§ VI.3.138 - L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:31/12/2009
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Spesa a carattere pluriennale
Art. 2.  Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale IRPEF
Art. 3.  Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010
Art. 4.  Disposizioni di carattere tributario, estensione del regime agevolato IRAP per le ASP
Art. 5.  Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000 - 2006
Art. 6.  Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4
Art. 7.  Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica
Art. 8.  Interventi a favore delle imprese agricole e della pesca e dei produttori vitivinicoli
Art. 9.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
Art. 10.  Affidamento ai CAA di attività in regime di convenzione
Art. 11.  Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013
Art. 12.  Accordo di programma quadro “Difesa del suolo” Cofinanziamento regionale
Art. 13.  Sostegno per le attività dei distretti agroalimentari di qualità
Art. 14.  Modifica norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008, n. 20
Art. 15.  Informazione e comunicazione attività del Servizio risorse naturali
Art. 16.  Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni
Art. 17.  Proroga termini richiesta concessione acque sotterranee
Art. 18.  Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici
Art. 19.  Tariffe DRG per l’anno 2009
Art. 20.  Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010
Art. 21.  Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe
Art. 22.  Proroga disposizioni articolo 23, comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG
Art. 23.  Assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici
Art. 24.  Esenzione ticket per visite ed esami specialistici
Art. 25.  Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 26.  Sostegno ai soggetti affetti da dislessia
Art. 27.  Proroga termini
Art. 28.  Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n.10
Art. 29.  Proroga commissari e collegi revisori APT
Art. 30.  Contributo straordinario agli enti fieristici
Art. 31.  Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a.
Art. 32.  Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici
Art. 33.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17
Art. 34.  Lavoro straordinario
Art. 35.  Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31
Art. 36.  (Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali)
Art. 37.  Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni
Art. 38.  Interventi in materia di mobilità ciclistica
Art. 39.  Articolo 11, comma 2, legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 - proroga termini
Art. 40.  Contributo straordinario alle associazioni di protezione ambientale e di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale
Art. 41.  Proroga commissioni ex articolo 5 legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
Art. 42.  Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la redazione dei piani urbanistici generali
Art. 43.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 44.  Copertura finanziaria


§ VI.3.138 - L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia

(B.U. 31 dicembre 2009, n. 210)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

Capo I

Disposizioni in materia di tributi e finanze

 

     Art. 2. Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale IRPEF

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 (Compartecipazione IVA non sanitaria) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), da ultimo modificato dal comma 8 dell’articolo 40 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2007, n. 222, è determinata nella misura dello 0,9 per cento.

 

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2009, l’eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sanitaria, che già compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF, è destinata al finanziamento degli interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio, previsti all’articolo 8 della presente legge regionale.

 

     Art. 3. Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per l’anno 2010.

 

     Art. 4. Disposizioni di carattere tributario, estensione del regime agevolato IRAP per le ASP

1. All’articolo 48 (Esenzione dall’IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) della legge regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. In base al comma 299 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”.

 

Capo II

Disposizioni in materia di programmazione e politiche dei fondi strutturali

 

     Art. 5. Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000 - 2006

1. Le risorse finanziarie rivenienti da disimpegni della quota regionale facente capo a programmi cofinanziati dall’Unione Europea del periodo di programmazione 2000 - 2006 possono essere dichiarate economie vincolate con atti dirigenziali e reiscritte sui capitoli di spesa concernenti la quota regionale dei programmi cofinanziati dall’UE del periodo di programmazione 2007-2013, anche di nuova istituzione, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell’Autorità di gestione competente per il fondo strutturale di riferimento della quota regionale disimpegnata.

 

     Art. 6. Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4 (Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. L’allegato di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei commi 1 e 2”.

 

Capo III

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 7. Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica

1. La Regione, nelle more dell’approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di bonifica, provvede a erogare per l’anno 2010 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 29 milioni, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:

a) spese di funzionamento;

b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;

d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all’Unione regionale delle bonifiche;

e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti che andranno in quiescenza fino al 31 dicembre 2010.

 

2. E’ autorizzata l’anticipazione di euro 2 milioni 500 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata e di euro 500 mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalla rete dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.

 

3. Alla spesa per far fronte all’erogazione delle anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante iscrizione dell’importo di euro 32 milioni sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

 

4. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 8. Interventi a favore delle imprese agricole e della pesca e dei produttori vitivinicoli [1]

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole e della pesca sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività, la Giunta regionale può intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall’impresa alla banca ovvero con la costituzione di un fondo di garanzia [2].

