§ 29.2.71 – L. 20 gennaio 1997, n. 17.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:20/01/1997
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.2.71 – L. 20 gennaio 1997, n. 17.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

(G.U. 12 febbraio 1997, n. 35, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello stesso scambio di lettere.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.