§ 5.3.59 - D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 10/R.
Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:03/01/2005
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizione degli indirizzi di gestione in materia di tasse automobilistiche.
Art. 3.  Soggetti abilitati.
Art. 4.  Tesoriere regionale.
Art. 5.  Ente gestore.
Art. 6.  Instaurazione del rapporto.
Art. 7.  Modalità di riscossione.
Art. 8.  Modalità di riversamento.
Art. 9.  Insoluto.
Art. 10.  Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione.
Art. 11.  Regolarizzazione spontanea.
Art. 12.  Contestazione formale.
Art. 13.  Sospensione cautelativa.
Art. 14.  Modalità e termini per il riversamento, e suoi effetti.
Art. 15.  Reiterazione delle violazioni e revoca dell’autorizzazione al servizio.
Art. 16.  Istanza di esenzione.
Art. 17.  Variazioni.
Art. 18.  Soggetti ammessi all’esenzione per disabilità.
Art. 19.  Accertamenti sanitari ai fini dell’esenzione per disabilità.
Art. 20.  Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato.
Art. 21.  Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.
Art. 22.  Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio.
Art. 23.  Veicoli consegnati per la rivendita.
Art. 24.  Soggetto legittimato.
Art. 25.  Istanza di rimborso.
Art. 26.  Istruttoria.
Art. 27.  Liquidazione.
Art. 28.  Controllo del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria.
Art. 29.  Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente.
Art. 30.  Autotutela.
Art. 31.  Presentazione di memorie difensive avverso l’atto di accertamento e irrogazioni delle sanzioni.
Art. 32.  Presentazione di memorie difensive avverso la cartella esattoriale.
Art. 33.  Rateizzazione delle somme contestate con l’atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.
Art. 34.  Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 35.  Effetti della decadenza.
Art. 36.  Norma transitoria.


§ 5.3.59 - D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 10/R.

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

(B.U. 12 gennaio 2005, n. 3).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”);

     Visto, in particolare, l’articolo 1 della suddetta l.r. 49/2003 che prevede l’adozione del regolamento di attuazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione di cui all’articolo 1 della l.r. 49/2003 denominato “Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche”;

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”) per disciplinare:

     a) i procedimenti concernenti la riscossione da parte di intermediari abilitati;

     b) la concessione di esenzioni e sospensioni dal pagamento;

     c) i rimborsi;

     d) il controllo del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria;

     e) l’invio di comunicazioni informative ed avvisi bonari ai contribuenti ai fini della regolarizzazione precontenziosa;

     f) l’esercizio del potere di autotutela;

     g) le rateizzazioni dei pagamenti.

 

     Art. 2. Definizione degli indirizzi di gestione in materia di tasse automobilistiche.

     1. Le direttive generali per l’azione amministrativa in materia di tasse automobilistiche regionali sono stabilite con atto della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

     2. Nell’atto di cui al comma 1 la Giunta regionale individua l’ente pubblico non economico avente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 49/2003, di seguito denominato ente gestore.

     3. I rapporti tra la Regione e l’ente gestore sono definiti da apposita convenzione stipulata dal dirigente competente in materia di tributi.

 

Capo II

Riscossione da parte di intermediari abilitati

 

Sezione I

Intermediari della riscossione

 

     Art. 3. Soggetti abilitati.

     1. Sono abilitati al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche:

     a) le banche tesoriere della Regione Toscana;

     b) le Poste italiane s.p.a.;

     c) l’ente gestore di cui all’articolo 2, comma 2.

     2. Possono essere abilitati al servizio di riscossione, ove autorizzati con la procedura di cui all’articolo 6:

     a) i tabaccai, ai sensi dell’articolo 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), da ultimo modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”);

     b) gli studi di consulenza automobilistica ai sensi dell’articolo 31, comma 42, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2002”).

 

     Art. 4. Tesoriere regionale.

     1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.

     2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

 

          Art. 5. Ente gestore.

     1. L’ente gestore esercita il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con le modalità previste dalla convenzione contemplata dall’articolo 2, comma 3.

 

Sezione II

Disciplina del rapporto tra la Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2

 

     Art. 6. Instaurazione del rapporto.

     1. I tabaccai e gli studi di consulenza automobilistica che intendono riscuotere la tassa automobilistica presentano alla competente struttura regionale apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

     a) il numero della licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze - Monopoli di Stato al tabaccaio, oppure il numero del codice operativo del sistema informativo della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) dello studio di consulenza automobilistica;

     b) l’indirizzo della rivendita o dell’impresa di consulenza automobilistica;

     c) il nome ed il cognome del titolare;

     d) il comune e la data di nascita del titolare;

     e) la residenza del titolare;

     f) il codice fiscale del titolare.

