Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/08/2004 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 39/2000. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2000. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000. |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 39/2000. |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 39/2000. |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 39/2000. |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 79 bis nella l.r. 39/2000. |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 39/2000. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/2000. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 39/2000. |
Art.13. Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 39/2000. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 4.1.235 - L.R. 2 agosto 2004, n. 40. [1]
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
(B.U. 11 agosto 2004, n. 30).
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 1 della
“c ter) disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della
Art. 2. Modifiche all’articolo 39 della
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della
“1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell’area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale.”
Art. 3. Modifiche all’articolo 40 della
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 40 della
“d bis) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie.”
Art. 4. Modifiche all’articolo 47 bis della
1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 47 bis della
“e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi.”
Art. 5. Inserimento dell’articolo 76 bis nella
1. Prima dell’articolo 77 del capo III del titolo V della
“Art. 76 bis. Ambito di applicazione.
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell’allegato D e destinato ad interventi relativi all’imboschimento e al rimboschimento, nonché all’arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all’allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto
obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura “non per fini forestali” o “destinato all’esportazione verso paesi terzi.”
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 77 della
1. L’articolo 77 della
“Art. 77. Certificato principale d’identità.
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, la provincia e la comunità montana rilasciano un certificato principale d’identità che attesta la provenienza del MFP e/o l’appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato D."
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 79 della
1. L’articolo 79 della
“Art. 79. Autorizzazione per la produzione e la vendita.
1. L’esercizio dell’attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all’autorizzazione della provincia o della comunità montana.
2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell’azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l’entrata e l’uscita di MFP;
b) comunicare alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto.
3. Limitatamente all’uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all’articolo 10 del
4. Le province e le comunità montane costituiscono un registro dei soggetti autorizzati.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo."
Art. 8. Inserimento dell’articolo 79 bis nella
1. Dopo l’articolo 79 della
“Art. 79 bis. Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione.
1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 del
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto indicato all’articolo 8 del
3. Le province o le comunità montane possono autorizzare:
a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa.
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria “identificato alla fonte” è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione della provincia o della comunità montana.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo."
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 80 della
1. L’articolo 80 della
“Art. 80. Importazione.
1. Fatta salva l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell’Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l’identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l’importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs 386/2003."
Art. 10. Modifiche all’articolo 82 della
1. Le lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 82 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 82 della
“4 bis. Per le violazioni relative al titolo V, capo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4."
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 82 della
“4 ter. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c), d) la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.”
Art. 11. Modifiche all’articolo 85 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 85 della
“6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d’inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall’ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all’attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all’articolo 44. L’ente competente al momento del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria può prescrivere l’esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.”
Art. 12. Modifiche all’articolo 89 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 89 della
“2 bis. Fino all’adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 89 della
“2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle province o comunità montane, pena la decadenza della stessa.”
Art.13. Sostituzione dell’articolo 95 della
1. L’articolo 95 della l.r 39/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 95. Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato.
1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l’inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della
2. La Giunta regionale, successivamente all’adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 7 della
3. L’inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 8, della
CAPO II
Entrata in vigore
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2005, n. 405, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.