§ IV.6.8 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 31.
Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:03/10/1986
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'assetto dai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ IV.6.8 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 31. [1]

Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.

(B.U. 18 ottobre 1986, n. 156 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'assetto dai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche.

     2. I predetti Enti assumono la denominazione di «Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese».

     3. Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura e la FINPUGLIA, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca operanti nel territorio.

     4. I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

     5. Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 2.

     1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, concorrono a realizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo secondo gli indirizzi e le direttive del Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli seguenti.

     3. A tal fine i Consorzi provvedono in particolare:

     1) All'acquisizione e sistemazione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la realizzazione di attività produttive che necessitano di trasferimento;

     2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse e di uso comune, realizzando complessi polifunzionali e integrati con alcune attività decentrate di interesse preminente per le imprese dell'area;

     3) alla cessione in uso o in proprietà a imprese industriali e artigianali e loro consorzi, delle aree e degli altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;

     4) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, incentivando forme associative tra le imprese e gli stessi enti locali, comunità montane, la FINPUGLIA per realizzare i seguenti interventi sulla base di specifiche convenzioni:

     a) divulgazione dell'innovazione tecnologica di interesse delle imprese dell'area;

     b) assistenza tecnica;

     c) servizi in comune tendenti ad avviare processi di integrazione tra i cicli produttivi delle imprese, costituzione di banche dati e servizi di informazione;

     d) marketing;

     5) alla installazione, nelle aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l'inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi.

 

     Art. 3.

     1. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:

     a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge;

     b) da fondi regionali o statali e della Comunità Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture di centri e servizi commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali, nonchè all'acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e di infrastrutture di interesse collettivo;

     c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio termine;

     d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;

     e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi. Detti corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruoli, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in conformità dei disposti del T.U. 14 aprile 1910, n. 639. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b), approvate dai competenti Organi regionali;

     f) dai proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 4.

     1. Sono organi dei Consorzi:

     a) l'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti partecipanti di cui al precedente art. 1;

     b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;

     c) il Presidente, eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di uno effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell'apposito Albo.

     2. Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.

 

     Art. 5.

     1. La durata in carica degli Organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.

     2. Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello Statuto.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, delibera i criteri e le proprietà per l'attuazione degli interventi relativi.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi, presentano alla Giunta regionale - Assessorato industria, commercio e artigianato - il proprio programma di intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio regionale e la relativa richiesta di contributi.

     3. Il Consiglio regionale approva il piano annuale degli interventi da realizzare, in conformità del quale la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.

     4. Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera prevista al primo comma del presente articola.

 

     Art. 7.

     1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con Decreto il Collegio dei Revisori dei Conti e il Commissario ad acta, nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e nello Statuto dei Consorzi di sviluppo industriale.

 

     Art. 8.

     1. I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. A tale scopo il Consiglio regionale approva entra 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.

     3. Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

     4. La erogazione delle provvidenze regionali previste dalla presente legge è subordinata all'entrata in vigore dello Statuto del Consorzio.

     5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio ivi compreso il controllo del bilancio, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 25/85.

     6. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale,  sentita la medesima, o l'Assessore al ramo, se delegato, può: disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.

     7. Il Presidente della Giunta regionale, altresì, scioglie gli Organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

     8. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, possono usufruire di contributi regionali comunque entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al Concorso per il ripiano delle passività pregresse.

     2. A tale fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     - (Omissis).


[1] Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 8 marzo 2007, n. 2.