     2. All’istanza sono allegati:

     a) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID) sottoscritto e timbrato dall’istituto bancario;

     b) dichiarazione inerente l’attivazione del collegamento con un polo telematico idoneo alla connessione con l’archivio delle tasse automobilistiche;

     c) dichiarazione inerente la sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria.

     3. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della documentazione di cui al comma 2, e previa verifica della completezza e correttezza della medesima.

     4. La Regione inoltra le proprie determinazioni all’interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria, ed al gestore del sistema telematico.

     5. La procedura di cui al presente articolo si utilizza anche nei casi di cambio di titolarità delle licenze di rivendite di generi di monopolio o delle imprese di consulenza automobilistica.

 

     Art. 7. Modalità di riscossione.

     1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l’orario di apertura dell’esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche.

     2. Il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica comunica ai soggetti autorizzati:

     a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio;

     b) la regione o la provincia autonoma di residenza;

     c) il numero di mesi di validità del pagamento;

     d) il mese e l’anno di scadenza;

     e) l’eventuale diritto a riduzione.

     3. I soggetti autorizzati trasmettono i dati al sistema informatico che in automatico calcola l’importo della tassa automobilistica dovuta, chiedono al contribuente di controllare la congruenza dello stesso e confermano l’operazione. 4. La conferma dell’operazione permette la stampa automatica della ricevuta di pagamento che è consegnata al contribuente.

     5. E’ fatto divieto ai soggetti autorizzati di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di alterare i dati contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di pagamento su moduli non conformi.

 

     Art. 8. Modalità di riversamento.

     1. I soggetti di cui all’articolo 6 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l’ammontare delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica.

     2. Settimanalmente ciascun soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l’estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente, che è messo a disposizione della Regione sul conto corrente ove è stato disposto il RID.

     3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla variazione dell’istituto bancario o del numero di conto corrente su cui ha disposto il RID, comunica tempestivamente alla Regione le nuove coordinate bancarie.

     4. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica, la Regione procede secondo quanto stabilito dagli articoli da 9 a 15.

 

     Art. 9. Insoluto.

     1. Si definisce insoluto l’esito non positivo del RID, inoltrata nel circuito interbancario dal tesoriere della Regione per conto della Regione medesima, che ha comportato il mancato riversamento alla Regione delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche dai soggetti autorizzati alla riscossione.

 

     Art. 10. Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione.

     1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause ascrivibili ad inconvenienti tecnici imputabili alla Regione o al tesoriere, o per cause di forza maggiore, il soggetto interessato può procedere a regolarizzare la propria posizione effettuando un bonifico bancario a favore della Regione, nei termini e con le modalità indicate dalla competente struttura regionale.

     2. In caso di tempestiva regolarizzazione, l’insoluto non costituisce violazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15.

 

     Art. 11. Regolarizzazione spontanea.

     1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause imputabili al soggetto autorizzato, quest’ultimo può procedere alla regolarizzazione spontanea dell’insoluto, mediante pagamento contestuale delle somme non riversate e della relativa penale del 5 per cento, stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997), e dall’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), purché non sia stata inoltrata formale contestazione di inadempimento dal competente ufficio della Regione, ovvero non siano state intraprese attività amministrative di accertamento.

     2. Dell’avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla Regione.

     3. In caso di regolarizzazione spontanea l’insoluto non costituisce violazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15.

 

     Art. 12. Contestazione formale.

     1. La competente struttura regionale, riscontrato l’insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento, salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11.

     2. L’atto di contestazione contiene:

     a) le generalità del trasgressore;

     b) il codice Lottomatica della ricevitoria o il numero del codice MCTC;

     c) l’indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione;

     d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c) contestualmente alla penale di cui all’articolo 11, comma 1;

     e) le modalità ed i termini per l’effettuazione del pagamento delle somme di cui alla lettera d);

     f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione di cui all’articolo 13, o la revoca dell’autorizzazione al servizio medesimo di cui all’articolo 15.

     3. L’atto di contestazione è notificato al soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede in cui viene esercitata l’attività di riscossione della tassa automobilistica.

 

     Art. 13. Sospensione cautelativa.

     1. Contestualmente alla contestazione formale di cui all’articolo 12 la competente struttura regionale dispone la sospensione cautelativa del trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistica.

     2. L’ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la sospensione cautelativa con la richiesta di immediata disattivazione dal collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche.

 

     Art. 14. Modalità e termini per il riversamento, e suoi effetti.

     1. Le somme dovute alla Regione, come indicate nell’atto di contestazione formale, sono versate mediante bonifico bancario entro dieci giorni successivi alla notifica dell’atto.

