Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 16/04/2012 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 54/1984 |
Art. 3. Abrogazione di norme |
§ V.2.36 - L.R. 16 aprile 2012, n. 8. [1]
Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(B.U. 4 aprile 2012, n. 49)
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 (Norme per l’emanazione del bando di concorso) della
"Art. 3 (Procedimento di assegnazione)
1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale entro il 30 ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un Comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all’emanazione del bando provvede l’ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del Comune.
3. Il Comune pubblica il bando all’Albo telematico per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l’affissione presso le sedi dell’ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del bando alla Regione.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l’ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando.
5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione provinciale di cui all’articolo 5, per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e a ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione di cui all’articolo 5.
6. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
7. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
8. La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono pubblicate nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando.
9. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi.".
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. L’articolo 5 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della
"Art. 5 (Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica)
1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione competente per i ricorsi avverso l’assegnazione di alloggi e la graduatoria provvisoria di assegnazione, nonché per i ricorsi avverso l’annullamento dell’assegnazione e la decadenza dall’assegnazione. La Commissione, nominata con provvedimento di Giunta regionale, è composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità;
b) un rappresentante designato dall’ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell’ambito del territorio provinciale;
c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante designato dall’ente gestore territorialmente competente, con qualifica dirigenziale;
e) un segretario, designato dai Comuni interessati d’intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.
2. Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di voto, il responsabile del procedimento del comune interessato.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e associazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i comuni che afferiscono a più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui al punto c) del comma 1 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e tre componenti.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell’ambito territoriale in cui si svolge l’attività della Commissione stessa.
5. La Commissione resta in carica tre anni.
6. Il comune sede della Commissione provvede a istituire la segreteria.
7. I costi per il funzionamento della Commissione gravano sui comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune.
8. Ai componenti della Commissione è corrisposta un’indennità definita con provvedimento di Giunta regionale, sentita l’ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le Commissioni di cui all’articolo 5 della
Art. 3. Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 4 (Contenuti e istruttoria delle domande) della
b) articolo 12 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della
c) i seguenti periodi del comma 20 dell’articolo 3 (Disposizioni varie) della
d) articolo 57 (Modifiche all’articolo 5 della
e) comma 2 dell’articolo 1 della
f)
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Abrogata dall'art. 44 della