§ 95.24.38 - D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:25/01/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Instaurazione del rapporto e garanzie.
Art. 2.  Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione.
Art. 3.  Adempimenti del tabaccaio e modalità di versamento del contribuente.
Art. 4.  Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento.
Art. 5.  Compenso per la prestazione del servizio.
Art. 6.  Poteri di controllo degli enti destinatari delle somme.
Art. 7.  Variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio.
Art. 8.  Eventi eccezionali.
Art. 9.  Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 95.24.38 - D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

(G.U. 28 gennaio 1999, n. 22).

 

Art. 1. Instaurazione del rapporto e garanzie.

     1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza è presentata al Ministero delle finanze.

     2. Nell'istanza sono indicati:

     a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;

     b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);

     c) il codice fiscale del titolare;

     d)  il nome e il cognome del titolare;

     e) il comune e la data di nascita del titolare;

     f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

     g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.

     3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria [1].

     4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali è prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.

     5. La fidejussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

     6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.

 

     Art. 2. Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione.

     1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.

     2. Il sistema informatico deve:

     a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;

     b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;

     c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

     3. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

     4. I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.

     5. I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

     Art. 3. Adempimenti del tabaccaio e modalità di versamento del contribuente.

     1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche.

     2. Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione.

     3. Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.

     4. Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.

     5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.

     6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.

 

     Art. 4. Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento.

     1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la regione o la provincia autonoma ove si trova l'esercizio di cui è titolare a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi dai tabaccai che esercitano l'attività nel territorio di una regione a statuto speciale, fatta eccezione per la regione siciliana, sono riversati da questi sul conto corrente postale intestato all'Erario.

     2. Ciascuna regione o provincia autonoma può richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.

     3. Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile, alla regione, o alla regione siciliana, o alla provincia autonoma, o al Ministero delle finanze, dal tabaccaio secondo le modalità descritte ai commi 1 e 2 entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

     4. A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

     5. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione, della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 5. Compenso per la prestazione del servizio.

     1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di euro 1,87, comprensiva dei costi relativi [2].

 

     Art. 6. Poteri di controllo degli enti destinatari delle somme.

     1. Gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, hanno facoltà di disporre ispezioni nei confronti del tabaccaio al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. A seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 e previa contestazione delle inadempienze rilevate, può essere disposta la sospensione del servizio.

     3. Nel caso che la concessione delle tabaccherie sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attività della tabaccheria, si intende sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

 

     Art. 7. Variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio.

     1. Le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, comma 3, resesi opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, sono definite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3.

 

     Art. 8. Eventi eccezionali.

     1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attività connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività.

     2. Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 9. Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita.

     1. Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 19 gennaio 1999, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186.