     2. Dell’avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale.

     3. Effettuato il pagamento, il trasgressore può chiedere la riattivazione al servizio di riscossione inoltrando specifica istanza alla competente struttura regionale.

     4. La competente struttura regionale verifica la regolarità del pagamento e il corretto riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica fino alla data di sospensione dal servizio di riscossione e dispone la riattivazione al servizio, comunicandola al gestore del sistema telematico.

     5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento della somma richiesta, la Regione procede all’escussione della garanzia fideiussoria ed all’eventuale avvio della procedura di riscossione coattiva per l’importo residuo non coperto dalla garanzia.

 

     Art. 15. Reiterazione delle violazioni e revoca dell’autorizzazione al servizio.

     1. La competente struttura regionale revoca l’autorizzazione al servizio di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi.

     2. L’ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la revoca di cui al comma 1 con la richiesta di disattivazione dal collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche.

     3. La revoca comporta l’impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

 

Capo III

Concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento

 

     Art. 16. Istanza di esenzione.

     1. L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 49/2003, è concessa su istanza dell’interessato.

     2. L’istanza di esenzione, corredata dalla necessaria documentazione comprovante il diritto all’esenzione, è presentata o inoltrata alla competente struttura regionale o all’ente gestore.

     3. La presentazione dell’istanza comporta gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 49/2003.

     4. Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la competente struttura regionale o l’ente gestore richiedono all’interessato l’integrazione della stessa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, senza che l’interessato abbia prodotto la documentazione necessaria, l’istanza di esenzione si intende respinta.

     5. Qualora la certificazione medica prodotta dall’interessato relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 19 non precisi la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 49/2003, la competente struttura regionale o l’ente gestore, in sede di istruttoria, possono richiedere all’azienda USL territorialmente competente uno specifico parere medico; l’azienda USL si esprime nel termine di sessanta giorni sulla base della documentazione già in suo possesso, oppure, ove ciò non sia possibile, procede a nuova visita di accertamento.

     6. La competente struttura regionale o l’ente gestore provvedono sull’istanza, verificato il possesso dei requisiti, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della stessa, e ne comunicano l’esito all’interessato.

     7. In caso di esito negativo l’interessato effettua il pagamento della tassa automobilistica, comprensivo degli interessi legali ed esclusa ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

 

     Art. 17. Variazioni.

     1. Le variazioni di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 49/2003 sono comunicate alla competente struttura regionale o all’ente gestore, che provvedono agli adempimenti di competenza nel termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione.

 

     Art. 18. Soggetti ammessi all’esenzione per disabilità.

     1. Hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le persone disabili in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 49/2003.

     2. Nel caso di soggetti disabili minorenni il riconoscimento del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è subordinato al possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 49/2003.

     3. L’articolo 5, comma 5, della l.r. 49/2003 non si applica ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai comandi guida in funzione della disabilità motoria dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada).

     4. Non hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i proprietari dei veicoli intestati a più di un soggetto.

     5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora ciascuno dei proprietari del veicolo possieda i requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 49/2003.

 

     Art. 19. Accertamenti sanitari ai fini dell’esenzione per disabilità.

     1. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche previste dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), operanti presso le aziende unità sanitarie locali (aziende USL).

     2. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di handicap sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

     3. Su richiesta dell’interessato la Commissione medica competente, in sede di visita collegiale, accerta la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

     4. Il requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 49/2003, ove non risulti dal verbale di accertamento della Commissione medica, è certificato, per quanto attiene il residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, da un medico pubblico o convenzionato specialista in oculistica.

     5. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di guerra e di invalidità per cause di servizio sono effettuati dalle Commissioni mediche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra), da ultimo modificato dalla l. 448/1998.

     6. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di lavoro sono effettuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

 

     Art. 20. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato.

     1. L’istanza di esenzione di cui all’articolo 6 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentate dell’organizzazione di volontariato.

     2. Con dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”), da ultimo modificato con decreto del Presidente della Repubblica. 7 aprile 2003, n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10), sono autocertificate:

     a) l’iscrizione dell’organizzazione nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

     b) l’uso esclusivo del veicolo ai fini istituzionali.

 

     Art. 21. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.

     1. L’istanza di esenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.

     2. L’iscrizione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) all’anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro dell’economia 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), è certificata mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.

 

     Art. 22. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio.

     1. L’istanza di esenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.

     2. La competente struttura regionale verifica l’inserimento dei veicoli, di cui è richiesta l’esenzione, nei piani operativi annuali provinciali di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

 

     Art. 23. Veicoli consegnati per la rivendita.

     1. Ai fini della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli redigono quadrimestralmente, su supporto cartaceo e magnetico, con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita.

