Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 22/01/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto del tributo). |
Art. 2. (Soggetto passivo). |
Art. 3. (Base imponibile e determinazione del tributo). |
Art. 4. (Modalità di versamento). |
Art. 5. (Presentazione della dichiarazione). |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. (Ricorsi). |
Art. 9. (Sanzioni). |
Art. 10. (Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo). |
Art. 11. (Decadenza e rimborsi). |
Art. 12. (Comunicazioni). |
Art. 13. (Autorità competente). |
Art. 14. (Quota in favore delle Province). |
Art. 15. (Fondo per la minore produzione dei rifiuti). |
Art. 16. (Norme transitorie e di prima applicazione). |
Art. 17. (Norme finali). |
§ V.5.36 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 5. [1]
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
(B.U. 27 gennaio 1997, n. 11).
Art. 1. (Oggetto del tributo).
1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della
a) conferiti in discarica;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
Art. 2. (Soggetto passivo).
1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1996:
a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.
2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del tributo ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.
Art. 3. (Base imponibile e determinazione del tributo).
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'art. 3, comma 28, della
2. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantità di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell'art. 3, commi 29 e 40, della succitata legge.
3. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitata in forza di ordinanza sindacale ex art. 12 del
5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell'accertamento medesimo.
6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell'anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica. La quantificazione ponderale è rimessa a specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con tutti gli oneri a totale carico del gestore dell'impianto. Il medesimo accertamento peritale è disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche abusive.
7. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 29 e 40 della
8. L'ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
Art. 4. (Modalità di versamento).
1. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicando la causale di versamento.
2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire superiori.
3. E' data facoltà alla Giunta regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalità di versamento.
Art. 5. (Presentazione della dichiarazione).
1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto così come previsto dal comma 29 della
d) indicazione dei versamenti effettuati.
2. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio finanze della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Una delle predette copie è trasmessa, a cura dell'Ufficio finanze, alla Provincia ove sono ubicati la discarica e l'impianto di incenerimento.
4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato dalla Giunta regionale.
5. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema di cui al comma 4 sono da considerarsi nulle.
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono, al Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua redazione.
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione amministrativa.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle suddette deduzioni l'atto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine di sessanta giorni.
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al
Art. 8. (Ricorsi).
1. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al
Art. 9. (Sanzioni).
1. Alle sanzioni previste dalla
a) per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal precedente art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni è equiparato alla omessa dichiarazione;
b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui al comma 33 dell'art. 3 della
Art. 10. (Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo).
1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilito dall'ordinanza d'ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli artt. 68 e seguenti del
Art. 11. (Decadenza e rimborsi).
1. L'accertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui all'art. 14.
Art. 12. (Comunicazioni).
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano all'Ufficio finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dalla data del rilascio.
2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal comma 1, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della presente legge.
Art. 13. (Autorità competente). [4]
Art. 14. (Quota in favore delle Province).
1. Una quota pari al dieci per cento del tributo riscosso è dovuta alle Province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.
2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell'art. 11, comma 3.
3. Ai fini dell'attribuzione alle Province della quota di cui al comma 1, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 15. (Fondo per la minore produzione dei rifiuti).
1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale.
3. Il Consiglio regionale, con la legge di bilancio, destina almeno il cinquanta per cento delle entrate, al netto delle risorse spettanti alle Province e dell'ammontare del fondo di cui ai commi 1 e 2, per finanziare progetti dei Comuni, presentati in forma singola o associata, di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti così come previsto all'art. 3, comma 5, della
4. Con la stessa delibera di cui al comma 2 viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
5. Il fondo è allocato in apposito capitolo, allo scopo istituito, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, denominato "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, comma 27, della
Art. 16. (Norme transitorie e di prima applicazione).
1. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 38 dell'articolo 3 della legge statale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 32, della
3. La suddetta denuncia è presentata alla Regione, che provvederà a inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente competente.
4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano alla struttura regionale di cui all'art. 5, comma 2, le autorizzazioni già rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17. (Norme finali).
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9, lett. b), decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Gli originari artt. 6 e 7 sono stati sostituiti con l'attuale art. 6 dall'art. 58 della
[3] Gli originari artt. 6 e 7 sono stati sostituiti con l'attuale art. 6 dall'art. 58 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 58 della