2. L’accesso all’agevolazione di cui al comma 1 è determinato secondo criteri, limiti, condizioni e priorità fissati dalla Giunta regionale [3].

3. L’erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea, agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli e della pesca. Per la pesca si fa riferimento alle disposizioni di cui al regolamento n. 875 della Commissione (CE) del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004. I destinatari possono avvalersi delle misure agevolative di cui al presente articolo solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo modalità stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui al comma 2 del presente articolo, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come specificati nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 2 [4].

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il capitolo di spesa 111018 denominato: “Interventi a favore delle imprese agricole e della pesca per il credito di esercizio”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 di euro 12.469.861,00 [5].

5. Al fine di limitare l’impatto della crisi del settore vitivinicolo è istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.

6. L’aiuto in conto interessi di cui al comma 5 è concesso nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. Le modalità operative, i limiti e le condizioni di accesso al fondo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale [6].

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il capitolo di spesa 111019 denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 500 mila.

8. La complessiva somma di euro 12.969.861,00, stanziata ai fini del presente articolo, è pari all’eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione IVA non sanitaria che già compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF.

 

     Art. 9. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 [7]

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a. sia stato possessore dell’unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;

b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.

3. All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l’originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale.”;

 

b) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.”.

 

     Art. 10. Affidamento ai CAA di attività in regime di convenzione

1. La Regione affida in regime di convenzione ai centri di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione Puglia l’incarico di costituire e detenere i fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla loro costituzione in forza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività connesse alla realizzazione del programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013.

 

2. Sono escluse dall’affidamento le attività già oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

 

3. Le procedure operative per la costituzione e la tenuta dei fascicoli sono definite nei manuali procedurali elaborati dalla Regione.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il capitolo di spesa 1150830 denominato: “Concessione contributi ai centri di assistenza per le attività esercitate in regime di convenzione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.

 

     Art. 11. Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013

1. In attesa della emanazione di specifiche disposizioni nazionali, la Regione assicura per l’esercizio finanziario 2010 la copertura degli oneri connessi al pagamento delle imposte IVA ed IRAP sulle spese per i servizi di assistenza tecnica previsti dal programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il capitolo di spesa 1150820 denominato “Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 1 milione.

 

     Art. 12. Accordo di programma quadro “Difesa del suolo” Cofinanziamento regionale

1. Ai fini del cofinanziamento regionale previsto dall’accordo di programma quadro “Difesa del suolo”, delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 22 marzo 2006, n. 3 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998. Periodo 2006 - 2009 - Legge finanziaria 2006), utilizzato per il pagamento del contratto di appalto n. 009516 del 12 agosto 2008, sottoscritto con l’impresa S.M.A. s.p.a., il Dirigente del Servizio foreste è autorizzato ad assumere impegni e i relativi pagamenti a valere sul capitolo di nuova istituzione 531044 del bilancio regionale autonomo - UPB 01.04.03 Servizio foreste - denominato “Legge 208/1998 - Delibera CIPE n. 3/2006 - Risorse FAS Accordo di programma quadro “Difesa del Suolo” - risorse regionali DGR n. 1611 del 23 ottobre 2006, n. 1611, Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestale”.

 

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 2 milioni e 500 mila. La restante somma, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 9 milioni, fa carico all’esercizio 2011.

 

     Art. 13. Sostegno per le attività dei distretti agroalimentari di qualità

1. Allo scopo di favorire le iniziative rivolte all’animazione e sensibilizzazione del territorio di competenza, nonché per la promozione dell’attività dei distretti agroalimentari di qualità riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.01, il capitolo di spesa 111111 denominato “Interventi per la promozione delle attività dei Distretti agroalimentari di qualità - l. r. n. 23/2007”.

 

     Art. 14. Modifica norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008, n. 20

1. L’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 20 (Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7 Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo di spesa 111112 denominato “Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi (articolo 3 l. r. 20/2008).”.

 

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di risorse naturali

 

     Art. 15. Informazione e comunicazione attività del Servizio risorse naturali

1. Al fine di attivare e finanziare tutte le iniziative di informazione e comunicazione riferite alle attività effettuate dal Servizio risorse naturali, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.08.01, il capitolo di spesa 621015 denominato “Spese per le iniziative di informazione e comunicazione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 200 mila.

 

     Art. 16. Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni

1. Al fine di promuovere le fonti rinnovabili e favorire la realizzazione di impianti di piccola taglia, da 1 a 20 kilowatt (kW) di potenza, nelle abitazioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 02.02.02, il capitolo di spesa 636035, denominato “Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 di euro100 mila da destinare all’installazione di piccoli impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per nuclei familiari residenti in Puglia.

 

2. Il contributo, concesso per kilowattore (kWh) installato, è cumulabile con gli interventi statali già previsti dal “Conto energia”.

 

3. La Giunta regionale provvede a regolamentare le procedure per l’accesso al fondo e la sua rotazione.

 

     Art. 17. Proroga termini richiesta concessione acque sotterranee

1. Il termine per la presentazione della richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.

 

Capo V

Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni del servizio sanitario regionale

 

     Art. 18. Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici

1. L’articolo 12 (Tariffe IRCCS pubblici) della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della l.r. 40/2007 e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è abrogato.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte gli stessi criteri di tariffazione previsti per le aziende ospedaliere.

 

          Art. 19. Tariffe DRG per l’anno 2009

1. Per l’anno 2009 restano in vigore le tariffe e le modalità di calcolo del valore dei ricoveri in essere per l’anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

 

2. Per l’anno 2009 il riferimento alla tariffa unica convenzionale (TUC) di cui agli articoli 14 e 16 delle legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), deve intendersi riferito alla TUC dell’anno 2008.

 

3. Per la specialità clinica cod. 28 (Unità spinale) dell’IRCCS Maugeri, e per la specialità clinica cod. 75 (Neuroriabilitazione) dell’IRCCS Medea e del Presidio ospedaliero Brindisi - Mesagne - San Pietro Vernotico - Ceglie Messapica dell’ASL BR, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 le seguenti tariffe:

a) Unità spinale (cod. 28): euro 400,22 per il regime ordinario, euro 308,96 per il regime diurno;

b) Neuroriabilitazione (cod. 75): euro 373,53 per il regime ordinario, euro 264,15 per il regime diurno.

 

4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non sono soggette a modifiche derivanti dalla fascia di appartenenza dell’istituto di ricovero e non subiscono modifiche fino a 120 giorni di degenza.

 

5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono abbattute, a decorrere dal 121° giorno, del 40 per cento. Sono esclusi dagli abbattimenti i ricoveri in regime diurno.

6. Per le prestazioni di assistenza intensiva post-acuzie ad alta complessità erogate dalla Casa di cura Villa Verde di Lecce si applica la tariffa giornaliera di euro 876,07.

 

7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del competente Servizio assistenza ospedaliera e specialistica di concerto con l’Agenzia regionale sanitaria (ARES), una tabella di corrispondenza fra i Diagnosis related groups (DRG) previsti dalla classificazione CMS 19 e quelli nuovi o modificati a seguito dell’introduzione della versione 24 della classificazione DRG. Tale tabella è utilizzata sia per la definizione delle tariffe, sia per l’individuazione dei DRG di alta complessità. Nel caso in cui uno dei DRG di cui all’articolo 22 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), corrisponda, nella classificazione CMS 24, a due o più DRG, la tabella da approvarsi a cura della Giunta regionale deve contenere anche gli aggiornamenti delle corrispondenti percentuali.

 

8. Al comma 1 dell’articolo 14 (Remunerazione ricoveri) della l.r. 1/2008 le parole: “Per l’esercizio finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’esercizio finanziario”.

 

9. Il comma 2 dell’articolo 24 (Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è abrogato.

 

     Art. 20. Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri.

2. Entro il 30 giugno 2010 la Giunta regionale approva il nuovo tariffario regionale da applicare per l’anno 2010 con riferimento alla versione CMS 24 della classificazione dei DRG, definito in conformità alla metodologia e ai criteri di cui al presente articolo.

 

3. La remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali.

 

4. Le norme regionali in materia di tariffe e di calcolo del valore dei ricoveri in contrasto con le disposizioni emanate con i provvedimenti di Giunta di cui ai commi 1, 2 e 3 si intendono abrogate.