     2. L’elenco è trasmesso, anche per via telematica, alla Regione Toscana o all’ente gestore, entro la fine del mese successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.

 

Capo IV

Rimborsi

 

     Art. 24. Soggetto legittimato.

     1. Il rimborso deve essere richiesto dal soggetto che risulta intestatario del veicolo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

     2. Nel caso di veicolo intestato ad una società di leasing il rimborso può essere chiesto anche dal locatario, il quale allega alla domanda una dichiarazione con la quale la società di leasing rinuncia al rimborso.

     3. Il rimborso può essere richiesto nel caso in cui sia stato effettuato:

     a) un doppio pagamento per uno stesso veicolo e per la stessa scadenza;

     b) un pagamento eccedente l’importo dovuto previsto per legge;

     c) un pagamento non dovuto.

 

     Art. 25. Istanza di rimborso.

     1. Il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 24 chiede alla Regione il rimborso delle somme erroneamente corrisposte presentando apposita istanza, debitamente sottoscritta, sulla base del modello approvato con decreto del dirigente competente in materia di tributi.

     2. L’istanza è presentata, direttamente o tramite servizio postale, alla Regione o all’ente gestore.

 

     Art. 26. Istruttoria.

     1. La Regione o l’ente gestore effettuano l’istruttoria volta ad accertare la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento dell’istanza comprovata dalla data di protocollo.

 

     Art. 27. Liquidazione.

     1. La Regione dispone, entro il termine di quattro mesi dalla data di conclusione della fase istruttoria di cui all’articolo 26, la liquidazione delle somme da rimborsare, oppure comunica all’interessato il diniego del rimborso.

 

Capo V

Controllo e regolarizzazione in fase precontenziosa, autotutela e presentazione di memorie difensive

 

     Art. 28. Controllo del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria.

     1. La Regione, direttamente o mediante l’ente gestore, effettua il controllo sul corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria tramite verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni e sospensioni.

 

     Art. 29. Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente.

     1. La Regione, direttamente o mediante l’ente gestore, può inviare ai contribuenti che, a seguito dell’attività di controllo di cui all’articolo 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria, comunicazioni informative o avvisi bonari contenenti l’invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla regolarizzazione in fase precontenziosa.

     2. La comunicazione informativa e l’avviso bonario non costituiscono atti formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non interrompono né sospendono i termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie).

 

     Art. 30. Autotutela.

     1. Il dirigente competente in materia di tributi può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l’altro per i seguenti motivi:

     a) errore di persona;

     b) evidente errore logico o di calcolo;

     c) errore sul presupposto dell’imposta;

     d) doppia imposizione;

     e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorietà del ruolo;

     f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni, sospensioni;

     g) errore materiale del contribuente.

     2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.

 

     Art. 31. Presentazione di memorie difensive avverso l’atto di accertamento e irrogazioni delle sanzioni.

     1. Avverso l’atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il contribuente può presentare memorie difensive volte ad ottenere l’annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 30.

     2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento o la modifica dell’atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

     3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

     4. La documentazione idonea a comprovare il diritto all’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al comma 2 è individuata dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 32. Presentazione di memorie difensive avverso la cartella esattoriale.

     1. Avverso la cartella esattoriale il contribuente può presentare alla competente struttura regionale memorie difensive volte ad ottenere, ai sensi dell’articolo 30, il discarico delle somme iscritte a ruolo.

     2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede il discarico.

     3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

     4. Il discarico delle somme iscritte a ruolo è comunicato all’interessato ed al competente concessionario della riscossione.

 

Capo VI

Rateizzazioni dei pagamenti

 

     Art. 33. Rateizzazione delle somme contestate con l’atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.

     1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere su istanza del debitore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme contestate con l’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, fino ad un massimo di trenta rate mensili.

     2. La rateazione viene concessa dal dirigente competente in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

     4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza.

     5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sia pari o inferiore a euro 100,00.

     6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

 

     Art. 34. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

     1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere, su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.

     2. La rateazione viene concessa in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

     4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo modificato dall’articolo 9 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), vigente al momento della presentazione dell’istanza.

     5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo, relativo alla tassa automobilistica regionale, sia pari o inferiore a euro 150,00.

     6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.

 

     Art. 35. Effetti della decadenza.

     1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, o dell’articolo 34, comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in relazione ad anni d’imposta o veicoli diversi.

 

     Art. 36. Norma transitoria.

     1. Le deliberazioni di cui agli articoli 33, comma 2, e 34 comma 2, sono adottate dalla Giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Sino all’adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999, (Legge regionale 1.7.1999 n. 37, art. 5 - Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie) e n. 388 del 13 aprile 2001 (Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, iscritto a ruolo, derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie).