Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 10/12/2012 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 |
Art. 2. Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008 |
Art. 3. |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ II.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 [1].
(B.U. 11 dicembre 2012, n. 179)
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Riordino delle funzioni delle comunità montane
1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla
2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia.
3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.
4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all’articolo 16 della
5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità montane.
6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo 5 bis.
9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
10. I Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono delle risorse di cui all’articolo 34 del
Art. 2. Integrazione all’articolo 5 della
1. Dopo l’articolo 5 della
“5 bis. Procedure di liquidazione delle comunità montane
1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L’inventario deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all’ARIF per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla successione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.
6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.”.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7 della
b) [articolo 13 della
c) articolo 15 della
d) articolo 8 della
e)
f) ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge e della
2. A decorrere dalla data di emanazione dell’ultimo decreto di estinzione di cui al comma 6 dell’articolo 5 bis della
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio finanziario dell’ARIF in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5 della
a) per l’anno 2012 mediante incremento, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo di spesa 1730, u.p.b. 8.2.1., per euro 150 mila con contestuale riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, del capitolo di spesa 3020 - u.p.b. 8.1.1. - “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale”, quanto a euro 150 mila;
b) per l’anno 2013 e successivi mediante incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1730 per euro 2 milioni cinquecentomila con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti previsti per la u.p.b. 8.1.1 per gli esercizi finanziari 2013 e successivi.
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 è sostituita dalla seguente: “Contributo all’ARIF per il subentro nelle funzioni già svolte dalle soppresse Comunità Montane”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 183.
[2] Lettera abrogata dall'art. 44 della