Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/1994 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa). |
Art. 4. (Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di consulenze». Modifiche). |
Art. 5. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie»). |
Art. 6. (Art. 31 legge regionale n. 21 del 1994 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996». Modifiche). |
Art. 7. (Integrazioni all'art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994). |
Art. 8. (Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni). |
Art. 9. (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32). |
Art. 10. (Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche). |
Art. 11. (Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15). |
Art. 12. (Misure urgenti nel settore trasporti). |
Art. 13. (Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994. Modifica). |
Art. 14. 1. |
Art. 15. (Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche). |
§ VI.3.38 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.
(B.U. 30 dicembre 1994, n. 146).
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per l'entrata e per l'uscita.
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.
Art. 4. (
1. Al comma 1 dell'art. 2 della
2. Il comma 2 dell'art. 3 della
(Omissis).
Art. 5. (Modifiche all'art. 6 della
1. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della
(Omissis).
Art. 6. (Art. 31
1. Al comma 2 dell'art. 31 della
2. Al comma 4 dell'art. 31 della
Art. 7. (Integrazioni all'art. 37 della
1. All'art. 37 della
(Omissis).
Art. 8. (
1. L'art. 1 della
(Omissis).
2. Al terzo rigo del comma 2 dell'art. 5 della
Art. 9. (Art. 11
1. Per il pagamento delle annualità già maturate a favore del Comune di Tricase, relative ai decreti dell'Assessore all'edilizia residenziale pubblica nn. 152 e 153 del 28 febbraio 1989 e n. 99 del 31 maggio 1990, emessi in attuazione dell'art. 4 della
2. Per i decreti assessorili relativi alle ulteriori annualità si procede a termini dell'art. 11 della
Art. 10. (Art. 30
1. Al comma 1 dell'art. 30 della
- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche, vengono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'art. 30 della
3. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30 della
4. Il comma 2 dell'art. 30 della
Art. 11. (Modificazioni dell'art. 16 della
1. Le parole «e quello del soppresso ente «Gioventù Italiana» sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della
2. Con decorrenza 1° gennaio 1995 è attribuito in proprietà ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare, individuato, a norma del comma 3 dell'art. 16 della
3. A decorrere dalla data del comando la Regione assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3 dell'art. 16 della
4. [1].
5. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 si fara carico degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 12. (Misure urgenti nel settore trasporti).
1. I proventi ed il saldo finanziario attivo netto dichiarati della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto
«Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti».
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 è istituito il cap. n. 0551030 avente ad oggetto «Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani: investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione commissariale del disciolto ERPT».
3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata |
- cap. 2055311 |
Competenza + L. 13.500.000.000 |
Cassa + L. 13.500.000.000 |
|
Spesa |
- cap. 0551030 |
Competenza + L. 13.500.000.000 |
Cassa + L. 13.500.000.000 |
4. La disponibilità finanziaria del capitolato di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 è vincolata all'acquisto, da parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto locale, di autobus interurbani nelle quantità stabilite dalla Giunta regionale con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli anni 1989 e 1990. Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile e con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali all'incasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 15 della
Art. 13. (Art. 38
1. [3].
2. [4].
3. Il personale inserito nell'albo e nell'elenco di cui all'art. 26 della
Art. 15. (Art. 35
1. Al comma 1 dell'art. 35 della
(Omissis).
2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 35 della
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 29 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[3] Comma abrogato dall’art. 36 della
[4] Comma abrogato dall’art. 36 della