane, come definite dall'articolo 2, secondo comma, della
2. Nei territori ricompresi nell'allegato A alla
Art. 4. Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara - Cave di inerti legittimamente in atto.
[1. La coltivazione di cave di dolomia nel bacino idrografico del fiume Frigido-Renara, se conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 7-3-1994, n. 22, prosegue in via temporanea esclusivamente al fine di garantire l'attuale fornitura di dolomia industriale ai settori vetrario e delle acciaierie fino alla rilocalizzazione in altri siti di detta attività in conformità al piano delle attività estrattive di cui all'art. 3 della L.R. 30-4-1980, n. 36 e succ. mod.]. [1]
2. La coltivazione delle cave di inerti legittimamente autorizzate alla data del 30 aprile 1994 nei territori di cui all'art. 3, secondo comma, prosegue in via temporanea in conformità all'atto di autorizzazione e fino alla scadenza in esso prevista, e comunque non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, comprese le opere di sistemazione ambientale.
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 6 della
[1. L'articolo 6, comma 1°, 2° e 3° della
2. In deroga all'articolo 6 della
Art. 6. Assetto del Monte Corchia.
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, per la definizione dell'assetto ambientale e produttivo del complesso carsico del Monte Corchia la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 27 della
2. L'accordo prevede l'attivazione di strumenti tecnico-scientifici atti ad evitare rischi di intercettazione delle cavità naturali e a stabilire le quantità di materiali da estrarre e le tecniche di estrazione compatibili con l'ambiente e con l'emergenza carsica presente.
3. L'accordo prevede altresì tempi e modi per la graduale riconversione della mano d'opera e per la risistemazione paesaggistica e ambientale delle aree interessate dalle attività eventualmente da dismettere e dalle relative discariche.
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della
1. Nell'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Il contributo al consorzio del Parco delle Alpi Apuane per l'anno 1994 è corrisposto nella misura di lire 1 miliardo; tale finanziamento, finalizzato a fronteggiare la spesa ordinaria, integra i contributi degli enti consorziati ai sensi dello statuto.
2. Agli oneri derivanti si provvede con i fondi allocati al capitolo 16480 del bilancio 1994.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Comma abrogato dall'art. 29, comma 6, della
[2] Articolo abrogato dall'art. 29, comma 6, della