Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 12/12/2011 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 14/2007 |
Art. 2. Modifica all’articolo 13 della l.r.14/2007 |
Art. 3. Modifica all’articolo 15 della l.r.14/2007 |
Art. 4. Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 |
§ V.5.133 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)
(B.U. 16 dicembre 2011, n. 195)
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) della
a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
“i) un rappresentante dell’Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali”;
“j) un rappresentante dell’Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali.”.
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l’intervento proposto.”;
c) al comma 4, lettera e), dopo la parola “esprimere” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Art. 2. Modifica all’articolo 13 della l.r.14/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 13 (Opere di miglioramento fondiario) è sostituito dal seguente:
“1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 15 della l.r.14/2007
1. All’articolo 15 (Regime transitorio) della
Art. 4. Abrogazione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della