§ 2.1.83 – L.R. 30 dicembre 1992, n. 61.
Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:30/12/1992
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Rinnovo degli organi.
Art. 3.  Designazione da parte di soggetti terzi.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Termini per la costituzione del comitato regionale di controllo.


§ 2.1.83 – L.R. 30 dicembre 1992, n. 61. [1]

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all'art. 54 della L.R. 7-7-1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali».

(B.U. 4 gennaio 1993, n. 1 bis).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Toscana, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Rinnovo degli organi.

     1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

     2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

     4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale su parere dell'Ufficio di Presidenza se espresso ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

 

     Art. 3. Designazione da parte di soggetti terzi.

     1. In assenza, o comunque di carenza, di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone ai posti di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

     2. Salva l'applicazione del precedente art. 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

 

     Art. 5. Termini per la costituzione del comitato regionale di controllo. [2]


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2008, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.