§ I.3.27 - L.R. 9 aprile 2014, n. 17.
Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari
Data:09/04/2014
Numero:17


Sommario
Art. 1 . Contenimento della spesa


§ I.3.27 - L.R. 9 aprile 2014, n. 17.

Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi

(B.U. 14 aprile 2014, n. 50 Supplemento)

 

     Art. 1. Contenimento della spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), così come modificato dall’articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia).

2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al:

a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

b) 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

c) 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 2, è preso a riferimento l’importo complessivo lordo dell’assegno vitalizio per l’anno considerato.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.