§ 5.3.56 - L.R. 15 novembre 2004, n. 62.
Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49. (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:15/11/2004
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2003.


§ 5.3.56 - L.R. 15 novembre 2004, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49. (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

(B.U. 24 novembre 2004, n. 46).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2003.

     1. L’articolo 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:

a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;

b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;

c) i rimborsi;

d) il controllo del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria;

e) l’invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;

f) l’esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l’atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;

g) le rateizzazioni dei pagamenti.”