Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 lavori pubblici |
Data: | 22/01/1997 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale). |
Art. 3. (Rinvio a norme statali). |
Art. 4. (Norme per la notifica degli atti). |
Art. 5. (Poteri sostitutivi). |
§ V.3.13 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 4.
Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.
(B.U. 27 gennaio 1997, n. 11).
Art. 1. (Finalità).
1. Sono disciplinate dalla presente legge le procedure per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi di competenza dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla
Art. 2. (Disposizioni in materia di espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale).
1. Ai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese di cui alla
Art. 3. (Rinvio a norme statali).
1. Le disposizioni contenute nel Titolo II della
2. Per i procedimenti espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla
3. Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della
Art. 4. (Norme per la notifica degli atti).
1. Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della
2. Nel caso in cui l'esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a un ente strumentale, all'adempimento di cui al comma 1 e alle relative spese provvede l'ente affidatario in nome e per conto dell'ente espropriante.
Art. 5. (Poteri sostitutivi).
1. Per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, gli altri enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonché gli enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di loro competenza, concernenti i procedimenti amministrativi.
2. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al comma 1 non vengano adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta regionale, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, d'ufficio, sentito l'Assessore al ramo, diffida l'ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della diffida stessa.
3. Scaduto inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni, un Commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari, individuati di volta in volta dalla Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data della nomina. Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.
4. Gli enti delegati di cui all'art. 40 della
5. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'ente obbligato.
[1] Comma così integrato dall'art. 45 della