§ III.2.30 – L.R. 12 luglio 2002, n. 13.
Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/07/2002
Numero:13


Sommario
Art. 5.  (Conferimento patrimonio e personale).
Art. 6.  (Norma di raccordo).
Art. 7.  (Utilizzo risorse e criteri di finanziamento).
Art. 8.      1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione [...]
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ III.2.30 – L.R. 12 luglio 2002, n. 13.

Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali.

(B.U. 19 luglio 2002, n. 92).

 

TITOLO I

AMBITI E GESTIONE

 

     Artt. 1. – 4. [1]

 

TITOLO II

DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 5. (Conferimento patrimonio e personale).

     1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall’ex Ente “Gioventù italiana” e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per l’esercizio delle attività assistenziali.

     2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

 

     Art. 6. (Norma di raccordo). [2]

 

     Art. 7. (Utilizzo risorse e criteri di finanziamento).

     1. – 6. [3]

     7. Per le competenze già eserciate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nell’ambito della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento all’ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.

 

     Art. 8.

     1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino all’esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002.

     2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.

     3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione.

     4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

     5. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 é differito al 31 dicembre 2002.

     6. Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per l’anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui all’area di intervento dei sevizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030 “Contributi regionali per interventi in favore dei minori (l.r. 11 febbraio 1999, n. 10)”, 781035 “Spese e/o trasferimenti ai comuni per il funzionamento delle case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (l. 649/78, legge 18 novembre 1975, n.764 e l.r. 30 dicembre 1994, n.37)”, 781075 “Trasferimenti alle aziende USL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (l.r. 25 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni)”, 782010 “Spese di gestione della casa di riposo dei profughi di Bari (l.r. 4 maggio 1979, n.28)”, 783035 “Trasferimento alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (l.r. 7 settembre 1987, n.26)”, 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 l.r. 17 aprile 1990, n. 11)”, 784018 “Contributi alle IPAB (l.r. 28 novembre 1983, n.20)”, 784020 “Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi (l.r. 11 gennaio 1994, n.2)” previo adeguamento delle declaratorie alle disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e con le risorse di cui all’articolo 9 della l.r. 22/2000.

     2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.


[1] Articoli abrogati dall’art. 48 della L.R. 25 agosto 2003, n. 17 e nuovamente abrogati dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 25 agosto 2003, n. 17 e nuovamente abrogato dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19..

[3] Commi abrogati dall’art. 48 della L.R. 25 agosto 2003, n. 17 e nuovamente abrogati dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19.