Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 12/07/2002 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 5. (Conferimento patrimonio e personale). |
Art. 6. (Norma di raccordo). |
Art. 7. (Utilizzo risorse e criteri di finanziamento). |
Art. 8. 1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione [...] |
Art. 9. (Norma finanziaria). |
§ III.2.30 – L.R. 12 luglio 2002, n. 13.
Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali.
(B.U. 19 luglio 2002, n. 92).
TITOLO I
AMBITI E GESTIONE
Artt. 1. – 4. [1]
TITOLO II
DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5. (Conferimento patrimonio e personale).
1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall’ex Ente “Gioventù italiana” e attribuita alla Regione ai sensi della
2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della
Art. 6. (Norma di raccordo). [2]
Art. 7. (Utilizzo risorse e criteri di finanziamento).
1. – 6. [3]
7. Per le competenze già eserciate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nell’ambito della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all’articolo 6 della
1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino all’esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002.
2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.
3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione.
4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla
5. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 36 della
6. Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Norma finanziaria).
1. Per l’anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui all’area di intervento dei sevizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030 “Contributi regionali per interventi in favore dei minori (
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.
[1] Articoli abrogati dall’art. 48 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 48 della
[3] Commi abrogati dall’art. 48 della