Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.8 onlus |
Data: | 18/07/2003 |
Numero: | 266 |
Sommario |
Art. 1. Anagrafe unica delle ONLUS |
Art. 2. Comunicazione |
Art. 3. Controllo formale |
Art. 4. Effetti dell'iscrizione all'anagrafe |
Art. 5. Cancellazione dall'anagrafe |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
§ 10.8.20 - D.M. 18 luglio 2003, n. 266.
Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.
(G.U. 19 settembre 2003, n. 218)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 11 del
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con
Visto l'articolo 23 del
Visto il
Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
Art. 2. Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva è redatta su carta libera.
Art. 3. Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione, previa verifica della:
a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del
3. L'ufficio, nell'attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Art. 4. Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al
2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del
Art. 5. Cancellazione dall'anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del
2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal
4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione è spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di cui all'articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.