§ V.4.18 - L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.
Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:31/10/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Interventi finanziari regionali).
Art. 2.  (Recuperi).
Art. 3.  (Gestioni in affidamento).
Art. 4.  (Modifiche, integrazioni e abrogazioni).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ V.4.18 - L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.

(B.U. 31 ottobre 1995, n. 116 suppl.)

 

Art. 1. (Interventi finanziari regionali).

     1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge.

     2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque, nel limite di spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 0592023 «Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto» del bilancio di previsione 1995.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto- legge 1° aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:

     a) per le aziende affidatarie, all'ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L'erogazione è sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;

     b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o più esercizi e nel limite della disponibilità residuata dopo l'intervento sub a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, sono ammessi all'intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l'ammontare complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l'attribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.

     4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinandone la liquidazione all'adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l'attività del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell'esercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, di un piano di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio nonché alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di revoca del diritto all'erogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.

     5. Nelle more dell'assunzione del mutuo di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:

     a) la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell'esercizio 1994;

     b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.

     6. Il contributo statale di cui al comma 7 dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 è erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.

 

     Art. 2. (Recuperi).

     1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

     2. Per le aziende municipalizzate, la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.

 

     Art. 3. (Gestioni in affidamento).

     1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 28 febbraio 1997 [*], decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 30 novembre 1996 [1], a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'Assessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151.

     2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.

     3. Nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di salvaguardare l'unità aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario. Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare sino a tutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del personale adibito. Il contributo è quantificato nella misura massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con le modalità di cui al comma 5 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. L'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del conseguimento dell'equilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalità di esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-1998 [1]a.

 

     Art. 4. (Modifiche, integrazioni e abrogazioni). [1]b

     [1. [2].

     2. [2].

     3. A modifica delle disposizioni dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, l'erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilità posticipate, entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verifichino ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, può corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un contributo integrativo nel limite dell'ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.

     4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.

     5. [3].

     6. [3].

     7. [3]].

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede:

     a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel capitolo di nuova istituzione 0592023;

     b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552030;

     c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;

     d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0592040.

     2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3 dell'art. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai comma 1 e 6 dell'art. 1.

     3. Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. In corrispondenza del capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto il residuo passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dell'esercizio 1994.

     5. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Termine così modificato per effetto dell'art. 11 della L.R. 18 dicembre 1996, n. 27.

[1] Termine così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1996, n. 18.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99.

[2] Modifica l'art. 14 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13.

[2] Modifica l'art. 14 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13.

[3] Modifica l'art. 7 della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[3] Modifica l'art. 7 della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[3] Modifica l'art. 7 della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.