§ V.3.13 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 4.
Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 lavori pubblici
Data:22/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale).
Art. 3.  (Rinvio a norme statali).
Art. 4.  (Norme per la notifica degli atti).
Art. 5.  (Poteri sostitutivi).


§ V.3.13 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 4.

Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.

(B.U. 27 gennaio 1997, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Sono disciplinate dalla presente legge le procedure per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi di competenza dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale).

     1. Ai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31, disciplinati dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della realizzazione delle opere e delle infrastrutture, le disposizioni previste dagli artt. 37 (disposizioni di pubblica utilità e di urgenza), 38 (acquisizione delle aree), 39 (espropriazioni), 40 (deleghe in materia di espropriazioni) della legge 16 maggio 1985, n. 27.

 

     Art. 3. (Rinvio a norme statali).

     1. Le disposizioni contenute nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente legge, compresi quelli già disciplinati dall'art. 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [1].

     2. Per i procedimenti espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     3. Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

     Art. 4. (Norme per la notifica degli atti).

     1. Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 29 ottobre 1971, n. 865 provvede direttamente l'ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

     2. Nel caso in cui l'esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a un ente strumentale, all'adempimento di cui al comma 1 e alle relative spese provvede l'ente affidatario in nome e per conto dell'ente espropriante.

 

     Art. 5. (Poteri sostitutivi).

     1. Per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, gli altri enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonché gli enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di loro competenza, concernenti i procedimenti amministrativi.

     2. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al comma 1 non vengano adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta regionale, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, d'ufficio, sentito l'Assessore al ramo, diffida l'ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della diffida stessa.

     3. Scaduto inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni, un Commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari, individuati di volta in volta dalla Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data della nomina. Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.

     4. Gli enti delegati di cui all'art. 40 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, dal momento della nomina del Commissario non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega. Al Commissario ad acta, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente Organo competente inadempiente in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'ente.

     5. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'ente obbligato.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 45 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.