§ 1.2.50 - Regolamento 27 novembre 1992, n. 3508.
Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:27/11/1992
Numero:3508


Sommario
Art. 1.      1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato "sistema integrato", applicabile:
Art. 2.      Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
Art. 3.      1. Nella base di dati informatizzata vengono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati desunti dalle domande di aiuto. Questa base di dati deve, in particolare, consentire di consultare [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di [...]
Art. 7.      Il sistema integrato di controllo riguarda l'insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le verifiche [...]
Art. 8.      1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande di aiuto.
Art. 9.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevati.
Art. 9 bis. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. La Commissione è regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13.      1. Il sistema integrato è applicabile:
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.50 - Regolamento 27 novembre 1992, n. 3508. [1]

Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

(G.U.C.E. 5 dicembre 1992, n. L 355).

 

     Il Consiglio delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), nonché per prevenire e perseguire le irregolarità; che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, prevede lo stesso tipo di obbligo per quanto concerne la politica delle strutture agricole;

     considerando che finora, date le strutture eterogenee dei vari regimi di aiuto, la gestione e il controllo dei medesimi da parte degli Stati membri si effettuano secondo norme proprie a ciascun regime; che, tuttavia, nel quadro della riforma della politica agricola comune, nel riorientare le misure di mercato esistenti la Comunità ricorre in ampia misura agli aiuti diretti al produttore, sia nel settore della produzione vegetale che in quello della produzione animale;

     considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

     considerando che i dati del sistema integrato possono contribuire a rendere più efficaci le attività di gestione e di controllo contemplate da regimi comunitari non soggetti alle disposizioni del presente regolamento; che appare pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrervi senza tuttavia pregiudicare, in qualsiasi modo, le disposizioni interessate;

     considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

     considerando che la gestione dei dati raccolti e la loro utilizzazione per la verifica delle domande di aiuto richiedono la creazione di efficienti basi di dati informatizzate le quali consentano, in particolare, controlli incrociati;

     considerando che l'identificazione delle parcelle agricole costituisce un elemento essenziale per la corretta applicazione di un regime legato alla superficie; che l'esperienza acquisita ha dimostrato alcune carenze nei metodi esistenti; che è quindi opportuno prevedere un sistema alfanumerico di identificazione elaborato, se necessario, mediante la tecnica del telerilevamento;

     considerando che per garantire la possibilità di un controllo effettivo, la domanda di aiuti "superfici" deve essere presentata al più tardi nel corso del primo trimestre dell'anno; che tuttavia lo Stato membro può in casi da esso giustificati, essere autorizzato ad applicare una data ulteriore; che, per il 1993, è ammessa una data ulteriore, in considerazione delle difficoltà di attuazione del sistema integrato;

     considerando che nel settore della produzione animale qualsiasi controllo efficace presuppone l'identificazione e la registrazione degli animali; che a tal fine la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, prevede disposizioni in materia; che è pertanto opportuno ricorrere a tali disposizioni;

     considerando che le modalità relative alle domande di aiuto restano disciplinate dalle disposizioni settoriali; che, per maggior semplicità, occorre tuttavia autorizzare gli Stati membri a prevedere la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto;

     considerando che uno dei principali vantaggi del nuovo sistema consiste nell'istituzione di un sistema integrato di controllo in ciascuno Stato membro, il quale eviti cumuli di controlli settoriali dello stesso tipo; che di conseguenza si dovrebbe poter ottenere il rafforzamento dei controlli reso necessario dalla riforma della politica agricola comune senza aumentare considerevolmente il numero dei controlli; che le domande di aiuto inoltrate devono essere sottoposte a un rigoroso controllo amministrativo effettuato mediante basi di dati informatizzate; che finora i controlli amministrativi sono stati completati da controlli in loco; che, per quanto concerne le superfici, questi ultimi possono essere sostituiti in ampia misura da controlli mediante telerilevamento;