 

     Art. 21. Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe

1. Al fine di garantire l’appropriatezza delle prestazioni di ricovero per una migliore qualità delle cure e per un attento uso delle risorse del sistema sanitario, le cartelle cliniche e/o le schede dimissione ospedaliera (SDO) relative ai ricoveri per parto naturale devono essere corredate di partogramma e, in caso di parto cesareo, devono riportare l’indicazione clinica di cui alle linee guida regionali.

 

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità per la rilevazione dei parti cesarei inappropriati.

 

3. Le prestazioni inappropriate di cui al presente articolo sono remunerate nella misura massima del 50 per cento della corrispondente tariffa regionale prevista per il parto cesareo.

 

4. Le economie derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono destinate dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento di indirizzo economico - funzionale del servizio sanitario regionale, per l’attuazione di progetti di interesse regionale finalizzati alla promozione del parto naturale.

 

     Art. 22. Proroga disposizioni articolo 23, comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2006 continuano ad applicarsi alla ASL FG, subentrata alla ex ASL FG/2, fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 23. Assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici

1. Per l’esercizio finanziario 2010 il riparto del fondo sanitario regionale (FSR) deve comprendere la somma di euro 5 milioni da destinare esclusivamente all’assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici.

 

     Art. 24. Esenzione ticket per visite ed esami specialistici [8]

[1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 sono esentati dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici le persone fisiche e i familiari a carico residenti nella regione Puglia che trovasi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in regime di stato lavorativo di:

a) cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

b) disoccupazione e mobilità.

2. Gli aventi diritto sono tenuti a produrre agli uffici dell’ASL attestato rilasciato dagli enti competenti da cui risulti, per il periodo indicato al comma 1, lo stato di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 [9].]

 

Capo VI

Disposizioni in materia di programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è inserito il seguente:

“3 bis Per sostenere gli oneri connessi al finanziamento per i comuni degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11, come modificato, quest’ultimo, dall’articolo 3 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per l’annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione del Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione una quota pari a euro 2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al comma 1. La suddetta somma concorre alla spesa per l’erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande riferite alle annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2009, n. 812 (L. 13/1989 - Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai comuni per le annualità 2005-2007)”.

 

     Art. 26. Sostegno ai soggetti affetti da dislessia

1. Nell’ambito della quota di stanziamento pari ad euro 2 milioni di cui all’articolo 25, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 784011, denominato: “Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia“, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.

 

     Art. 27. Proroga termini

1. In deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l’adozione del bilancio economico preventivo relativo all’esercizio 2010 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell’ARES è prorogato al 31 gennaio 2010.

 

     Art. 28. Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n.10

1. L’articolo 32 (Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica. Norma transitoria) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:

 

”Art. 32 Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica), abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 70 della l.r. 19/2006.

 

2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico - riabilitativi integrati, determinati mediante i seguenti criteri dl riparto:

a) il 50 per cento in modo proporzionale al numero dei pazienti in trattamento, nell’anno precedente, presso i servizi territoriali di ciascuna ASL;

b) il restante 50 per cento in modo proporzionale all’incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.

 

3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL, per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente documentazione:

a) una relazione strutturata per centro di salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1, la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le tipologie di interventi attuati;

b) una richiesta riguardante il fabbisogno finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti personalizzati da attivare.

 

4. Ai fini della presente disposizione, per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato.

 

5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica ai pazienti psichiatrici” - UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2 milioni 550 mila.

 

CapoVII

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 29. Proroga commissari e collegi revisori APT

1. I Commissari delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e i Collegi dei revisori delle stesse Aziende, in scadenza al 31 dicembre 2009, sono prorogati nelle loro funzioni fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell’amministrazione turistica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

 

     Art. 30. Contributo straordinario agli enti fieristici

1. Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale è iscritta nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2010, sul capitolo 352026 “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. L.r. 4/2003” - UPB 2.1.2. - la somma di euro 800 mila, come di seguito articolata:

a) Fiera di Foggia: euro 410 mila;

b) Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana: euro 130 mila;

c) Fiera di San Giorgio di Gravina: euro 130 mila;

d) Fiera di Galatina: euro 130 mila.

 

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, al competente servizio regionale, di apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento relative all’anno 2009.

 

     Art. 31. Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a. [10]

[1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform - Finater s.p.a. relativa a Contt. 1337 - 1338/95/N-DL, dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all’ente ovvero ulteriore contenzioso legale, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB 04.05.02 “Servizio turismo”, di dedicato capitolo di spesa 311035, denominato “Spese per far fronte alla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e società Tourinform - Finater s.p.a. per Contt. 1337-1338/95/N-DL”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 250 mila.]

