Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari |
Data: | 09/04/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1 . Contenimento della spesa |
§ I.3.27 - L.R. 9 aprile 2014, n. 17.
Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi
(B.U. 14 aprile 2014, n. 50 Supplemento)
Art. 1. Contenimento della spesa
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell’articolo 24 della
2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della
a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
b) 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
c) 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.
Ai sensi del comma 487 dell’articolo 1 della
3. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 2, è preso a riferimento l’importo complessivo lordo dell’assegno vitalizio per l’anno considerato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della