     considerando che l'impegno finanziario rappresentato dall'introduzione del sistema integrato può costituire per gli Stati membri un notevole onere supplementare in termini di bilancio; che è quindi opportuno prevedere per un certo periodo una partecipazione finanziaria della Comunità; che si deve tener conto della diversità delle strutture di produzione esistenti negli Stati membri; che occorre quindi stabilire una ripartizione della partecipazione finanziaria tenendo conto, in particolare, del numero di aziende agricole, della dimensione delle mandrie e della superficie agricola negli Stati membri;

     considerando che conviene prevedere un periodo di graduale attuazione di tutti gli elementi del sistema integrato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato "sistema integrato", applicabile:

     a) nel settore della produzione vegetale:

     i) al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999,

     ii) al regime di sostegno a favore dei produttori di riso di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95,

     iii) alla misura specifica a favore di alcuni legumi da granella introdotta dal regolamento (CE) n. 1577/96;

     b) nel settore della produzione animale:

     i) ai regimi di premio e di pagamento a favore dei produttori di carni bovine istituiti al titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     ii) al regime di premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98,

     iii) ai pagamenti diretti previsti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

     in seguito denominati "regimi comunitari" [2].

     2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il campo di applicazione del sistema integrato ad altri regimi comunitari di aiuto.

     3. [3].

     3. Fatte salve le disposizioni specifiche previste nel quadro dei regimi di cui al paragrafo 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo statuto giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

     - azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

     - parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, la Commissione adotta le modalità di applicazione relative a modi specifici di utilizzazione di parcelle agricole, in particolare quelli relativi alle colture miste e alle superfici utilizzate in comune. [4]

 

     Art. 2.

     Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

     a) una base di dati informatizzata;

     b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole [5];

     c) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali [6];

     d) domande di aiuti;

     e) un sistema integrato di controllo.

 

     Art. 3.

     1. Nella base di dati informatizzata vengono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati desunti dalle domande di aiuto. Questa base di dati deve, in particolare, consentire di consultare in modo diretto ed immediato presso l'autorità competente dello Stato membro i dati relativi almeno agli ultimi tre anni civili e/o campagne consecutive.

     2. Gli Stati membri possono creare basi di dati decentrate, purché tali basi, nonché le procedure amministrative concernenti la registrazione e l'accesso ai dati, siano concepite in modo omogeneo per tutto il territorio dello Stato membro e siano compatibili fra loro.

 

     Art. 4. [7]

     Il sistema di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente a quello della cartografia su scala 1:10.000.

 

     Art. 5. [8]

     Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto soggetto alle disposizioni del presente regolamento è stabilito conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE e al regolamento (CE) n. 820/97.

 

     Art. 6.

     1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto "superfici" che indichi:

     - le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo;

     - eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato.

     2. La domanda di aiuto "superfici" deve essere presentata entro una data che lo Stato membro deve fissare e che non può essere successiva al termine per la presentazione delle domande previsto ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     In ogni caso, tale data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché tutti i dati siano disponibili per una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti e per effettuare i controlli di cui all'articolo 8.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai limiti, se la data per la presentazione coincide con una festività nazionale, un sabato o una domenica, essa deve essere intesa come il primo giorno lavorativo seguente [9].

     3. Lo Stato membro può decidere che la domanda di aiuto "superfici" riporti unicamente le modifiche rispetto alla domanda di aiuto "superfici" presentata l'anno precedente. Lo Stato membro provvede a semplificare la procedura di presentazione della domanda distribuendo moduli precompilati sulla base delle superfici determinate l'anno precedente e documenti grafici di cui all'articolo 4 relativi all'ubicazione di queste superfici [10].

     4. Alla domanda di aiuto "superfici" possono essere apportate talune modifiche, purché le autorità competenti le ricevano non oltre la data per le semine stabilita nel o ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 [11].

     5. La domanda di aiuto "superfici", eventualmente modificata conformemente al paragrafo 4, è considerata una domanda di aiuti prevista dal regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

     6. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate l'imprenditore deve indicare la superficie nonché l'ubicazione, elementi che devono permettere di identificare la parcella nel pertinente sistema di identificazione [12].

     7. Possono essere esonerati dall'obbligo di presentare la domanda di aiuto "superfici" gli imprenditori che chiedono solamente di beneficiare di un regime di aiuto non direttamente legato alla superficie agricola.

     8. Per essere ammessi a beneficiare di uno dei regimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ogni imprenditore presenta una o più domande di aiuto "animali" al più tardi alle date previste per i regimi interessati.

     9. Allorché una domanda di aiuti o le relative modifiche devono essere corredate di documenti complementari, questi ultimi sono considerati come parte integrante delle stesse.

     10. Pur rispettando le date o i periodi previsti per la presentazione di domande nella regolamentazione comunitaria, gli Stati membri possono decidere che una sola domanda includa:

     - varie domande di aiuto "animali",

     - la domanda di aiuto "superfici" e una o più domande di aiuto "animali".

 

     Art. 7.

     Il sistema integrato di controllo riguarda l'insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale.

 

     Art. 8.

     1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande di aiuto.

     2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco aventi per oggetto un campione delle aziende agricole. Per l'insieme di tali controlli, lo Stato membro elabora un piano di campionatura.

     3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità incaricata del coordinamento dei controlli previsti dal presente regolamento.

     4. Le autorità nazionali possono, secondo condizioni da stabilire, utilizzare il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato.

     5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro affidino alcune parti dei lavori da effettuare in applicazione del presente regolamento a imprese o a organismi specializzati, esse devono assumerne sempre la gestione e la responsabilità.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevati.

 

     Art. 9 bis. [13]

     1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuto comunitari elencati in allegato e che non sono contemplati dall'articolo 1, gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo applicati ai suddetti siano compatibili con il sistema integrato relativamente ai seguenti aspetti:

     a) banca dati informatizzata;

     b) sistema di identificazione delle parcelle e degli animali;

     c) controlli amministrativi.

     Per essere "compatibili" ai sensi del primo comma, i sistemi di gestione e di controllo applicati ai regimi di aiuti comunitari in questione debbono essere costituiti in modo da consentire, senza problemi né conflitti, il funzionamento comune dei sistemi o lo scambio di dati fra essi.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, la Commissione adotta, se necessario, modifiche dell'allegato, tenendo conto dei criteri di cui al primo e secondo comma.

     2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, al fine di applicare i regimi di aiuti comunitari non contemplati dall'articolo 1, gli Stati membri possono inserire nei regimi nazionali di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

     3. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni specifiche stabilite dai regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare quelle concernenti i termini per la concessione dell'aiuto.

     4. Gli Stati membri possono estendere ai regimi nazionali la possibilità prevista al paragrafo 2.

     Essi possono impiegare i dati del sistema integrato a scopi statistici.

     5. Gli Stati membri informano la Commissione qualora si avvalgano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 4.

     La Commissione provvede a controllare che il ricorso a tali possibilità non pregiudichi il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti settoriali o nel presente regolamento.

 

     Art. 10. [14]

 

     Art. 11.

     1. La Commissione è regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

     Essa organizza scambi di opinioni in merito con gli Stati membri [15].

     2. Dopo averne informato in tempo utile le autorità competenti interessate, gli agenti della Commissione possono effettuare:

     - qualsiasi esame o controllo per quanto concerne l'insieme delle misure adottate per l'istituzione e l'attuazione del sistema integrato [16],

     - controlli presso le imprese e gli organismi specializzati di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

     A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

     I poteri di controllo sovraindicati non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali di procedura penale che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legge nazionale. Gli agenti della Commissione non partecipano, in particolare, alle perquisizioni domiciliari o agli interrogatori formali di persone effettuati in base al diritto penale dello Stato membro. Essi hanno però accesso alle informazioni così ottenute.