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di personale e organizzazione

 

     Art. 32. Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici

1. La Regione pone a suo carico la spesa per il personale, comprensivo degli oneri riflessi, dei dipendenti regionali in comando presso la struttura amministrativa del Commissario delegato per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia, come individuato dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 e ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per il periodo di servizio corrispondente al comando stesso.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17 (Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell’esonero dal servizio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 75 per cento” e le parole: “dal 50 per cento al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal 75 per cento all’80 per cento”;

 

2. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di esonero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 17/2009.

 

     Art. 34. Lavoro straordinario [11]

1. Fino al 30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di istruzione

 

     Art. 35. Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di spesa 911070, denominato “Legge regionale n. 31/2009 - Interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o)”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione. Tale somma si aggiunge ai finanziamenti già previsti in capo alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, abrogata dalla l.r. 31/2009.

 

     Art. 36. (Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali) [12]

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i comuni e degli enti locali, nel bilancio regionale autonomo è istituita, nell’ambito della missione 4, programma 1, titolo 1, una nuova voce di spesa denominata “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali art. 5, lett. P.

 

Capo X

Disposizione in materia elettorale

 

     Art. 37. Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.”.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di sport

 

     Art. 38. Interventi in materia di mobilità ciclistica

1. Al fine di incrementare gli interventi in materia di mobilità ciclistica regionale previsti dall’articolo 6 della legge 19 ottobre 1968, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), è istituito, nell’ambito della UPB 03.07.03 del bilancio regionale 2010, dedicato capitolo di spesa n. 552058 denominato “Spese per interventi in materia di mobilità ciclistica regionale”, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni 400 mila.

 

     Art. 39. Articolo 11, comma 2, legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 - proroga termini

1. Il termine temporale stabilito dal comma 2 dell’articolo 11 (Contributi per l’impiantistica sportiva) della legge regionale. 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), è differito al 31 gennaio 2010.

 

Capo XII

Disposizione in materia ambientale

 

     Art. 40. Contributo straordinario alle associazioni di protezione ambientale e di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata n. 3061148 denominato “Proventi rivenienti dalle sanzioni pecuniarie da violazione accertate dalle guardie ecologiche volontarie - collegato al capitolo di spesa n. 611048 (L.r. n. 10/2003 - artt. 3, 11 e 14)” e, nell’ambito della UPB 03.12.02, il capitolo di spesa n. 611048 denominato “Contributi alle associazioni di protezione ambientale per il servizio volontario di vigilanza ecologica - collegato al capitolo di entrata n. 3061148 (L.r. 10/2003 - art. 2)”.

2. Al fine di consentire l’avvio del servizio di vigilanza ecologica di cui al comma 1, è autorizzato, in termini di competenza e cassa, limitatamente all’esercizio finanziario 2010, un contributo straordinario di euro 50 mila da iscrivere sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia residenziale

 

     Art. 41. Proroga commissioni ex articolo 5 legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54

1. I componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, le cui nomine sono scadute o sono in scadenza nel corso dell’anno 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 42. Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la redazione dei piani urbanistici generali

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), come integrato dall’articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“L’erogazione dei contributi concessi per la redazione dei piani urbanistici generali (PUG) è così disposta:

a) 40 per cento all’adozione del documento programmatico preliminare;

b) 30 per cento all’adozione del PUG;

c) 30 per cento all’approvazione del PUG.

 

Per detti piani, il termine di cui al primo comma dell’articolo 3 deve essere riferito a ciascun provvedimento di cui alle lettere a), b) e c).”.

 

     Art. 43. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole: “devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio 2010”.

 

Capo XIV

Copertura finanziaria

 

     Art. 44. Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge regionale “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA “A”

 

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

 

(in milioni di euro)

 

__________________________________________

Settori di intervento 2010 2011 2012

__________________________________________

Ragioneria (mutui) 274 293 294

__________________________________________

Ragioneria (ruoli S. F.) 5 5 5

__________________________________________

Edilizia Residenziale 0,8 0,8 0,8

__________________________________________

Totale 279,8 298,8 299,8

__________________________________________


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2013, n. 37.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[9] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2010, n. 9.

[11] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 51 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2011, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 51, L.R. 19/2010.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.