Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/04/1981 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ III.1.27 - L.R. 2 aprile 1981, n. 24.
Azioni di rivalsa sanitaria.
(B.U. 9 aprile 1981, n. 30)
A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.
La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della
1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.
2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire, la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.
3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.
4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della