§ III.1.27 - L.R. 2 aprile 1981, n. 24.
Azioni di rivalsa sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/04/1981
Numero:24


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre [...]
Art. 2. 
Art. 3. 


§ III.1.27 - L.R. 2 aprile 1981, n. 24.

Azioni di rivalsa sanitaria.

(B.U. 9 aprile 1981, n. 30)

 

Art. 1.

     A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

     La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

 

     Art. 2. [1]

     1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

     2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire, la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

     3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.

     4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

     Art. 3. [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2008, n. 32.