     3. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in ordine all'attuazione e applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e sfruttare tale sistema integrato, allo scopo, in particolare, di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 12. [17]

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2. Le modalità di applicazione vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

     a) gli elementi di base del sistema di identificazione delle parcelle agricole;

     b) le eventuali modifiche che possono essere apportate alle domande di aiuto "superfici", nonché l'esonero dall'obbligo di presentare la domanda di aiuto "superfici";

     c) le indicazioni minime contenute nelle domande di aiuti;

     d) i controlli amministrativi e i controlli in loco e mediante telerilevamento;

     e) l'istituzione di un regime di anticipi nell'ambito della partecipazione finanziaria della Comunità;

     f) le disposizioni transitorie per il periodo di avvio del sistema;

     g) le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

     h) le misure necessarie per poter risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, potranno derogare a certi elementi del presente regolamento.

 

     Art. 12 bis. [18]

     1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999 (in seguito denominato "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 13.

     1. Il sistema integrato è applicabile:

     a) a decorrere dal 1° febbraio 1993, per quanto riguarda le domande di aiuti e un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione delle specie bovine, nonché il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7;

     b) per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2, al più tardi a decorrere:

     - dal 1° gennaio 1998 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

     - dal 1° gennaio 1997 per gli altri Stati membri [19].

     c) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005 per quanto riguarda la parte geografica del sistema di identificazione delle parcelle di cui all'articolo 4 [20];

     d) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003 per quanto riguarda la compatibilità dei sistemi di gestione e di controllo con il sistema integrato di cui all'articolo 9 bis [21].

     2. Nella prospettiva dell'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri:

     - adottano, anteriormente al 1° febbraio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ai fini del paragrafo 1, lettera a) e anteriormente al 1° giugno 1993 quelle necessarie ai fini del paragrafo 1, lettera b);

     - adottano le misure amministrative, di bilancio e tecniche necessarie affinché il sistema integrato sia operativo a decorrere dalle date previste al paragrafo 1.

     Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima delle date previste al paragrafo 1, gli Stati membri ne fanno uso per le loro attività di gestione e di controllo.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato [22]

 

Settore

Base legale

Note

Uve secche

Art. 7, paragrafo 1

Aiuto alla superficie

 

Regolamento (CE) n. 2201/96

 

Tabacco

Art. 3

Aiuto alla produzione

 

Regolamento (CEE) n. 2075/92

 

Luppolo

Art. 12

Aiuto alla superficie

 

Regolamento (CEE) n. 1696/71

 

 

Regolamento (CE) n. 1098/98

Pagamenti per ritiro temporaneo dalla produzione e estirpazione

Misure agroambientali

Titolo II, capo VI (articoli 22-24) e Art. 55, paragrafo 3

Aiuto alla superficie

 

Regolamento (CE) n. 1257/1999

 

Silvicoltura

Art. 31 e articolo 55, paragrafo 3

Aiuto alla superficie

 

Regolamento (CE) n. 1257/1999

 

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Titolo II, capitolo V (articoli 13-21) e Art. 55, paragrafo 3

Aiuto alla superficie

 

Regolamento (CE) n. 1257/1999

 

Olio d'oliva

Art. 5, paragrafo 1

Aiuto alla produzione

 

Regolamento n. 136/66/CEE

 

Cotone

Art. 8

Aiuto alla produzione

 

Regolamento (CE) n. 1554/95

 

Foraggi essiccati

Articoli 10 e 11

Aiuto alla produzione

 

Regolamento (CE) n. 603/95

 

Agrumi trasformati

Art. 1

Aiuto alla produzione

 

Regolamento (CE) n. 2202/96

 

Pomodori trasformati

Art. 2

Aiuto alla produzione

 

Regolamento (CE) n. 2201/96

 

Vino

Articoli 11-15

Aiuto alla ristrutturazione

 

Regolamento (CE) n. 1493/1999

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con la limitazione ivi prevista.

[2] Paragrafo modificato dal regolamento (CE) n. 3072/95 e dal regolamento (CE) n. 1577/96 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[3] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[4] Paragrafo così rinumerato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[8] Articolo così modificato dal regolamento (CE) n. 820/1997.

[9] Paragrafo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[11] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/1999 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[16] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[17] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[19] Lettera così sostituita dal regolamento (CE) n. 2466/1996.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1593/2000.

[22] Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 1593/2000 e così sostituito dal regolamento (CE) n. 495/2001.