Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 lavori pubblici |
Data: | 25/02/2010 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r. 67/1980 |
Art. 3. Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 29/2003 |
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della l.r. 29/2003 |
Art. 6. (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n.27) |
Art. 7. Funzioni delle Comunità montane soppresse |
Art. 8. Effetti della soppressione delle Comunità montane |
Art. 9. Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 |
Art. 12. Modifica all’articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 |
Art. 13. Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006 |
Art. 14. Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno |
Art. 15. Sospensione degli effetti dell’ articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 |
Art. 17. Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Art. 18. [7] |
Art. 19. Alienazione immobili |
Art. 20. Modifica all’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 |
Art. 21. Modifica all’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 |
Art. 22. Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti |
Art. 23. Dipendenti ADISU |
Art. 24. Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali |
§ V.3.26 - L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.
Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse.
(B.U. 2 marzo 2010, n. 40)
Capo I
Disposizioni in materia di demanio regionale
Art. 1. Modifica all’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Art 18 - Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria
1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con
2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo.
3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della
4. Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.
5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2.
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 27 (Dismissioni immobiliari) della
2. All’alinea dell’articolo 15 della
Art. 3. Modifica all’articolo 2, comma 1, della
1. All’articolo 2, comma 1, della
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della
“1. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione, possono essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione.
2. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori.
3. Il prezzo della vendita è così costituito:
a) per i suoli agricoli non migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla
b) per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della
4. I suoli liberi possono essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della
1. La lettera b) dell’articolo 6 della
“b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e valorizzazione del demanio armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e destinati al recupero della civiltà della transumanza.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 33 della
1. All’articolo 33 della
a) al comma 2 octies, introdotto dall’articolo 38 della
b) al comma 2 octies dopo la lettera “ f) “ è aggiunta la seguente:
“g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali.”;
c) al comma 2 nonies, introdotto dall’articolo 38 della
Capo II
Disposizioni in materia di Comunità montane
Art. 7. Funzioni delle Comunità montane soppresse
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - Funzioni delle comunità montane
1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla
2. Nei territori già compresi nelle Comunità montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall’articolo 7 della
3. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province territorialmente competenti.”.
Art. 8. Effetti della soppressione delle Comunità montane [6]
1. All’articolo 15 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma 3.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa.”;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8 bis La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del
“8 ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 30 del
Art. 9. Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane
1. Al fine di consentire il corretto esercizio delle attività di liquidazione secondo le procedure e i termini di cui all’articolo 15 della
Art. 10. Abrogazioni
1. E’ abrogata la
Capo III
Disposizioni in materia di contenzioso amministrativo
Art. 11. Modifiche alla
1. Alla
a) l’articolo 1, come sostituito dal primo comma dell’articolo 1 della
“Art. 1
1. E’ istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.
c) l’articolo 3 è soppresso;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
Capo IV
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 12. Modifica all’articolo 18, comma 6, della
1. Al comma 6 dell’articolo 18 della
Art. 13. Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006
1. Nel caso l’Amministrazione regionale proceda al recupero del premio di primo insediamento già corrisposto a giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-2006, il centro di responsabilità amministrativa dispone con proprio atto, ove richiesto, il recupero dilazionato, sino a un massimo di sessanta mensilità, in deroga a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 72 della
Capo V
Disposizioni in materia di attività produttive
Art. 14. Attuazione della
1. Nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, la Regione dà attuazione alle disposizioni di cui alla
2. Per l’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti dalla normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i seguenti principi e criteri:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio regionale;
b) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;
c) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della direttiva;
e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;
f) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
g) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete delle diverse Aree dell’Amministrazione regionale;
h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
i) garantire il diritto all’informazione, anche per il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell’attività amministrativa di cui alla
j) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;
k) adottare adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione la normativa regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.
4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI
Disposizione in materia di attività economiche
Art. 15. Sospensione degli effetti dell’ articolo 5 del
1. È sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del nuovo regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della
2. Il
3. L’articolo 9 (Reg. reg. 2/2004 - Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso collegate) della
Capo VII
Disposizioni in materia urbanistica
Art. 16. Modifiche alla
1. Alla
a) l’alinea del comma 3 dell’articolo 12 è sostituita dal seguente:
“3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla
b) al comma 3 dell’articolo 12 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“e bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della
c) dopo il comma 10 dell’articolo 16 è inserito il seguente:
“10 bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla
2. Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 17. Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della
1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’articolo 58 del
2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
Capo VIII
Disposizioni materia ambientale
[1. Il regime transitorio di cui all’articolo 15 della
Capo IX
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 19. Alienazione immobili [8]
[1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) possono esercitare il diritto all’acquisto, ai sensi della
2. Per esercitare il diritto all’acquisto, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere assegnatari degli alloggi con anzianità di locazione non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) essere in regola con il pagamento del canone e dei servizi.
3. Gli assegnatari che versano in condizioni di morosità per canoni e servizi non pagati possono accedere all’acquisto solo dopo aver sottoscritto un piano di rientro, anche rateale, finalizzato all’estinzione del debito.]
Art. 20. Modifica all’articolo 43 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Capo X
Disposizioni in materia di organizzazione e riforma dell’amministrazione
Art. 21. Modifica all’articolo 47 della
1. Al comma 1 dell’articolo 47 (Assegnazione temporanea) della
a) dopo la parola: “Innovapuglia” sono inserite le seguenti: “e Puglia Sviluppo”;
b) dopo le parole: “non superiore” è inserita la seguente: “rispettivamente”;
c) dopo la parola “unità” sono aggiunte le seguenti: “ e cinque unità”.
Art. 22. Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti
1. Nelle more della riorganizzazione quadro dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 propri del settore agricoltura, i contratti in essere per la fornitura dei suddetti servizi affidati direttamente alla società in house Innovapuglia s.p.a. sono prorogati a tutto il 30 giugno 2010 e comunque sino all’internalizzazione diretta di detti servizi e al conseguente reclutamento del personale necessario.
2. Analogamente sono prorogati alla stessa data e alle medesime condizioni i contratti in essere con la società Innovapuglia s.p.a. relativamente ai servizi di assistenza tecnico-amministrativa alla gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo regionale.
1. I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell’ADISU.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell’ADISU fino alla stabilizzazione.
Art. 24. Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali
1. L’assegno vitalizio, corrisposto a favore dei consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura e per i quali non è stato ancora completato il processo di parificazione previsto dall’articolo 9, comma 5 bis, della
2. [Per gli anni 2010, e seguenti gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti dall’articolo 24 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2011, n. 127, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[10] Comma modificato dall'art. 49 della